CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25460/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
repro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- ricorrente -controSOCIETÀ [OSCURATO:PERSONA] S.S. [OSCURATO:PERSONA] A.P. 2026GIOVINAZZI, in persona del legale rappresentante pro tempore,3285rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Numero registro generale 22284/2023Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati eN umero sezionale 3285/2026Numero di raccolta generale 25460/2026difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione 16/09/2026ESTER [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 240/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 17/05/2023R.G.N. 507/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/07/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) impugna lasentenza n. 240/2023 della Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, che ha respinto il gravame avverso lapronuncia del Tribunale di Taranto che aveva accolto il ricorsoin opposizione ad intimazione di pagamento di [OSCURATO:PERSONA] s.s. di Zella A.P. Giovinazzi, dichiarandoprescritti i crediti di cui alle cartelle sottese, in assenza di provadella interruzione del termine prescrizionale.2.[OSCURATO:PERSONA] s.s. di Zella A.P. Giovinazzi, eccependo, in primis, l’inammissibilità del ricorsoperché non sono trascritti gli atti interruttivi della prescrizioneche la Corte non ha consentito di produrre e che ADER assumeessere decisivi.3.INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.4. [OSCURATO:PERSONA] s.s. di Zella A.P. Giovinazziha depositato memoria.5.Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’8 luglio 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.Numero registro generale 22284/2023Numero sezionale 3285/2026Numero di raccolta generale 25460/2026Data pubblicazione 16/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.La sentenza è censurata per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 437, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte erroneamenteritenuto inammissibile la documentazione probatoria prodottacon l’atto d’appello.2.il Collegio del merito, premesso che correttamente il Tribunaleaveva ritenuto priva di valenza interruttiva la copia degli avvisidi ricevimento «non potendo desumersi la correlazione con lecartelle esattoriali poste a base dell’intimazione di pagamentoopposta», ha argomentato che neppure poteva «essereutilizzata la documentazione prodotta in questo grado digiudizio.Ed infatti, la norma cui fare riferimento circa la produzione inappello di nuovi documenti è quella dell’art. 345 c.p.c.,risultante dalla novella della l. 134/2012, applicabile rationetemporis, che rende ammissibile la produzione solo se la partedimostri di non averli potuti produrre per causa ad essa nonimputabile, statuendo, quindi, il divieto assoluto di ammissionedi nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, ameno che, come detto, la parte dimostri di non aver potutoproporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa nonimputabile ad essa, nella specie nemmeno accennata.Nel caso in esame, dunque, i documenti prodotti tardivamentein questo grado da Agenzia delle Entrate Riscossione, peraltrocostituitasi in primo grado oltre il termine, non sono ammissibilial processo, essendo maturata la decadenza preclusiva alla loroproduzione in giudizio, avuto riguardo anche alla tempestivaeccezione di prescrizione sollevata dall’opponente nel suoricorso introduttivo e alla contestazione pure tempestiva delloNumero registro generale 22284/2023stesso opponente in merito alla tardiva produzione. Né a taleN umero sezionale 3285/2026Numero di raccolta generale 25460/2026limite preclusivo può sopperire il potere ufficioso del Giudice,Data pubblicazione 16/09/2026invocato dall’appellante, non potendo il Giudice dare ingresso adifese proposte in violazione del contraddittorio delle parti».3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Anche a prescindere da profili di difetto di autosufficienza,laddove si afferma che i documenti che la Corte avrebbe dovutoammettere in quanto decisivi erano “copia delle intimazioni dipagamento notificate, dalle quali emergeva la riferibilità deglidocumenti non sono trascritti neppure in stralcio e sono soloallegati al ricorso di legittimità identificati complessivamentecon il n. 7, difetta la legittimazione ad agire in capo ad ADER.3.2. Ader censura la sentenza per avere ritenuto prescritti icrediti sottesi all’intimazione di pagamento opposta: si tratta dicensure che investono il merito della pretesa contributiva.3.3. Come ricordato da Cass. n. 30041/2025, «Questa Corte hagià più volte chiarito (da ultimo Cass. 04/03/2025 n. 5769 eanche Cass. 29/11/2024 n. 30717) che l’Agenzia delle Entrate -Riscossione non ha interesse ad impugnare la sentenza in puntodi prescrizione (cfr. Cass. n. 18812 del 2022 e recentementeCass. n. 6154 del 2024) rammentando che, come chiaritorecentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. s.u.08/03/2022 n. 7514 e più recentemente Cass. 19/07/2024 n.19985), in materia di riscossione dei crediti previdenziali, ladisciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, per come modificatodall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002 (conv. conlegge n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione acontraddire in ordine al merito della pretesa contributivacompeta al solo ente impositore. 4.3. È stato escluso che lalegittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrireNumero registro generale 22284/2023deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999, e alleN umero sezionale 3285/2026Numero di raccolta generale 25460/2026conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materiaData pubblicazione 16/09/2026tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiuntatra ente impositore ed agente per la riscossione (cosìspecialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass. s.u. n. 7514del 2022, cit., dove si legge che, mentre "deve ritenersi [...]sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente incapo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto lasussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il meritodella pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente dellariscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi chericorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nelgiudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutiviimputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersiutiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo alprocesso, mentre l'eventuale annullamento della cartella e delruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confrontidel medesimo, mero destinatario del pagamento o, piùprecisamente [...], soggetto (incaricato dal creditore e)autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alladecisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutioniscausa"). 4.4. Sulla scorta di Cass. s.u. 09/02/2012 n. 1912 del2012 n. 1912 si è poi ribadito che il difetto di legitimatio adcausam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità,ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c.,secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altruiin nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dallalegge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto ilgiudicato interno (così anche Cass. s.u. n. 7514 del 2022 cit. al§ 14 della motivazione)».Numero registro generale 22284/2023Numero sezionale 3285/20264. Il ricorso è, pertanto, inammissibile ma le spese del gNuiumedroiz dii ora ccolta generale 25460/2026Data pubblicazione 16/09/2026di legittimità possono essere compensate, dal momento che iprincipi di diritto sottesi alla presente decisione sono statiaffermati da questa Corte in epoca successiva alla proposizionedel ricorso.5. L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Compensa le spese del giudizio di legittimità.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2026.La PresidenteLucia Esposito