CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 aprile 1954
Cassazione n. 16351/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 18 APR 2023 Sui ricorsi proposti da: 1) TESTA Riccardo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/04/1954 2) CAMPOLONGO Umberto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1974 Luana avverso la sentenza emessa il 08/06/2022 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso /) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 03/04/2020, la Corte d'Appello di Napoli - giudicando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento disposto da questa Suprema Corte della precedente sentenza di secondo grado, limitatamente al trattamento sanzionatorio - rideterminava la pena nei confronti di TESTA Riccardo e CAMPOLONGO Umberto, in relazione ai delitti di cessione di cocaina loro rispettivamente ascritti (capi N2, 02, P02 quanto al CAMPOLONGO; capi R2 e D4 quanto al TESTA), per i quali era stata pronunciata condanna in primo grado, dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, con sentenza del 17/09/2015. Anche tale decisione veniva annullata con rinvio da questa Suprema Corte, con sentenza n. 40548 del 07/10/2021, in quanto la Corte territoriale - pur avendo corretto l'errore precedentemente commesso dalla precedente pronuncia in grado di appello, che aveva determinato la pena base nel minimo edittale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, dichiarato costituzionalmente illegittimo - aveva confermato gli aumenti a titolo di continuazione nella misura fissata dalla sentenza annullata con rinvio, senza alcuna rivalutazione delle posizioni dei due imputati. Nel nuovo giudizio di rinvio, la Corte d'Appello ha ritenuto di confermare gli aumenti applicati al CAMPOLONGO per i due reati satellite a lui ascritti, mentre ha ridotto la misura dell'aumento per l'ulteriore reato contestato al TESTA. 2. Ricorre nuovamente per cassazione il CAMPOLONGO, deducendo violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto la Corte territoriale - nel confermare gli aumenti precedentemente disposti nel quadro della diversa e più grave cornice edittale - aveva ignorato il dictum della sentenza rescindente. 3. Ricorre nuovamente per cassazione anche il TESTA, deducendo violazione di legge in quanto la Corte d'Appello, pur riducendo la misura dell'aumento, non aveva tenuto conto - oltre che della modestia dei fatti e dell'incensuratezza dell'imputato - della sostanziale sovrapposizione temporale delle condotte contestate nei due capi di imputazione. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, l'Avvocato Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, osservando che la conferma della misura degli aumenti era da ritenere pienamente legittima anche alla luce di un recente arresto della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse dall'impugnazione del CAMPOLONGO, va evidenziata la manifesta infondatezza della tesi secondo cui la Corte territoriale, confermando nella seconda sentenza emessa in sede di rinvio gli aumenti per i reati-satellite precedentemente disposti, avrebbe ignorato le indicazioni della (seconda) sentenza rescindente. 2.1. In realtà, dalla lettura di quest'ultima emerge in modo del tutto inequivoco che l'applicazione degli aumenti di pena nella stessa misura già disposta con la prima sentenza d'appello era stata censurata per il totale difetto di motivazione, e non perché si sarebbe dovuto necessariamente procedere ad una riduzione di quegli aumenti, una volta rimodulata la pena base in linea con la sentenza n. 32 del 2014 della Consulta. In particolare, la sentenza rescindente aveva chiarito che "il giudice del rinvio avrebbe dovuto quantomeno rivalutare la posizione di ciascun ricorrente, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., con riferimento all'intero quadro sanzionatorio come scaturito all'esito della pronuncia di incostituzionalità della disciplina modificativa del Dpr 309/90 e non limitarsi a correggere il trattamento sanzionatorio limitatamente al reato riconosciuto più grave". In tale rivisitazione, 2 la Corte avrebbe dovuto verificare in concreto la congruità di quegli aumenti apportati in continuazione per stabilire "se la misura di tali aumenti fosse corretta alla stregua dei nuovi principi impiegati per ridisegnare, in accordo alla pronuncia annullatoria del giudice di legittimità e a quella del giudice delle leggi, il complessivo trattamento sanzionatorio per ciascun ricorrente" (cfr. Sez. 4, n. 40549 del 2021, cit., § 4.3 della motivazione). 2.2. A tale quesito, con riferimento alla posizione del CAMPOLONGO, la Corte d'Appello ha dato una risposta positiva, ritenendo che l'aumento di complessivi mesi undici di reclusione (sei per le due cessioni di cui al capo N2, cinque per la cessione di cui al capo P2) non fosse suscettibile di riduzioni in ragione del diminuito minimo edittale previsto per l'art. 73. Al riguardo, la Corte ha valorizzato l'inclusione della droga ceduta tra quelle "pesanti", il carattere reiterato della condotta, la capacità pervasiva di esposizione a pericolo del bene protetto dalla norma: circostanze ritenute ostative ad una ulteriore mitigazione del trattamento complessivo, anche in ragione dell'intensità del dolo particolarmente elevata (cfr. pag. 4-5 della sentenza impugnata). Ritiene il Collegio che la Corte territoriale sia pervenuta a conclusioni qui non censurabili, avendo tracciato un percorso argomentativo coerente con le indicazioni del giudice di rinvio: un percorso che comunque non è stato oggetto di effettiva ed adeguata confutazione da parte della difesa ricorrente, la quale ha incentrato le proprie censure sulla ritenuta illegittimità tout court della mancata riduzione degli aumenti. 3. Per ciò che invece riguarda il TESTA, deve osservarsi che la Corte d'Appello ha ritenuto di procedere ad una riduzione dell'aumento per le cessioni di cui al capo D4, valorizzando lo stato di incensuratezza e la personalità non particolarmente trasgressiva. Tale decisione, del tutto priva di contraddittorietà o illogicità qui deducibili, è stata confutata dal ricorrente con argomenti generici e comunque volti a prospettare un diverso apprezzamento della complessiva vicenda, evidentemente precluso in questa sede. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della