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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 49498/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:SOCIETA]., il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine il suo rigetto, depositando conclusioni e nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi di ricorso, insistendo nell'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con SARNATARO Sergio, non ricorrente) per tentativo di furto aggravato ai danni di un supermercato.

In particolare, si è contestato ai due di aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre bottiglie di liquore per un valore di euro 125,97, evento non realizzatosi per ragioni indipendenti dalla loro volontà, essendo stati fermati da personale di vigilanza.

Secondo la ricostruzione recepita nella sentenza impugnata, i due ragazzi, già conosciuti per precedenti episodi di tentativo di furto, erano stati osservati prelevare numerose bottiglie e riporle nel carrello, dirigersi quindi alle casse, ove uno dei due (il [OSCURATO:PERSONA]) si metteva in fila per pagare, l'altro (il SARNATARO) prendeva una scatola vuota riponendovi diverse bottiglie, mettendola nello stesso carrello che faceva poi passare dalle casse mentre il [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a pagare solo le bottiglie rimaste fuori dalla scatola; richiesti di esibire lo scontrino, emergeva che le bottiglie nella scatola non erano state pagate.

La ricostruzione, operata in prima battura sulla scorta di quanto riferito dall'agente di sorveglianza, era stata avvalorata dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza.

La Corte, nell'esaminare le questioni devolute con il gravame, ha intanto ritenuto sussistente l'aggravante del mezzo fraudolento, non essendosi trattato di mero occultamento della merce non pagata, poiché l'espediente utilizzato per superare i controlli alle casse era idoneo a vincere la naturale custodia e protezione dei beni, avendo i due seguito un preciso schema, già osservato altre volte dal principale teste d'accusa, a nulla valendo il tentativo operato a difesa di frammentare tale ricostruzione, estrapolando segmenti di condotta in sé irrilevanti, nella specie la condotta dei due essendo stata preordinata proprio per distrarre la cassiera, impegnata nel pagamento da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Né le difese avevano colto nel segno nell'opporre la mancanza di prova della reciproca consapevolezza dell'agire di ciascuno dei concorrenti: la Corte territoriale ha ritenuto entrambe le condotte indispensabili per la riuscita dell'azione criminosa, l'un complice avendo saputo che le bottiglie previamente inserite nella scatola non erano state depositate sul nastro per il pagamento, l'altro (il [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui d'interesse) di avere pagato solo le bottiglie fuori dalla scatola, non potendosi neppure ritenere un affidamento derivante dall'identità dei beni (cosicché solo uno poteva essere passato alla cassiera che poteva registrarne la quantità), poiché si era trattato di beni diversi tra di loro, dando quel giudice rilievo anche al frettoloso allontanamento del SARNATARO senza attendere il [OSCURATO:PERSONA].

Infine, ha ritenuto congrua la pena, ritenendo l'imputato non meritevole delle generiche, in assenza di elementi positivi, la restituzione della merce essendo stata conseguenza dell'intervento del personale di vigilanza e non di una scelta spontanea, ritenendo il contenuto discostamento dal minimo edittale giustificato dalla particolare tecnica utilizzata, indice di preordinazione delittuosa e traendo da tali elementi conferma di una prognosi negativa circa l'astensione dalla commissione di altri reati.

2. La difesa ha proposto ricorso, formulando quattro motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 129, cod. proc. pen., assumendo la prescrizione del reato a far data dal 5 luglio 2021, in assenza di periodi di sospensione, prima della decisione impugnata.

Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, la Corte territoriale avendo richiamato correttamente i principi di diritto affermati in materia, traendone però conclusioni incoerenti, nella specie la "messa in scena" ritenuta dai giudici territoriali non essendo stata altro che un ordinario accorgimento per eludere i controlli, considerata l'incongruità dello strumento impiegato, cioè un ingombrante scatolone, facilmente visibile.

Con il terzo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla condotta di concorso, ritenuta non dimostrata dagli elementi valorizzati dai giudici di merito: il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe svolto alcun ruolo agevolatore, sia pur a titolo di concorso morale, rispetto all'azione del SARNATARO, la cui condotta si sarebbe svolta in maniera del tutto estemporanea e repentina.

Con il quarto motivo ha dedotto analogo vizio quanto al diniego della sospensione condizionale, contestandosi il rilievo attribuito dai giudici alle precedenti condotte delittuose, non riscontrate da elementi probatori in atti, considerata la condizione di soggetto incensurato dell'imputato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto limitatamente alla statuizione che riguarda la sospensione condizionale della pena e dichiarato inammissibile nel resto.

2. I primi tre motivi sono manifestamente infondati.2.1.

Quanto al primo, nessuna perenzione del termine prescrizionale si è ancora prodotta, avuto riguardo al tempus commissi delicti (5 luglio 2016), al titolo di reato (un tentativo di furto d'A aggravato) e al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161, cod. pen., senza che sia neppure necessario verificare eventuali periodi di sospensione ai sensi dell'art. 159, cod. pen., oltre ai fatti interruttivi previsti dall'art. 161 cit.

Cosicché, contrariamente a quanto assume la difesa, il termine spirerebbe non prima del 5 gennaio 2024.

2.2. La manifesta infondatezza del secondo e del terzo motivo discende direttamente dal consolidato orientamento di questa Corte in ordine ai limiti del sindacato di legittimità, soprattutto in un caso di doppia sentenza conforme di merito (tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218): va, infatti, ricordata la estraneità al giudizio di legittimità della valutazione e dell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), avendo la difesa, nella specie, con il primo motivo, sollecitato una rivisitazione delle risultanze probatorie per inferirne l'inidoneità dimostrativa dell'aggravante del mezzo fraudolento, riconosciuta dai giudici territoriali con ragionamento del tutto logico, proprio alla luce della prova dichiarativa, corroborata da quella documentale.

Il ragionamento della Corte d'appello, peraltro, è coerente con i principi più volte affermati in sede di legittimità, a mente dei quali, detta aggravante delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez.

U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, RV. 255974, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita self-service; sez. 4, n. 10041 del 6/12/2018, dep. 2019, Chaketadze, Rv. 275271, in cui, la Corte l'ha ritenuta configurabile in un caso di impossessamento di capi di abbigliamento realizzato mediante occultamento all'interno di una borsa schermata da fogli di alluminio, al fine di eludere il sistema di allarme del centro commerciale dal quale erano stati sottratti).

Nella specie, la Corte ha precisato che non si era trattato di mero occultamento della merce, ma dell'impiego di uno stratagemma, per la riuscita del quale era stata necessaria un'azione sinergica e coordinata, il carico sul nastro della cassa solo di parte della merce che era stata riposta nel carrello avendo rappresentato proprio un espediente atto a distogliere l'attenzione dell'addetto al pagamento dall'allontanamento del SARNATARO con la merce sottratta, recuperata nell'immediatezza solo grazie al monitoraggio del personale di vigilanza.

Anche l'assunto secondo il quale non vi sarebbe prova di un comportamento del [OSCURATO:PERSONA], rilevante a titolo di concorso, muove dal medesimo, errato approccio valutativo: la difesa ha ignorato il ragionamento dei giudici di merito e, soprattutto, ha parcellizzato l'azione, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la quale ha giustificato le proprie conclusioni alla stregua della ricostruzione delle condotte dei due concorrenti, ciascuna delle quali si è posta come tassello indispensabile per la riuscita dell'azione criminosa, l'assunto della inconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle intenzioni del SARNATARO essendo smentito dal fatto che tutta la merce era riposta sul carrello e che il [OSCURATO:PERSONA] ne aveva pagata solo una parte.

3. Il quarto motivo è, invece, fondato.

Il giudizio prognostico negativo ai sensi dell'art. 164, comma 1, cod. pen. è stato svolto in base alle modalità della condotta, che la Corte ha ritenuto espressione di uno schema già collaudato, assunto rispetto al quale però i giudici di merito non hanno fornito alcun elemento a conforto, come opposto dalla difesa.

Cosicché, la risposta della Corte territoriale basata su tale elemento non può considerarsi congrua, a fronte della laconica affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, nella quale si era richiamata la materiale dinamica dell'azione, osservata personalmente dal giudicante, non avendo il secondo, espressamente investito con apposita censura, con la quale si era opposto lo stato di incensuratezza e la giovane età dell'imputato, integrato quella assertiva conclusione, omettendo di considerare la personalità dell'imputato e spiegare le ragioni della prognosi negativa, anche in relazione a eventuali precedenti di polizia inerenti agli episodi dei quali aveva riferito il teste o la minusvalenza degli uni rispetto agli altri (sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-05 che riprende sez. 3, n. 26191 del 28/3/2019, Lamaj, Rv. 276041-01).

4. La sentenza, pertanto, deve essere annullata sul punto affinché una diversa sezione della Corte d'appello di Firenze proceda a un rinnovato giudizio sulla meritevolezza del beneficio della sospensione condizionale della pena, tenendo presente, ai fini del vaglio di merito, che il giudice non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272087-01; n. 17953 del 7/2/2020, Filipache, Rv. 279206-02).

Alla inammissibilità del ricorso nel resto segue la definitività della affermazione della penale responsabilità ai sensi dell'art. 624, cod. proc. pen. e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dalla parte civile costituita e vittoriosa, la statuizione annullata non concernendo il diritto da questa azionato nel processo penale (sez. 4, n. 9208 del 15/1/2020, L., Rv. 278908-02, in cui si è, per l'appunto, precisato che, nel caso in cui, in parziale accoglimento del ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata ai soli fini della rideterminazione della pena di un reato in relazione al quale vi sia stato accoglimento della domanda della parte civile, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili costituite vittoriose, poiché le stesse potrebbero disinteressarsi del giudizio di rinvio, da cui non può loro derivare alcun pregiudizio), spese che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto e condanna il ricorrente alla rifusione alla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:SOCIETA]., il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine il suo rigetto, depositando conclusioni e nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi di ricorso, insistendo nell'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con SARNATARO Sergio, non ricorrente) per tentativo di furto aggravato ai danni di un supermercato. In particolare, si è contestato ai due di aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre bottiglie di liquore per un valore di euro 125,97, evento non realizzatosi per ragioni indipendenti dalla loro volontà, essendo stati fermati da personale di vigilanza. Secondo la ricostruzione recepita nella sentenza impugnata, i due ragazzi, già conosciuti per precedenti episodi di tentativo di furto, erano stati osservati prelevare numerose bottiglie e riporle nel carrello, dirigersi quindi alle casse, ove uno dei due (il [OSCURATO:PERSONA]) si metteva in fila per pagare, l'altro (il SARNATARO) prendeva una scatola vuota riponendovi diverse bottiglie, mettendola nello stesso carrello che faceva poi passare dalle casse mentre il [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a pagare solo le bottiglie rimaste fuori dalla scatola; richiesti di esibire lo scontrino, emergeva che le bottiglie nella scatola non erano state pagate. La ricostruzione, operata in prima battura sulla scorta di quanto riferito dall'agente di sorveglianza, era stata avvalorata dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza. La Corte, nell'esaminare le questioni devolute con il gravame, ha intanto ritenuto sussistente l'aggravante del mezzo fraudolento, non essendosi trattato di mero occultamento della merce non pagata, poiché l'espediente utilizzato per superare i controlli alle casse era idoneo a vincere la naturale custodia e protezione dei beni, avendo i due seguito un preciso schema, già osservato altre volte dal principale teste d'accusa, a nulla valendo il tentativo operato a difesa di frammentare tale ricostruzione, estrapolando segmenti di condotta in sé irrilevanti, nella specie la condotta dei due essendo stata preordinata proprio per distrarre la cassiera, impegnata nel pagamento da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Né le difese avevano colto nel segno nell'opporre la mancanza di prova della reciproca consapevolezza dell'agire di ciascuno dei concorrenti: la Corte territoriale ha ritenuto entrambe le condotte indispensabili per la riuscita dell'azione criminosa, l'un complice avendo saputo che le bottiglie previamente inserite nella scatola non erano state depositate sul nastro per il pagamento, l'altro (il [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui d'interesse) di avere pagato solo le bottiglie fuori dalla scatola, non potendosi neppure ritenere un affidamento derivante dall'identità dei beni (cosicché solo uno poteva essere passato alla cassiera che poteva registrarne la quantità), poiché si era trattato di beni diversi tra di loro, dando quel giudice rilievo anche al frettoloso allontanamento del SARNATARO senza attendere il [OSCURATO:PERSONA]. Infine, ha ritenuto congrua la pena, ritenendo l'imputato non meritevole delle generiche, in assenza di elementi positivi, la restituzione della merce essendo stata conseguenza dell'intervento del personale di vigilanza e non di una scelta spontanea, ritenendo il contenuto discostamento dal minimo edittale giustificato dalla particolare tecnica utilizzata, indice di preordinazione delittuosa e traendo da tali elementi conferma di una prognosi negativa circa l'astensione dalla commissione di altri reati. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 129, cod. proc. pen., assumendo la prescrizione del reato a far data dal 5 luglio 2021, in assenza di periodi di sospensione, prima della decisione impugnata. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, la Corte territoriale avendo richiamato correttamente i principi di diritto affermati in materia, traendone però conclusioni incoerenti, nella specie la "messa in scena" ritenuta dai giudici territoriali non essendo stata altro che un ordinario accorgimento per eludere i controlli, considerata l'incongruità dello strumento impiegato, cioè un ingombrante scatolone, facilmente visibile. Con il terzo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla condotta di concorso, ritenuta non dimostrata dagli elementi valorizzati dai giudici di merito: il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe svolto alcun ruolo agevolatore, sia pur a titolo di concorso morale, rispetto all'azione del SARNATARO, la cui condotta si sarebbe svolta in maniera del tutto estemporanea e repentina. Con il quarto motivo ha dedotto analogo vizio quanto al diniego della sospensione condizionale, contestandosi il rilievo attribuito dai giudici alle precedenti condotte delittuose, non riscontrate da elementi probatori in atti, considerata la condizione di soggetto incensurato dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto limitatamente alla statuizione che riguarda la sospensione condizionale della pena e dichiarato inammissibile nel resto. 2. I primi tre motivi sono manifestamente infondati.2.1. Quanto al primo, nessuna perenzione del termine prescrizionale si è ancora prodotta, avuto riguardo al tempus commissi delicti (5 luglio 2016), al titolo di reato (un tentativo di furto d'A aggravato) e al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161, cod. pen., senza che sia neppure necessario verificare eventuali periodi di sospensione ai sensi dell'art. 159, cod. pen., oltre ai fatti interruttivi previsti dall'art. 161 cit. Cosicché, contrariamente a quanto assume la difesa, il termine spirerebbe non prima del 5 gennaio 2024. 2.2. La manifesta infondatezza del secondo e del terzo motivo discende direttamente dal consolidato orientamento di questa Corte in ordine ai limiti del sindacato di legittimità, soprattutto in un caso di doppia sentenza conforme di merito (tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218): va, infatti, ricordata la estraneità al giudizio di legittimità della valutazione e dell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), avendo la difesa, nella specie, con il primo motivo, sollecitato una rivisitazione delle risultanze probatorie per inferirne l'inidoneità dimostrativa dell'aggravante del mezzo fraudolento, riconosciuta dai giudici territoriali con ragionamento del tutto logico, proprio alla luce della prova dichiarativa, corroborata da quella documentale. Il ragionamento della Corte d'appello, peraltro, è coerente con i principi più volte affermati in sede di legittimità, a mente dei quali, detta aggravante delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, RV. 255974, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita self-service; sez. 4, n. 10041 del 6/12/2018, dep. 2019, Chaketadze, Rv. 275271, in cui, la Corte l'ha ritenuta configurabile in un caso di impossessamento di capi di abbigliamento realizzato mediante occultamento all'interno di una borsa schermata da fogli di alluminio, al fine di eludere il sistema di allarme del centro commerciale dal quale erano stati sottratti). Nella specie, la Corte ha precisato che non si era trattato di mero occultamento della merce, ma dell'impiego di uno stratagemma, per la riuscita del quale era stata necessaria un'azione sinergica e coordinata, il carico sul nastro della cassa solo di parte della merce che era stata riposta nel carrello avendo rappresentato proprio un espediente atto a distogliere l'attenzione dell'addetto al pagamento dall'allontanamento del SARNATARO con la merce sottratta, recuperata nell'immediatezza solo grazie al monitoraggio del personale di vigilanza. Anche l'assunto secondo il quale non vi sarebbe prova di un comportamento del [OSCURATO:PERSONA], rilevante a titolo di concorso, muove dal medesimo, errato approccio valutativo: la difesa ha ignorato il ragionamento dei giudici di merito e, soprattutto, ha parcellizzato l'azione, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la quale ha giustificato le proprie conclusioni alla stregua della ricostruzione delle condotte dei due concorrenti, ciascuna delle quali si è posta come tassello indispensabile per la riuscita dell'azione criminosa, l'assunto della inconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle intenzioni del SARNATARO essendo smentito dal fatto che tutta la merce era riposta sul carrello e che il [OSCURATO:PERSONA] ne aveva pagata solo una parte. 3. Il quarto motivo è, invece, fondato. Il giudizio prognostico negativo ai sensi dell'art. 164, comma 1, cod. pen. è stato svolto in base alle modalità della condotta, che la Corte ha ritenuto espressione di uno schema già collaudato, assunto rispetto al quale però i giudici di merito non hanno fornito alcun elemento a conforto, come opposto dalla difesa. Cosicché, la risposta della Corte territoriale basata su tale elemento non può considerarsi congrua, a fronte della laconica affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, nella quale si era richiamata la materiale dinamica dell'azione, osservata personalmente dal giudicante, non avendo il secondo, espressamente investito con apposita censura, con la quale si era opposto lo stato di incensuratezza e la giovane età dell'imputato, integrato quella assertiva conclusione, omettendo di considerare la personalità dell'imputato e spiegare le ragioni della prognosi negativa, anche in relazione a eventuali precedenti di polizia inerenti agli episodi dei quali aveva riferito il teste o la minusvalenza degli uni rispetto agli altri (sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-05 che riprende sez. 3, n. 26191 del 28/3/2019, Lamaj, Rv. 276041-01). 4. La sentenza, pertanto, deve essere annullata sul punto affinché una diversa sezione della Corte d'appello di Firenze proceda a un rinnovato giudizio sulla meritevolezza del beneficio della sospensione condizionale della pena, tenendo presente, ai fini del vaglio di merito, che il giudice non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272087-01; n. 17953 del 7/2/2020, Filipache, Rv. 279206-02). Alla inammissibilità del ricorso nel resto segue la definitività della affermazione della penale responsabilità ai sensi dell'art. 624, cod. proc. pen. e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dalla parte civile costituita e vittoriosa, la statuizione annullata non concernendo il diritto da questa azionato nel processo penale (sez. 4, n. 9208 del 15/1/2020, L., Rv. 278908-02, in cui si è, per l'appunto, precisato che, nel caso in cui, in parziale accoglimento del ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata ai soli fini della rideterminazione della pena di un reato in relazione al quale vi sia stato accoglimento della domanda della parte civile, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili costituite vittoriose, poiché le stesse potrebbero disinteressarsi del giudizio di rinvio, da cui non può loro derivare alcun pregiudizio), spese che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto e condanna il ricorrente alla rifusione alla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'i
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