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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 49815/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 125, 546 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dagli innumerevoli precedenti penali e la mancanza di resipiscenza con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie (vedi pag. 13 della sentenza impugnata); ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 648, comma quarto, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di ricettazione è aspecifico.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., non ravvisando nella condotta degli imputati gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione del complessivo valore significativo della merce ricettata e della durata, stabilità ed organizzazione dell'attività illecita (vedi pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 648 e 474 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della specialità tra le due fattispecie delittuose è aspecifico e manifestamente infondato.

I giudici di appello, con motivazione articolata ed approfondita (vedi pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata) hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01; da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 35241 del 04/07/2023, Kebe, non massimata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 125, 546 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dagli innumerevoli precedenti penali e la mancanza di resipiscenza con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie (vedi pag. 13 della sentenza impugnata); ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 648, comma quarto, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di ricettazione è aspecifico. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., non ravvisando nella condotta degli imputati gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione del complessivo valore significativo della merce ricettata e della durata, stabilità ed organizzazione dell'attività illecita (vedi pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 648 e 474 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della specialità tra le due fattispecie delittuose è aspecifico e manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione articolata ed approfondita (vedi pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata) hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01; da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 35241 del 04/07/2023, Kebe, non massimata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49815/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris