CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 03315/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19724-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di io< CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - avverso la sentenza n. 633/2021 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il 06/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 19724 sez. M3 - ud. 20-12-2022 -2- Suprema Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 683 del 2021 del Tribunale di L'Aquila, esponendo che: - aveva convenuto la Regione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni indicati come causati dall'impatto imprevedibile di un capriolo sull'autovettura che stava conducendo in provincia di Pescara; - aveva dedotto il mancato esercizio dei poteri ch gestione e controllo della fauna selvatica, non risultando la predisposizione delle misure minime preventive; - il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, evidenziando, in particolare, che la Regione convenuta non aveva mai adottato misure di prevenzione quali l'allestimento di mangiatoie per sfamare in alta quota gli animali, l'abbattimento dei capi in esubero, programmi di selezione restrittiva degli animali medesimi ovvero realizzazione di sottopassi o recinzioni; - il Tribunale aveva invece riformato la decisione ritenendo responsabile l'ente [OSCURATO:PERSONA] della Majella in ragione delle proprie competenze quali evincibili dall'art. 11 della legge n. 394 del 1991; resiste con controricorso la Regione Abruzzo; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la Regione Abruzzo aveva proposto appello negando la propria legittimazione passiva solo in ragione di quella della Provincia, non essendo stato sollevato il tema della legittimazione passiva dell'ente Parco, e non essendo stato dato modo di contraddire su tale questione rilevata d'ufficio; RG n 19724 del 2022 3 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge n. 394 del 1991, degli artt. 1 e 9 della legge n. 157 del 192, nonché 2043, cod. civ., poiché, anche in ragione della mancanza del previsto e proprio regolamento sul punto, l'ente Parco non poteva ritenersi -né vi era prova che fosse- effettivamente delegato alla gestione e al controllo della fauna selvatica, considerati fonti di responsabilità dal giudice di prime cure e di titolarità comunque persistente in capo all'ente Regione; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 della legge n. 157 del 192, nonché 2052, cod. civ., poiché la Regione avrebbe dovuto ritenersi unico legittimato passivo agli effetti della norma codicistica richiamata, spettandole, per titolarità normativa, i poteri di gestione e controllo delle attività di settore svolte per delega o direttamente da altri enti; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: preliminarmente deve evidenziarsi che correttamente parte ricorrente invoca la rimessione in termini per il tardivo deposito telematico del ricorso dovuto a disfunzioni del sistema digitale di ricezione, essendo documentata la ricevuta di avvenuta consegna della relativa busta telematica nei termini (v. allegati all'istanza del 25 agosto 2021); infatti, «il deposito telematico degli atti si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata (ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012 conv. con modif. in I. n. 221/2012, come successivamente modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), d.l. n. 90/2014, conv. con modif. dalla I. n. 114/2014), costituente la seconda delle quattro ricevute trasmesse via PEC, e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della Cancelleria (Cass. n.RG n 19724 del 2022 Cons. rel. Paolo orreca 6743/2021; cfr. anche Cass. n. 12422/2021 e Cass. n. 19796/2021)» (Cass., Sez. U., 21/07/2021, n. 22834); nel merito, il primo motivo è infondato; premesso che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. U., 16/02/2016, n. 2951), e premesso, altresì, che la censura sul punto è stata pacificamente sollevata, non essendo poi il giudice vincolato a sollecitare il contraddittorio sulle varie ragioni "in iure" della questione rimasta "sub iudice" e offerta al contraddittorio come tale, va detto che dagli atti risulta che la critica di appello della Regione era stata fatta menzionando anche l'ente Parco quale legittimato passivo e non solo la Provincia (pag. 7 dello stesso allegato n. 4 di parte ricorrente) e che anche la comparsa di costituzione e risposta in appello dell'odierno ricorrente aveva controdedotto sul punto (pag. 4; v. l'atto presente nel fascicolo di secondo grado depositato dalla parte ricorrente) (sul punto punto vedi anche, in termini, Cass., 11/11/2022, n. 33378); il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati; questa Corte ha avuto modo di chiarire, proprio in termini, che «in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 cod. civ., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 cod. civ., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della Regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa RG n 19724 del 2022 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] causalmente efficiente dell'ente pubblico... Tuttavia.., nel caso specifico in cui l'animale produca danni a terzi all'interno del parco nazionale della Majella sussiste la competenza specifica dell'ente Parco sulla fauna selvatica del parco, istituito dall'art. 34 I. n. 394/1991, e ciò in virtù della medesima legge regionale n. 10 del 2003... che assegna in via sussidiaria ed esclusiva tale funzione di vigilanza al Parco nazionale che gestisce la zona protetta...» (Cass., 27/01/2022, n. 2502); in altri termini, in caso di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva rispetto all'azione del danneggiato compete non già alla Regione ma all'ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla legge n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della legge n.157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia; tutto ciò sia detto fermo rimanendo che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda con espressa qualificazione ex art. 2043, cod. civ., senza appello incidentale condizionato sul punto, spettando al giudice la qualificazione della pretesa ma nei limiti delle preclusioni di giudicato interno; il Collegio ritiene che le spese debbano essere compensate stanti le progressive precisazioni e stabilizzazioni nomofilattiche; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo