CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 14985/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20518/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n. 43; - controricorrente - 5,9f- avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1560/2020 UP 24.03.22 n.R.G. 20518/19 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Annbrosi pubblicata 1'8 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato la decisione del Tribunale della stessa città che ne aveva rigettato la domanda, volta ad ottenere, previa declaratoria di nullità delle clausole che pongono a carico del cliente il rischio di inadempimento o insolvenza dell'ente che ha emesso i titoli collegati alla polizza, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di euro 42.000,00 a titolo di prestazione contrattuale o risarcimento del danno. Per quanto ancora qui rileva, la Corte di appello nel rigettare il gravame, premesso che la domanda aveva ad oggetto la polizza vita, denominata "[OSCURATO:PERSONA] 25", sottoscritta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], madre dell'appellante, [OSCURATO:PERSONA] - per la quale la predetta aveva versato un premio unico di 40.000,00 con decorrenza 30.11.2005 e scadenza 30.11.2011, indicando il figlio come assicurato e beneficiario - ha dichiarato inammissibili i motivi (secondo e quarto) per difetto di legittimazione ad agire in capo all'appellante poiché soggetto terzo rispetto al contratto stipulato da Pirari ed infondati gli altri motivi (primo e terzo), tenuto conto che, da un canto, non era emersa la prova che il "documento di sintesi" avesse costituito l'elemento determinate del consenso alla sottoscrizione della polizza e né che detto documento, essendo un documento pubblicitario, costituisse parte del contratto e che, dall'altro canto, il contratto in questione non potesse essere qualificato come polizza sulla vita, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1923 c.c. UP 24.03.22 n.R.G. 20518/19 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi; la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata per l'udienza pubblica del 24 marzo 2022. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], concludendo per il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Nessuna delle parti ha chiesto la discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta, con un primo motivo, "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 2730, 2733, comma 2 e 2735 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", in particolare, contesta che la Corte territoriale abbia ritenuto come sfornita di prova la circostanza secondo cui il "documento di sintesi" allegato alla polizza avesse determinato, sua madre, [OSCURATO:PERSONA], a sottoscrivere il contratto, tenuto conto che alla voce "punti di forza" recava la salvaguardia del capitale inizialmente investito alla scadenza della polizza e un rendimento minimo (5% nell'arco di sei anni), anche nel caso di scenario totalmente negativo, e abbia ritenuto, vice versa, che avesse natura di documento pubblicitario; evidenzia che tre lettere inviate dalla Unipol alla Pirari, depositate da Unipol in atti, smentirebbero quanto affermato dalla Corte di appello ed in particolare, la lettera del 10.04.2008 costituirebbe una confessione stragiudiziale nella quale la compagnia di assicurazione ricordava alla contraente che la polizza usufruisce delle condizioni di "protezione del capitale a scadenza, comunque vadano i mercati: dopo la cedola del 2,74% che le è stata erogata a fine novembre 2006, il valore minimo garantito a scadenza è pari al 102,26% del premio valorizzato (per un valore garantito a scadenza complessivo minimo del 105%"; da ciò, risulterebbe quindi che alla scadenza del contratto UP 24.03.22 n.R.G. 20518/19 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi all'assicurato/beneficiario sarebbe spettato la restituzione del capitale investito e un 5% a titolo di minimo garantito. 2. Denuncia come secondo motivo la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1411 e 1413 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c.: anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" censurando, in particolare, il passaggio motivazionale della sentenza impugnata con cui il giudice di appello ha ritenuto di dover procedere all'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione, affermando che "la Suprema Corte ha ritenuto che lo stipulante può quindi esercitare le azioni di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno, fatto salvo il diritto del terzo di agire per ottenere il credito vantato nei confronti del promittente nonché per il risarcimento del danno, escludendo invece la legittimazione ad agire del terzo per ottenere la risoluzione" e richiamando, inoltre, il principio affermato da Cass. n. 8272 del 2014 che smentirebbe quanto appena affermato, ovvero che "nel contratto a favore di terzo in difetto di espresse previsioni convenzionali, il terzo è l'unico legittimato ad agire - con l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno - per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita ove il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un'azione esecutiva del promittente medesimo, mentre, in caso contrario, va riconosciuta una legittimazione concorrente anche a favore dello stipulante". La motivazione sarebbe anche erronea in diritto, nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione ad agire del Pau, tenuto conto che questi rivestirebbe meramente la qualità di assicurato/beneficiario, affermando che l'unico soggetto legittimato sarebbe, invece, la contraente della polizza, madre dell'attore, la quale UP 24.03.22 n.R.G. 20518/19 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi potrebbe far valere gli eventuali vizi di invalidità del contratto. In proposito, il ricorrente evidenzia di non aver proposto alcuna impugnativa contrattuale in giudizio e che la nullità ex art. 1421 c.c. può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Contesta infine la tesi del giudice di appello che avrebbe ritenuto - invocandosi una responsabilità precontrattuale derivante dalla mancata profilatura dell'investitore ed egli obblighi di informazione da parte dell'assicurazione nonché la vessatorietà delle clausole contrattuali - che tali censure sarebbero riservate allo stipulante la polizza. Insiste, nel chiedere la cassazione della sentenza sul punto e rinviare per l'esame dei motivi di appello non esaminati, il secondo sulla natura finanziaria della polizza "[OSCURATO:PERSONA]" e il quarto motivo sulla nullità delle clausole della polizza "[OSCURATO:PERSONA]". 3. Come terzo motivo lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, 1882, 1919 e 1923 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: mancata erronea valutazione da parte del giudice di appello del c.d. rischio demografico" e osserva che la polizza de qua, come sottolineato pure dalla dottrina, pur avendo una elevata componente finanziaria, rimane sempre un prodotto assicurativo per il quale l'assicuratore corre il c.d. rischio demografico e, in proposito, censura quanto affermato dalla Corte di appello che non ha ritenuto applicabile al caso di specie la protezione normativa invocata ai sensi dell'art. 1923 c.c.. 4. Va scrutinato anzi tutto, il secondo motivo che pone una questione logicamente preordinata rispetto alle altre e che censura la decisione della Corte di appello nell'aver ritenuto il difetto di legittimazione ad agire dell'appellante, odierno ricorrente. Il motivo è fondato sulla base delle considerazioni che seguono. 4.1. In proposito, va premesso che è certamente vero che la verifica della legittimazione può essere compiuta d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; difatti, questa Corte ha già affermato che la legitimatio UP 24.03.22 n.R.G. 20518/19 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di legitimatio ad causam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (in tal senso, di recente, Cass. Sez. 1, 27/03/2017, n. 7776). 4.2. Quanto alla fattispecie in esame, è incontestato che il ricorrente ha proposto una domanda volta ad ottenere, previa declaratoria incidentale della nullità delle clausole contrattuali, il pagamento della prestazione contrattuale o il risarcimento del danno e che la Corte di appello ha qualificato la fattispecie negoziale intercorsa tra le parti come contratto a favore di terzo. Proprio in ragione di tale inquadramento e dell'operato richiamo all'autonomia della posizione del terzo beneficiario ex art. 1920, comma 3, c.c. (pag. 5 sentenza impugnata), non appare corretto quanto affermato dalla Corte di appello che ha escluso la legittimazione ad agire dell'appellante, avente diritto quale assicurato/beneficiario, ad ottenere la prestazione (azione riguardante il rapporto) e indicato la madre dell'appellante, contraente della polizza, come unica legittimata ad agire per far valere le azioni (riguardanti il contratto). Nello specifico, tali affermazioni non appaiono coerenti con quanto domandato dallo stesso assicurato/beneficiario il quale, in appello, ha ribadito la domanda svolta in prime cure indirizzata a ottenere "previa declaratoria di nullità delle clausole che avevano posto a carico del cliente il rischio di inadempimento o insolvenza dell'ente che aveva emesso i titoli collegati alla polizza, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di euro 42.000,00 a titolo di prestazione UP 24.03.22 n.R.G. 20518/19 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi contrattuale o risarcimento del danno". La domanda, dunque, invoca soltanto incidentalmente la nullità o, come dalla Corte territoriale affermato "censure" attinenti "alla patologia del contratto" (pag. 6 della sentenza impugnata), pretendendo anche e, nella sostanza, la prestazione o il risarcimento del danno, attinenti, queste, certamente al rapporto. 4.3. Se tale è l'oggetto della domanda, l'applicazione dei principi giurisprudenziali relativi alla distinzione tra le azioni fondate sul contratto e quelle che riguardano il rapporto nel contratto a favore di terzo da parte della Corte felsinea - che pure li ha richiamati - non è corretta e viola i richiamati artt. 1411 e 1413 c.c. e sul punto, il Collegio pertanto dissente da quanto rilevato dal Procuratore generale e dalla parte controricorrente. In vero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità «nel contratto a favore di terzo, qualora la stipulazione sia idonea a far acquisire al terzo il diritto che ne è oggetto senza bisogno di un'attività esecutiva del promittente, una volta verificatasi la sua efficacia a favore del terzo (mediante adesione alla stipulazione ed a maggior ragione per effetto di dichiarazione di volerne profittare anche in confronto del promittente), soltanto il terzo è legittimato ad agire per l'esecuzione della prestazione oggetto del diritto attribuitogli, dovendosi escludere che sussista una legittimazione concorrente dello stipulante, giacché la prestazione oggetto del contratto a favore del terzo, rappresentata dall'attribuzione del diritto al medesimo, risulta già realizzata» (Sez. 3, 09/04/2014 n. 8272 § 5.12. in motivazione). Spiega lo stesso precedente che «in tal caso, di fronte all'inadempimento da parte del promittente alla prestazione attribuita al terzo come oggetto del diritto conferitogli, non è configurabile in capo allo stipulante un diritto alla risoluzione del contratto a favore del terzo, perché detto inadempimento non concerne tale contratto, ma il rapporto originato dall'attribuzione al terzo del diritto, che se si sostanzia in una UP 24.03.22 n.R.G. 20518/19 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi posizione contrattuale fra il terzo e il promittente potrà dare luogo ad azione di risoluzione da parte del terzo. Allo stesso modo, di fronte all'inadempimento da parte del promittente della prestazione attribuita al terzo come oggetto del diritto conferitogli, non è configurabile in capo allo stipulante un diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento, perché esso spetta al terzo.» (Sez. 3, 09/04/2014 n. 8272 § 5.12. in motivazione). Lo stesso arresto precisa, inoltre, che «Allorquando la stipulazione a favore del terzo abbia ad oggetto una prestazione che per fare acquisire al terzo il diritto necessiti, oltre al consenso fra stipulante e promittente, di un'attività di esecuzione da parte del promittente, di modo che solo all'esito di essa il diritto nasca a favore del terzo (che possa manifestarvi adesione o fare dichiarazione di approfittamento), si può configurare a favore dello stipulante un diritto all'adempimento dell'attività esecutiva, con la conseguenza che, in difetto egli potrà chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. In tal caso, però, è palese che la pretesa d'adempimento, la risoluzione e il risarcimento del danno non si correlano alla prestazione oggetto del diritto che il terzo doveva acquisire, ma alla stessa prestazione dedotta nella stipulazione, che necessitava di attività esecutiva. Resta fermo e si ribadisce che i principi enunciati operano con esclusivo riferimento alla mancanza di una regolamentazione convenzionale nel contratto a favore del terzo che riconosca anche allo stipulante, tanto nella prima che nella seconda ipotesi, il diritto di pretendere che la prestazione oggetto del diritto attribuito al terzo sia adempiuta dal promittente». (Sez. 3, 09/04/2014 n. 8272 § 5.12. in motivazione). Per quanto rilevato, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei ricordati princìpi applicati alla fattispecie in concreto UP 24.03.22 n.R.G. 20518/19 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi esaminata - ove si ribadisce il ricorrente ha chiesto soltanto incidentalmente la nullità del contratto e in via principale, la prestazione dovuta o il risarcimento del danno, e deve, pertanto, ritenersi sussistente la sua legittimazione passiva. 5. Dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso, discende l'assorbimento dei restanti motivi. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, assorbiti i restanti, rinviando alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per la decisione di merito, giudice del rinvio che provvederà, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c., anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugna