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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32062/2026

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to a CASTELLANETA il 01/01/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];¦ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, previa riqualificazione dei fatti imputati, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 223, in relazione all'art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 217, comma 1, n. 4), e comma 2, e 224, 219, comma 1, R.D. 267/1942; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso — che possono essere congiuntamente trattati in quanto con entrambi i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità - sono generici per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano sul punto le pp.18 e ss. della sentenza impugnata), non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara P.Q.Mgliere tènsore [OSCURATO:PERSONA] nte Alfr • o I !ano DEPOSTAT t,`• [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Pie 2 7 AGO 2026 L'ASSISTENTE G DiZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] le te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a CASTELLANETA il 01/01/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];¦ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, previa riqualificazione dei fatti imputati, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 223, in relazione all'art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 217, comma 1, n. 4), e comma 2, e 224, 219, comma 1, R.D. 267/1942; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso — che possono essere congiuntamente trattati in quanto con entrambi i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità - sono generici per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano sul punto le pp.18 e ss. della sentenza impugnata), non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara P.Q.Mgliere tènsore [OSCURATO:PERSONA] nte Alfr • o I !ano DEPOSTAT t,`• [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Pie 2 7 AGO 2026 L'ASSISTENTE G DiZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] le te
Sentenza Cassazione n. 32062/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris