Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07772/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3721/2019 R.G. proposto da:unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, in ROMA n. 4597/2018 depositata il 02/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento n.UO23703-15/18/1/1 emesso da [OSCURATO:SOCIETA]. e relativo alla TARI per gli anni2010–2014, con cui l’ente gestore aveva contestato l’omessa dichiarazioneNumero registro generale 3721/2019Numero sezionale 2707/2026Numero di raccolta generale 7772/2026Data pubblicazione 31/03/2026di inizio occupazione e aveva rideterminato la superficie tassabileapplicando la sanzione per omessa denuncia nella misura del 200%.

Hadedotto di avere trasmesso, in data 16 novembre 2010, la comunicazionedi iscrizione mediante fax, allegando documento d’identità e modulo AMApredisposto, e che tale circostanza emergeva dalla relativa ricevuta di invio.Ha inoltre contestato l’erroneità della superficie indicata nell’avviso nonchéla mancanza del contraddittorio endoprocedimentale.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.11154/2017, ha dichiarato il ricorso inammissibile per assenzadell’attestazione di conformità della copia depositata all’originale notificato,condannando la contribuente alle spese.3.

La contribuente ha proposto appello dinanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, deducendo di avere regolarmente prodottol’attestazione di conformità e riproponendo tutte le censure relative almerito dell’accertamento, tra cui, in particolare, la tempestiva autodenunciavia fax del 16.11.2010.

AMA si è costituita in appello, contestando la valenzaprobatoria della trasmissione del fax e difendendo la correttezzadell’accertamento, della superficie utilizzata e della sanzione applicata.4.

La CTR ha accolto parzialmente l’appello, ritenendo fondato ilmotivo relativo alla misura della sanzione, giudicando.5.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso l’AMA.6.

Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa con istanza di cessazione della materia del contendere, inragione dell’avvenuta definizione agevolata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti aisensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.Numero registro generale 3721/2019Numero sezionale 2707/2026Numero di raccolta generale 7772/2026Data pubblicazione 31/03/20261.1.

La ricorrente eccepisce che la CTR ha omesso di esaminare il fattostorico decisivo costituito dall’invio del fax del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente lacomunicazione di iscrizione, risultante dagli atti e specificamente contestatoe documentato nel processo.

Tale fatto — se valutato — avrebbe esclusol’omessa denuncia, incidendo radicalmente sulla pretesa impositiva esull’applicazione delle sanzioni.1.2.

Parte controricorrente ha sostenuto che il fax, pur prodotto, nonproverebbe l’invio del modulo allegato, trattandosi di documenti separati,sicché la CTR avrebbe implicitamente rigettato la tesi della contribuente nelritenere legittima la sanzione.2.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.2.1.

Si lamenta che il giudice di appello non abbia correttamentevalutato la prova documentale dell’invio del fax, non considerando il moduloAMA firmato e la ricevuta di trasmissione, previsti dallo stesso regolamentocomunale come mezzo valido di presentazione.

La valutazione delle provesarebbe dunque viziata.2.2.

Parte controricorrente ha ribadito l’assenza di prova idoneadell’avvenuta comunicazione e la correttezza dell’accertamento, a fronte delmancato assolvimento di un obbligo dichiarativo che, secondo AMA, è“unico” e non reiterato nel tempo.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000 (Statuto delcontribuente) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.3.1.

La ricorrente sostiene che la CTR abbia erroneamente escluso lanullità dell’avviso nonostante la mancata attivazione del contraddittorioendoprocedimentale, obbligo che, a suo dire, discende dal principiogenerale elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.

Se il contraddittoriofosse stato attivato, la contribuente avrebbe potuto produrre la provaNumero registro generale 3721/2019Numero sezionale 2707/2026Numero di raccolta generale 7772/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’avvenuta comunicazione del 2010, evitando l’applicazione dellesanzioni.

Parte controcorrente ha richiamato l’orientamento delle SezioniUnite del 2015, secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale non ènecessario per i tributi non armonizzati, escludendo qualunque nullitàdell’avviso per violazione del contraddittorio.4.

Con memoria del 11 marzo 2026, il difensore di parte contribuenteha comunicato che successivamente alla proposizione del ricorso percassazione, la ricorrente ha aderito alla procedura di definizione agevolataprevista dalla normativa vigente, provvedendo al pagamento integrale dellesomme dovute in relazione agli atti oggetto del presente giudizio; – che,per effetto di tale definizione e dei pagamenti eseguiti, il rapporto tributariooggetto della presente controversia deve ritenersi integralmente definito edestinto , chiedendo conseguentemente di dichiarare cessata la materiadel contendere per sopravvenuta definizione della controversia e di disporrela compensazione delle spese del presente giudizio.5.

Dalla produzione documentale (istanza di accesso alla definizioneagevolata e pagamento) si desume l’accesso alla definizione agevolataprevista dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre2018, n. 136.5.1.

Il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, per quel che qui rileva,dispone nei seguenti termini:- «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda dicui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presentearticolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019» (comma 6);- «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali»(comma 12);- «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, condecreto del Presidente» (comma 13).Numero registro generale 3721/2019Numero sezionale 2707/2026Numero di raccolta generale 7772/2026Data pubblicazione 31/03/20265.2.

La ricorrente ha documentato l’intervenuto pagamento, in unicasoluzione, dell’importo dovuto (Mod.

F24).5.3.

L’AMA non ha depositato istanza di trattazione del ricorso enemmeno risulta che sia stato notificato provvedimento di diniego delladefinizione agevolata della controversia.5.4.

Deve quindi dichiararsi la estinzione del giudizio.6.

Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che lehanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3).7.

Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo dicontributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo inconsiderazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa definitoriadi parte controricorrente.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3721/2019 R.G. proposto da:unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, in ROMA n. 4597/2018 depositata il 02/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento n.UO23703-15/18/1/1 emesso da [OSCURATO:SOCIETA]. e relativo alla TARI per gli anni2010–2014, con cui l’ente gestore aveva contestato l’omessa dichiarazioneNumero registro generale 3721/2019Numero sezionale 2707/2026Numero di raccolta generale 7772/2026Data pubblicazione 31/03/2026di inizio occupazione e aveva rideterminato la superficie tassabileapplicando la sanzione per omessa denuncia nella misura del 200%. Hadedotto di avere trasmesso, in data 16 novembre 2010, la comunicazionedi iscrizione mediante fax, allegando documento d’identità e modulo AMApredisposto, e che tale circostanza emergeva dalla relativa ricevuta di invio.Ha inoltre contestato l’erroneità della superficie indicata nell’avviso nonchéla mancanza del contraddittorio endoprocedimentale.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.11154/2017, ha dichiarato il ricorso inammissibile per assenzadell’attestazione di conformità della copia depositata all’originale notificato,condannando la contribuente alle spese.3. La contribuente ha proposto appello dinanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, deducendo di avere regolarmente prodottol’attestazione di conformità e riproponendo tutte le censure relative almerito dell’accertamento, tra cui, in particolare, la tempestiva autodenunciavia fax del 16.11.2010. AMA si è costituita in appello, contestando la valenzaprobatoria della trasmissione del fax e difendendo la correttezzadell’accertamento, della superficie utilizzata e della sanzione applicata.4. La CTR ha accolto parzialmente l’appello, ritenendo fondato ilmotivo relativo alla misura della sanzione, giudicando.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso l’AMA.6. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa con istanza di cessazione della materia del contendere, inragione dell’avvenuta definizione agevolata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti aisensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.Numero registro generale 3721/2019Numero sezionale 2707/2026Numero di raccolta generale 7772/2026Data pubblicazione 31/03/20261.1. La ricorrente eccepisce che la CTR ha omesso di esaminare il fattostorico decisivo costituito dall’invio del fax del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente lacomunicazione di iscrizione, risultante dagli atti e specificamente contestatoe documentato nel processo. Tale fatto — se valutato — avrebbe esclusol’omessa denuncia, incidendo radicalmente sulla pretesa impositiva esull’applicazione delle sanzioni.1.2. Parte controricorrente ha sostenuto che il fax, pur prodotto, nonproverebbe l’invio del modulo allegato, trattandosi di documenti separati,sicché la CTR avrebbe implicitamente rigettato la tesi della contribuente nelritenere legittima la sanzione.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.2.1. Si lamenta che il giudice di appello non abbia correttamentevalutato la prova documentale dell’invio del fax, non considerando il moduloAMA firmato e la ricevuta di trasmissione, previsti dallo stesso regolamentocomunale come mezzo valido di presentazione. La valutazione delle provesarebbe dunque viziata.2.2. Parte controricorrente ha ribadito l’assenza di prova idoneadell’avvenuta comunicazione e la correttezza dell’accertamento, a fronte delmancato assolvimento di un obbligo dichiarativo che, secondo AMA, è“unico” e non reiterato nel tempo.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000 (Statuto delcontribuente) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.3.1. La ricorrente sostiene che la CTR abbia erroneamente escluso lanullità dell’avviso nonostante la mancata attivazione del contraddittorioendoprocedimentale, obbligo che, a suo dire, discende dal principiogenerale elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Se il contraddittoriofosse stato attivato, la contribuente avrebbe potuto produrre la provaNumero registro generale 3721/2019Numero sezionale 2707/2026Numero di raccolta generale 7772/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’avvenuta comunicazione del 2010, evitando l’applicazione dellesanzioni. Parte controcorrente ha richiamato l’orientamento delle SezioniUnite del 2015, secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale non ènecessario per i tributi non armonizzati, escludendo qualunque nullitàdell’avviso per violazione del contraddittorio.4. Con memoria del 11 marzo 2026, il difensore di parte contribuenteha comunicato che   successivamente alla proposizione del ricorso percassazione, la ricorrente ha aderito alla procedura di definizione agevolataprevista dalla normativa vigente, provvedendo al pagamento integrale dellesomme dovute in relazione agli atti oggetto del presente giudizio; – che,per effetto di tale definizione e dei pagamenti eseguiti, il rapporto tributariooggetto della presente controversia deve ritenersi integralmente definito edestinto  , chiedendo conseguentemente di dichiarare cessata la materiadel contendere per sopravvenuta definizione della controversia e di disporrela compensazione delle spese del presente giudizio.5. Dalla produzione documentale (istanza di accesso alla definizioneagevolata e pagamento) si desume l’accesso alla definizione agevolataprevista dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre2018, n. 136.5.1. Il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, per quel che qui rileva,dispone nei seguenti termini:- «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda dicui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presentearticolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019» (comma 6);- «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali»(comma 12);- «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, condecreto del Presidente» (comma 13).Numero registro generale 3721/2019Numero sezionale 2707/2026Numero di raccolta generale 7772/2026Data pubblicazione 31/03/20265.2. La ricorrente ha documentato l’intervenuto pagamento, in unicasoluzione, dell’importo dovuto (Mod. F24).5.3. L’AMA non ha depositato istanza di trattazione del ricorso enemmeno risulta che sia stato notificato provvedimento di diniego delladefinizione agevolata della controversia.5.4. Deve quindi dichiararsi la estinzione del giudizio.6. Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che lehanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3).7. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo dicontributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo inconsiderazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa definitoriadi parte controricorrente. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07772/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris