CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 24908/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29320-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 124 ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 1999-31-14 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la OBER - ALP S . P . A ., identificata con partita Iva 006358202210, presentò otto dichiarazioni d'importazione, in relazione alle quali il competente ufficio delle dogane promosse revisioni degli accertamenti, in quanto i certificati EUR 1, presentati a corredo delle medesime ed in virtù dei quali la società aveva conseguito l'applicazione di trattamenti daziari favorevoli, erano risultati irregolari, giusta segnalazione dell'autorità doganale ungherese emittente; che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] emise, in conseguenza, i corrispondenti avvisi di rettifica degli accertamenti, notificandoli alla OBER - ALP S . P . A ., identificata con P.I. 006358202210, presso il proprio domicilio fiscale, sito in Bolzano, alla via Negrelli, n. 6; che, tuttavia, dopo la presentazione delle dichiarazioni d'importazione e prima della redazione dei processi verbali di revisione degli accertamenti, la società OBER - ALP S . P . A ., identificata con partita IVA 006358202210, a seguito dell'acquisizione di una partecipazione nella SPADAFORA S . R . L ., mutò denominazione in OBER - FIN S . P . A ., mantenendo immutate partita I.V.A. e domicilio fiscale, mentre nello stesso giorno la SPADAFORA S . P . A ., avente [OSCURATO:PARTITA_IVA], assunse la denominazione di OBER - ALP S . P . A .,mantenendo immutata anche in tal caso l’originaria partita I.V.A., ma stabilendo la propria residenza fiscale al medesimo indirizzo della OBER - FIN S . P . A .,in Bolzano, alla via Negrelli, n. 6, ed avendo in comune con questa anche lo stesso rappresentante legale (tale [OSCURATO:PERSONA] ); che tanto comportò che gli avvisi di rettifica degli accertamenti furono recapitati non già alla OBER - FIN S . P . A . (nuova denominazione assunta dalla originaria OBER - ALP ), bensì alla “nuova” OBER - ALP S . P . A . (avente, cioè, [OSCURATO:PARTITA_IVA], identificativa della SPADAFORA S . P . A . la quale ultima, come detto supra , aveva nel frattempo mutato denominazione), che li impugnò innanzi alla C.T.P. di Venezia deducendo la propria estraneità alle operazioni doganali alle quali gli avvisi si riferivano; che l’adita C.T.P., con sentenza del 24.3.2006, non impugnata, rilevò che "...legittimata passiva degli atti di contestazione e degli avvisi di rettifica è la vecchia [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della quale non risultano, però, tali atti notificati..."; che successivamente, il concessionario della riscossione per la provincia di Bolzano notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . la cartella di pagamento concernente il credito derivante dai suddetti avvisi di accertamento; che la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .impugnò tale cartella innanzi alla C.T.P. di Venezia che, con sentenza 2/1/2007 accolse il ricorso, per effetto della nullità dell’atto impugnato a cagione dell'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 32/25/09, depositata il 24/04/2009, rigettò il gravame, affermando che la precedente sentenza della commissione tributaria di Venezia del 24.3.2006, passata in giudicato, aveva implicato l’annullamento degli avvisi sottesi alla cartella, elidendone il presupposto per la relativa emissione, né essendo prospettabile alcuna sanatoria, in quanto gli avvisi furono notificati ad altra società; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi accolti da questa Corte con sentenza del 17.4.2013, n. 9256, cui è seguita la cassazione della gravata decisione, con rinvio della causa alla medesima C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], sia pure in diversa composizione; che la OBER - FIN ha dunque riassunto la causa innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1999-31-14, depositata il 02/12/2014 ha infine accolto l’appello dell’ AGENZIA e, in riforma della sentenza 2/1/2007 della C.T.P. di Venezia, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente osservando – per quanto in questa sede ancora rileva –come dalla lettura degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella in questa sede impugnata, recanti la “corretta” partita IVA della OBER - FIN , nonché dall’avvenuta loro consegna, presso la sede legale di quest’ultima - peraltro coincidente con la sede della “nuova” OBER - ALP – e considerando l’identità del legale rappresentante di entrambe le società (vecchia e nuova OBER - ALP ), emergesse in maniera evidente come gli atti impositivi in questione fossero inequivocabilmente destinati alla OBER - FIN , quale nuova denominazione assunta dalla “vecchia” OBER - ALP avente partita IVA 006358202210 e non già alla nuova OBER - ALP ,quale nuova denominazione assunta dalla SPADAFORA S . P . A ., avente [OSCURATO:PARTITA_IVA]; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] A . G . S . P . A . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; è rimasta intimata l' [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .– [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .), in persona del legale rappresentante p.t.; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) dell’“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti quale è la circostanza che la notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale in plico chiuso indirizzato e consegnato ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (cfr. ricorso, p. 30); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 del c.p.c. circa la asserita validità delle notifiche de quibus per aver comunque raggiunto il loro scopo” (cfr. ricorso, p. 43), per essere stati i plichi in commento recapitati “ad un indirizzo e ad un legale rappresentante coincidenti con quelli della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (cfr. ivi, p. 44), laddove, a cagione della notifica eseguita, in plichi chiusi, nei confronti della “nuova” OBER - ALP , alcuna sanatoria può ritenersi raggiunta; che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza o del procedimento degli artt. 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 101 c.p.c., nonché del principio eurounitario sul giusto processo di cui al combinato disposto dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 6 del Trattato di Lisbona in quanto la [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto validamente notificati gli di rettifica dell’accertam