CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31985/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la legittimità dellaconferma di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 642, comma secondo,cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze giàdedotte in appello e ivi puntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito,non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01), tra l’altro in assenza di confronto con la motivazione della sentenzaimpugnata, la quale ricostruisce il fatto con argomentazioni prive di vizi logici (siveda pag. 4, ove il giudice di merito illustra gli elementi dai quali desumere lafittizietà del sinistro denunciato e la non genuinità dei certificati medici,unitamente alle dichiarazioni delle persone coinvolte nel sinistro e alladocumentazione fornita);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio diviolazione di legge e il vizio di omessa motivazione in ordine alla richiesta diapplicazione della sospensione condizionale è manifestamente infondato giacchéla Corte d’appello, seppur sinteticamente, si pronuncia sulla richiesta escludendol’applicazione del beneficio in ragione dei precedenti penali del ricorrente (si vedapag. 5 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;ritenuto che l’imputato debba essere condannato alla rifusione delle spesesostenute dalla parte civile, che tenuto conto delle tabelle vigenti, devono essereliquidate nella misura di euro duemila oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile hdiassicurazioni s.p.a., che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori dilegge.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]