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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33650/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria di replica del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, adito con appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. da VASSALLO Orazio, ha rigettato l'impugnazione da questi proposta avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in data 21/12/2021, aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto, su una particella di terreno di proprietà dell'odierno ricorrente (non indagato), in relazione al reato di lottizzazione abusiva negoziale e materiale, contestato ad altri soggetti. t

2. Ricorre per cassazione il VASSALLO, a mezzo dei propri difensori, deducendo "travisamento del fatto" e "motivazione inesistente".

Si censura l'ordinanza per aver erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse acquistato la particella oggetto del sequestro da soggetti imputati nel procedimento, laddove invece la titolarità della particella 1185 era scaturita dallo scioglimento nel 2009 della comunione tra l'odierno ricorrente (cl. 1940), VASSALLO Orazio cl. 1951 e VASSLLO Enrico.

Il ricorrente valorizza tale circostanza unitamente alla mancata imputazione del ricorrente nel processo, da ricondurre al fatto che la particella 1185 era rimasta estranea allo sviluppo della dinamica illecita, non avendo subito frazionamenti e non essendo stata interessata da edificazioni o realizzazione di servizi primari o secondari.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza della prospettazione (avendo il Tribunale accertato la sussistenza di una lottizzazione negoziale e materiale, e l'acquisizione, da parte del VASSALLO, di una particella costituente il 28% dell'originaria consistenza del terreno, particella che non poteva che essere destinata ad opere di urbanizzazione).

Il P.G. rileva altresì che l'ulteriore censura, relativa alla riconduzione ad un acquisto della particella da parte del VASSALLO, anziché allo scioglimento di una preesistente comunione, potrebbe in ipotesi costituire un vizio motivazionale non denunciabile in questa sede.

Si sottolinea infine il silenzio del ricorrente sul duplice scopo del sequestro in essere (disposto non solo a fini impeditivi, ma anche in vista della futura confisca).

4. Con memoria di replica, il difensore del VASSALLO lamenta che il Tribunale, pur sollecitato a seguito delle considerazioni espresse nella sentenza che aveva rigettato il precedente ricorso, era tornato sulla lottizzazione negoziale, sostenuta attraverso una inesistente riconduzione della particella ad un acquisto dai precedenti proprietari.

Si ribadisce l'insussistenza di frazionamenti successivi a quello del 2009 che aveva originato l'attuale titolarità del VASSALLO, e l'insussistenza di interventi edificatori o realizzativi di servizi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Appare opportuno richiamare, anzitutto, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva 'endoprocessuale' riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, t non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame» (così ad es.

Sez. 5, n. 27710 del 15/06/2018, Bertocchi, Rv. 27364801).

Tale indirizzo interpretativo risulta pienamente applicabile nella fattispecie in esame, emergendo dagli atti che altra precedente istanza di dissequestro, proposta nell'interesse del VASSALLO, era stata rigettata dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 21/01/2021, e che il ricorso per cassazione era stato rigettato da questa Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 37396 del 11/05/2021.

Interessa qui evidenziare che, come emerge con assoluta chiarezza dalla pronuncia appena richiamata (cfr. pag. 2), la questione dell'assenza di opere di urbanizzazione sulla particella del ricorrente era stata esplicitamente dedotta: tale doglianza, unitamente alle altre, era stata rigettata sia escludendo la possibilità di dedurre vizi di motivazione nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali, sia sottolineando la mancanza di un adeguato confronto con il percorso motivazionale del Tribunale (secondo cui il ricorrente era comunque coinvolto nell'originario frazionamento del terreno «e anche nella realizzazione di opere di urbanizzazione presenti su tutta l'area in oggetto (anche se l'area di proprietà del ricorrente fosse esente da trasformazioni urbanistiche, in considerazione della natura mista della lottizzazione» (cfr. pag. 3 della sent n. 37396 del 2021, cit.).

In tale complessivo contesto, deve radicalmente escludersi - alla luce dei principi giurisprudenziali inizialmente richiamati - che la questione dell'assenza di opere di urbanizzazione nella particella riconducibile al ricorrente a seguito della divisione con gli altri proprietari possa essere riproposta a fondamento di una nuova istanza di dissequestro, in assenza di elementi modificativi della situazione apprezzata nel precedente giudizio incidentale.

Né, tanto meno, può ritenersi che il novum possa essere individuato nell'inciso conclusivo della motivazione della sentenza n. 37396.

3. Le considerazioni fin qui svolte in ordine all'originaria improponibilità dell'istanza rigettata con il provvedimento impugnato impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria di replica del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, adito con appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. da VASSALLO Orazio, ha rigettato l'impugnazione da questi proposta avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in data 21/12/2021, aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto, su una particella di terreno di proprietà dell'odierno ricorrente (non indagato), in relazione al reato di lottizzazione abusiva negoziale e materiale, contestato ad altri soggetti. t 2. Ricorre per cassazione il VASSALLO, a mezzo dei propri difensori, deducendo "travisamento del fatto" e "motivazione inesistente". Si censura l'ordinanza per aver erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse acquistato la particella oggetto del sequestro da soggetti imputati nel procedimento, laddove invece la titolarità della particella 1185 era scaturita dallo scioglimento nel 2009 della comunione tra l'odierno ricorrente (cl. 1940), VASSALLO Orazio cl. 1951 e VASSLLO Enrico. Il ricorrente valorizza tale circostanza unitamente alla mancata imputazione del ricorrente nel processo, da ricondurre al fatto che la particella 1185 era rimasta estranea allo sviluppo della dinamica illecita, non avendo subito frazionamenti e non essendo stata interessata da edificazioni o realizzazione di servizi primari o secondari. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza della prospettazione (avendo il Tribunale accertato la sussistenza di una lottizzazione negoziale e materiale, e l'acquisizione, da parte del VASSALLO, di una particella costituente il 28% dell'originaria consistenza del terreno, particella che non poteva che essere destinata ad opere di urbanizzazione). Il P.G. rileva altresì che l'ulteriore censura, relativa alla riconduzione ad un acquisto della particella da parte del VASSALLO, anziché allo scioglimento di una preesistente comunione, potrebbe in ipotesi costituire un vizio motivazionale non denunciabile in questa sede. Si sottolinea infine il silenzio del ricorrente sul duplice scopo del sequestro in essere (disposto non solo a fini impeditivi, ma anche in vista della futura confisca). 4. Con memoria di replica, il difensore del VASSALLO lamenta che il Tribunale, pur sollecitato a seguito delle considerazioni espresse nella sentenza che aveva rigettato il precedente ricorso, era tornato sulla lottizzazione negoziale, sostenuta attraverso una inesistente riconduzione della particella ad un acquisto dai precedenti proprietari. Si ribadisce l'insussistenza di frazionamenti successivi a quello del 2009 che aveva originato l'attuale titolarità del VASSALLO, e l'insussistenza di interventi edificatori o realizzativi di servizi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Appare opportuno richiamare, anzitutto, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva 'endoprocessuale' riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, t non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame» (così ad es. Sez. 5, n. 27710 del 15/06/2018, Bertocchi, Rv. 27364801). Tale indirizzo interpretativo risulta pienamente applicabile nella fattispecie in esame, emergendo dagli atti che altra precedente istanza di dissequestro, proposta nell'interesse del VASSALLO, era stata rigettata dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 21/01/2021, e che il ricorso per cassazione era stato rigettato da questa Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 37396 del 11/05/2021. Interessa qui evidenziare che, come emerge con assoluta chiarezza dalla pronuncia appena richiamata (cfr. pag. 2), la questione dell'assenza di opere di urbanizzazione sulla particella del ricorrente era stata esplicitamente dedotta: tale doglianza, unitamente alle altre, era stata rigettata sia escludendo la possibilità di dedurre vizi di motivazione nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali, sia sottolineando la mancanza di un adeguato confronto con il percorso motivazionale del Tribunale (secondo cui il ricorrente era comunque coinvolto nell'originario frazionamento del terreno «e anche nella realizzazione di opere di urbanizzazione presenti su tutta l'area in oggetto (anche se l'area di proprietà del ricorrente fosse esente da trasformazioni urbanistiche, in considerazione della natura mista della lottizzazione» (cfr. pag. 3 della sent n. 37396 del 2021, cit.). In tale complessivo contesto, deve radicalmente escludersi - alla luce dei principi giurisprudenziali inizialmente richiamati - che la questione dell'assenza di opere di urbanizzazione nella particella riconducibile al ricorrente a seguito della divisione con gli altri proprietari possa essere riproposta a fondamento di una nuova istanza di dissequestro, in assenza di elementi modificativi della situazione apprezzata nel precedente giudizio incidentale. Né, tanto meno, può ritenersi che il novum possa essere individuato nell'inciso conclusivo della motivazione della sentenza n. 37396. 3. Le considerazioni fin qui svolte in ordine all'originaria improponibilità dell'istanza rigettata con il provvedimento impugnato impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Amme
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