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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 31983/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21955/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D ’ APPELLO CATANZARO n. 188/2018 depositata il26/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE -[OSCURATO:PERSONA], già gestore provvisorio di sede farmaceutica, in frazione Calimera di [OSCURATO:PERSONA] , dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 27.6.2006, aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], a lei subentrato nella gestione della farmacia, chiedendone la condanna a corrispondere l’indennità di avviamento, di cui all’art. 110 del r.d. n.1265/1934 (t.u. delle leggi sanitarie), in misura superiore a quella liquidata dalla Regione Calabria, pari a € 43.710,68; - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] t ia aveva rigettato la domanda nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere corrisposto alla Mariani anche € 2.340,00 per gli arredi della farmacia ed evidenziato la dispersione di clientela verificatasi durante la gestione della farmacia da parte dell’attrice; - l’appello della Mariani è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Catanzaro, sul presupposto che l’atto di appello non consentisse di comprendere con chiarezza i punti contestati della sentenza impugnata e le critiche del percorso motivazionale svolto dal giudice di primo grado; - avverso questa sentenza la Mariani ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal [OSCURATO:PERSONA].

RITENUTOCHE -a sostegno del ricorso è proposto un unico motivo, volto a dimostrare la specificità dei tre motivi di appello formulati dalla Mariani che, a suo avviso, erroneamente la corte territoriale aveva giudicato inammissibili, così violando e falsamente applicando l’art.342 c.p.c; - tuttavia, nonostante la formula dell’inammissibilità adottata nella sentenza impugnata in questa sede, la corte ha esaminato nel merito le doglianze proposte dall’appellante e le ha giudicate infondate perché generiche e indimostrate (“l’appellante non ha indicato quali dati, comprovati da quali documenti, avrebbero dovuto portare ad una diversa valutazione”, pag. 5), avendo condiviso il percorso motivazionale del tribunale che è oggetto di critiche in questa sede sulla base di argomentazione analoghe a quelle svolte nell’atto di appello; - n ella determinazione dell’indennità di avviamento che il nuovo titolare di una farmacia deve corrispondere al titolare precedente, i criteri, (tre annate del reddito medio accertato nell’ultimo quinquennio), previsti dall’art. 110 del r.d. 1265 del 1934,sono vincolanti solo allorquando ricorrano in concreto tutti gli elementi di fatto che ne consentano la puntuale applicazione; quando invece la durata sia –come nel caso in esame – inferiore al quinquennio, in modo che non sia possibile accertare il reddito medio nel quinquennio precedente, l’individuazione di un criterio affine, conforme alla ratio della disposizione, resta affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, sulla base di una complessiva valutazione della fattispecie e tenuto conto della durata effettiva della gestione considerata (cfr. Cass. 9670/2000, 9477/1995, 3269/1994, 6099/1986); -facendo applicazione di queste indicazioni giurisprudenziali, la corte d’appello ha condiviso la valutazione del tribunale circa la correttezza della stima effettuata dalla Regione Calabria, avendo accertato che “la determinazione dell’indennità è avvenuta proprio in base ad una proporzione (reddito medio calcolato sui mesi in cui la farmacia era stata aperta ed operativa, cfr. stralcio del verbale della seduta della commissione farmaceutica regionale allegato nel fascicolo dell’appellante)” (sentenza pag. 4); - le doglianze meramente reiterate in questa sede, a proposito della dedotta non proporzionalità del quantum dell’indennità rispetto alla durata della gestione della farmacia e all’entità dei proventi da essa ricavati, sono inammissibili per le seguenti considerazioni: in primo luogo, perché genericamente proposte già nell’atto di appello, come rilevato nella sentenza impugnata (“non è dato… comprendere cosa il Giudice di prime cure avrebbe trascurato dei bilanci e redditi allegati dalla parte, non essendo la censura meglio specificata”, pag. 4); in secondo luogo, perché non è dato comprendere quale rilevanza possa assumere, a fini comparativi, l’importo dell’indennità riconosciuta dalla Mariani al precedente gestore molti anni prima, dovendosi fare esclusivo riferimento alla sua gestione della sede farmaceutica; in terzo luogo, laddove si contesta l’attendibilità del coefficiente di proporzionalità che sarebbe stato calcolato su un periodo di tempo inferiore alla durata della gestione (protrattasi per ventitré mesi), perché non si precisa nell’atto di appello né nel ricorso da quale atto e documento di causa risulti l’esistenza di tale vizio nella valutazione della Regione Calabria; - in conclusione , il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella richiesta di un nuovo giudizio di fatto sostitutivo di quello compiuto dai giudici di merito nella quantificazione dell’indennità spettante alla Mariani; che le spese seguono la soccombenzae si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 4.000,00, di cui 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21955/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D ’ APPELLO CATANZARO n. 188/2018 depositata il26/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE -[OSCURATO:PERSONA], già gestore provvisorio di sede farmaceutica, in frazione Calimera di [OSCURATO:PERSONA] , dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 27.6.2006, aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], a lei subentrato nella gestione della farmacia, chiedendone la condanna a corrispondere l’indennità di avviamento, di cui all’art. 110 del r.d. n.1265/1934 (t.u. delle leggi sanitarie), in misura superiore a quella liquidata dalla Regione Calabria, pari a € 43.710,68; - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] t ia aveva rigettato la domanda nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere corrisposto alla Mariani anche € 2.340,00 per gli arredi della farmacia ed evidenziato la dispersione di clientela verificatasi durante la gestione della farmacia da parte dell’attrice; - l’appello della Mariani è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Catanzaro, sul presupposto che l’atto di appello non consentisse di comprendere con chiarezza i punti contestati della sentenza impugnata e le critiche del percorso motivazionale svolto dal giudice di primo grado; - avverso questa sentenza la Mariani ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal [OSCURATO:PERSONA]. RITENUTOCHE -a sostegno del ricorso è proposto un unico motivo, volto a dimostrare la specificità dei tre motivi di appello formulati dalla Mariani che, a suo avviso, erroneamente la corte territoriale aveva giudicato inammissibili, così violando e falsamente applicando l’art.342 c.p.c; - tuttavia, nonostante la formula dell’inammissibilità adottata nella sentenza impugnata in questa sede, la corte ha esaminato nel merito le doglianze proposte dall’appellante e le ha giudicate infondate perché generiche e indimostrate (“l’appellante non ha indicato quali dati, comprovati da quali documenti, avrebbero dovuto portare ad una diversa valutazione”, pag. 5), avendo condiviso il percorso motivazionale del tribunale che è oggetto di critiche in questa sede sulla base di argomentazione analoghe a quelle svolte nell’atto di appello; - n ella determinazione dell’indennità di avviamento che il nuovo titolare di una farmacia deve corrispondere al titolare precedente, i criteri, (tre annate del reddito medio accertato nell’ultimo quinquennio), previsti dall’art. 110 del r.d. 1265 del 1934,sono vincolanti solo allorquando ricorrano in concreto tutti gli elementi di fatto che ne consentano la puntuale applicazione; quando invece la durata sia –come nel caso in esame – inferiore al quinquennio, in modo che non sia possibile accertare il reddito medio nel quinquennio precedente, l’individuazione di un criterio affine, conforme alla ratio della disposizione, resta affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, sulla base di una complessiva valutazione della fattispecie e tenuto conto della durata effettiva della gestione considerata (cfr. Cass. 9670/2000, 9477/1995, 3269/1994, 6099/1986); -facendo applicazione di queste indicazioni giurisprudenziali, la corte d’appello ha condiviso la valutazione del tribunale circa la correttezza della stima effettuata dalla Regione Calabria, avendo accertato che “la determinazione dell’indennità è avvenuta proprio in base ad una proporzione (reddito medio calcolato sui mesi in cui la farmacia era stata aperta ed operativa, cfr. stralcio del verbale della seduta della commissione farmaceutica regionale allegato nel fascicolo dell’appellante)” (sentenza pag. 4); - le doglianze meramente reiterate in questa sede, a proposito della dedotta non proporzionalità del quantum dell’indennità rispetto alla durata della gestione della farmacia e all’entità dei proventi da essa ricavati, sono inammissibili per le seguenti considerazioni: in primo luogo, perché genericamente proposte già nell’atto di appello, come rilevato nella sentenza impugnata (“non è dato… comprendere cosa il Giudice di prime cure avrebbe trascurato dei bilanci e redditi allegati dalla parte, non essendo la censura meglio specificata”, pag. 4); in secondo luogo, perché non è dato comprendere quale rilevanza possa assumere, a fini comparativi, l’importo dell’indennità riconosciuta dalla Mariani al precedente gestore molti anni prima, dovendosi fare esclusivo riferimento alla sua gestione della sede farmaceutica; in terzo luogo, laddove si contesta l’attendibilità del coefficiente di proporzionalità che sarebbe stato calcolato su un periodo di tempo inferiore alla durata della gestione (protrattasi per ventitré mesi), perché non si precisa nell’atto di appello né nel ricorso da quale atto e documento di causa risulti l’esistenza di tale vizio nella valutazione della Regione Calabria; - in conclusione , il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella richiesta di un nuovo giudizio di fatto sostitutivo di quello compiuto dai giudici di merito nella quantificazione dell’indennità spettante alla Mariani; che le spese seguono la soccombenzae si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 4.000,00, di cui 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif
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