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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33964/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo A.' 04„„ii L„g t44 VA4 9/1.0 4424, timr J utrAt.z 4 , [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli che dichiarava colpevole [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, limitatamente alla detenzione di sostanza stupefacente (hashish) rinvenuta nella sua abitazione.

2. Il fatto: nel pomeriggio del 14/11/2014, nel corso di un ordinario servizio di controllo volto alla repressione e alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti, gli operanti notavano una vettura parcheggiata con quattro persone a bordo, Fulico al posto di guida.

Alla perquisizione veicolare, gli agenti rinvenivano un panetto del peso di 21 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish sotto l'auto (di proprietà del fratellastro dell'imputato ma in uso allo stesso), nonché grammi 5,9 di sostanza stupefacente del tipo marijuana riposti in un sacchetto nascosto sotto il posacenere della vettura e, infine, grammi 2,2 di sostanza stupefacente del tipo hashish nelle tasche laterali delle portiere dell'auto.

All'esito del narcotest, la perquisizione era proseguita nell'abitazione del Fulico, con esito positivo, giacché venivano trovati un bilancino di precisione, 17,8 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish (all'interno del comodino della camera da letto) e 700 euro in banconote di diverso taglio nella tasca di un giubbotto.

Le successive analisi tecniche confermavano trattarsi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, con un totale di 4,59 grammi di principio attivo, 9,2 volte superiore al limite quantitativo massimo.

Il primo giudice assolveva il Fulico dalla detenzione illecita della sostanza rinvenuta al di sotto e all'interno della autovettura, essendo dubbia l'appartenenza allo stesso della sostanza ivi rinvenuta, posto che all'interno dell'auto vi erano tre persone oltre al prevenuto.

La conferma della responsabilità dell'imputato, da parte del giudice di appello, è pertanto circoscritta alla dichiarata colpevolezza relativa alla sostanza stupefacente rinvenuta nella sua camera da letto.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che articola tre motivi con cui deduce:

3.1. Mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché in relazione alle doglianze difensive, reputate decisive e rispetto alle quali il ricorrente ripropone il relativo motivo di appello volto a sostenere la destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza.

Lamenta che il giudice di appello si sia esclusivamente limitato a richiamare gli esiti del primo giudizio.

3.2. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla ritenuta non destinazione personale dello stupefacente ritrovato nel comodino della camera da letto.

In particolare, non è stato adeguatamente considerato che, nel corso della perquisizione, non sono state rinvenute sostanze o strumenti per tagliare lo stupefacente, né bustine in cellophane per il confezionamento delle dosi.

Il quantitativo di hashish era assai esiguo e le modalità di custodia è compatibile con la destinazione a uso personale.

3.3. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che si chiede di applicare d'ufficio, in considerazione del fatto che l'anzidetta applicazione non aveva costituito oggetto dell'atto di appello, vista la data di entrata in vigore della norma.

3.4. In data 26/03/22 sono pervenute in cancelleria conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte distrettuale ha confermato la declaratoria di responsabilità penale dell'imputato, integralmente condividendo della motivazione del primo Giudice.

Soccorrono, all'uopo, il principio di integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, essendo pacificamente riconosciuta, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, a condizione che le due pronunce abbiano adottato, come in questo caso, criteri omogenei e un apparato logico- argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116); nonché il principio per il quale è del tutto legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri, Rv. 259929).

3. Ciò detto, e con riguardo ai primi due motivi che qui si trattano congiuntamente - atteso che entrambi investono la responsabilità dell'imputato, assumendosi la destinazione ad uso esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti - nella sentenza di primo grado si legge che la destinazione a terzi « è provata sulla base di elementi quali il cospicuo dato ponderale, la presenza di un bilancino di precisione nonché il rinvenimento di 700 euro in banconote di diverso taglio ben nascoste all'interno di una tasca di un giubbino del prevenuto», il quale ha altresì ricordato il Tribunale di Vercelli non svolge attività lavorativa.

I giudici di merito hanno, pertanto, fornito adeguata motivazione sulla destinazione allo spaccio delle sostanze rinvenute e sulla conseguente sussistenza del reato contestato.

I primi due motivi non sono, pertanto, meritevoli di accoglimento.

5. Il terzo motivo, con cui il ricorrente invoca l'applicazione d'ufficio dell'art. 131-bis cod. pen., è infondato.

Costituisce, infatti, orientamento assolutamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678).

Nel caso in scrutinio, la sentenza impugnata è stata emessa in data 10/11/2020 e, dunque, successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 16 marzo 2015, e il ricorrente non ne aveva chiesto l'applicazione nei motivi di appello, neppure sollecitandola in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado.

6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo A.' 04„„ii L„g t44 VA4 9/1.0 4424, timr J utrAt.z 4 , [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli che dichiarava colpevole [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, limitatamente alla detenzione di sostanza stupefacente (hashish) rinvenuta nella sua abitazione. 2. Il fatto: nel pomeriggio del 14/11/2014, nel corso di un ordinario servizio di controllo volto alla repressione e alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti, gli operanti notavano una vettura parcheggiata con quattro persone a bordo, Fulico al posto di guida. Alla perquisizione veicolare, gli agenti rinvenivano un panetto del peso di 21 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish sotto l'auto (di proprietà del fratellastro dell'imputato ma in uso allo stesso), nonché grammi 5,9 di sostanza stupefacente del tipo marijuana riposti in un sacchetto nascosto sotto il posacenere della vettura e, infine, grammi 2,2 di sostanza stupefacente del tipo hashish nelle tasche laterali delle portiere dell'auto. All'esito del narcotest, la perquisizione era proseguita nell'abitazione del Fulico, con esito positivo, giacché venivano trovati un bilancino di precisione, 17,8 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish (all'interno del comodino della camera da letto) e 700 euro in banconote di diverso taglio nella tasca di un giubbotto. Le successive analisi tecniche confermavano trattarsi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, con un totale di 4,59 grammi di principio attivo, 9,2 volte superiore al limite quantitativo massimo. Il primo giudice assolveva il Fulico dalla detenzione illecita della sostanza rinvenuta al di sotto e all'interno della autovettura, essendo dubbia l'appartenenza allo stesso della sostanza ivi rinvenuta, posto che all'interno dell'auto vi erano tre persone oltre al prevenuto. La conferma della responsabilità dell'imputato, da parte del giudice di appello, è pertanto circoscritta alla dichiarata colpevolezza relativa alla sostanza stupefacente rinvenuta nella sua camera da letto. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che articola tre motivi con cui deduce: 3.1. Mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché in relazione alle doglianze difensive, reputate decisive e rispetto alle quali il ricorrente ripropone il relativo motivo di appello volto a sostenere la destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza. Lamenta che il giudice di appello si sia esclusivamente limitato a richiamare gli esiti del primo giudizio. 3.2. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla ritenuta non destinazione personale dello stupefacente ritrovato nel comodino della camera da letto. In particolare, non è stato adeguatamente considerato che, nel corso della perquisizione, non sono state rinvenute sostanze o strumenti per tagliare lo stupefacente, né bustine in cellophane per il confezionamento delle dosi. Il quantitativo di hashish era assai esiguo e le modalità di custodia è compatibile con la destinazione a uso personale. 3.3. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che si chiede di applicare d'ufficio, in considerazione del fatto che l'anzidetta applicazione non aveva costituito oggetto dell'atto di appello, vista la data di entrata in vigore della norma. 3.4. In data 26/03/22 sono pervenute in cancelleria conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte distrettuale ha confermato la declaratoria di responsabilità penale dell'imputato, integralmente condividendo della motivazione del primo Giudice. Soccorrono, all'uopo, il principio di integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, essendo pacificamente riconosciuta, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, a condizione che le due pronunce abbiano adottato, come in questo caso, criteri omogenei e un apparato logico- argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116); nonché il principio per il quale è del tutto legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri, Rv. 259929). 3. Ciò detto, e con riguardo ai primi due motivi che qui si trattano congiuntamente - atteso che entrambi investono la responsabilità dell'imputato, assumendosi la destinazione ad uso esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti - nella sentenza di primo grado si legge che la destinazione a terzi « è provata sulla base di elementi quali il cospicuo dato ponderale, la presenza di un bilancino di precisione nonché il rinvenimento di 700 euro in banconote di diverso taglio ben nascoste all'interno di una tasca di un giubbino del prevenuto», il quale ha altresì ricordato il Tribunale di Vercelli non svolge attività lavorativa. I giudici di merito hanno, pertanto, fornito adeguata motivazione sulla destinazione allo spaccio delle sostanze rinvenute e sulla conseguente sussistenza del reato contestato. I primi due motivi non sono, pertanto, meritevoli di accoglimento. 5. Il terzo motivo, con cui il ricorrente invoca l'applicazione d'ufficio dell'art. 131-bis cod. pen., è infondato. Costituisce, infatti, orientamento assolutamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). Nel caso in scrutinio, la sentenza impugnata è stata emessa in data 10/11/2020 e, dunque, successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 16 marzo 2015, e il ricorrente non ne aveva chiesto l'applicazione nei motivi di appello, neppure sollecitandola in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado. 6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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