CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30483/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 09/12/2022, ha confermato quella resa dal GUP del Tribunale di Asti che, in data 11/05/2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967 (capo 1) e artt. 81 cpv. e 648 cod. pen. (capo 2), con la recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta del tutto genericamente la carenza motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, è inammissibile in quanto privo del minimo riferimento al contenuto della sentenza impugnata; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); ritenuto che, d'altra parte, la Corte di appello ha confermato la pena inflitta dal primo giudice che aveva individuato quella per il reato-base nel minimo edittale quanto alla pena detentiva operando poi gli aumenti per la continuazione in misura ben inferire al minimo edittale per i reati considerati; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (Si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06