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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12626/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali ai sensi dell'art. 582 - 585 cod. pen.; Considerato che i quattro motivi di ricorso - che denunciano "violazione di legge", "carenza di motivazione ex art. 129 cpp", eccessività della pena irrogata e vizio motivazionale sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto - sono generici, perché si esauriscono in meri enunciati astratti privi di ragioni a sostegno, del tutto carenti di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali ai sensi dell'art. 582 - 585 cod. pen.; Considerato che i quattro motivi di ricorso - che denunciano "violazione di legge", "carenza di motivazione ex art. 129 cpp", eccessività della pena irrogata e vizio motivazionale sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto - sono generici, perché si esauriscono in meri enunciati astratti privi di ragioni a sostegno, del tutto carenti di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22
Sentenza Cassazione n. 12626/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris