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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 08563/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7221-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 166/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 08/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 3.6.2015 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si era separato, innanzi il Tribunale di Lecce, invocando l’accertamento del suo diritto di comproprietà, in ragione di 1/6 del totale, su alcuni beni immobili, asseritamente provenuti all’attore per successione legittima del suo defunto genitore.

Con sentenza n. 3058/2018, resa nella resistenza della convenuta, il Tribunale accoglieva la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 166/2022, la Corte di Appello di Lecce riformava la decisione di prima istanza, rigettando la domanda proposta in prime cure dal Martino.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che i beni oggetto di causa erano stati attribuiti, in sede di separazione dei coniugi, alla Orlanduccio, senza considerare che essi erano pervenuti al ricorrente, pro quota, per successione del suo genitore ed erano dunque esclusi dalla comunione legale tra i coniugi.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 177, 179 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente affermato che i beni pervenuti al Martino per successione erano stati attribuiti alla Orlanduccio in sede di scioglimento della comunione tra i coniugi, senza tener conto della loro parziale provenienza ereditaria.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte pugliese avrebbe deciso in coerenza con le risultanze della C.T.U., nonostante l’erroneità di queste ultime, nella parte in cui anche l’ausiliario non aveva considerato la provenienza ereditaria di una quota dei beni oggetto di causa.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta infine la violazione o falsa applicazione degli artt. 832, 1111, 1114, 2043 c.c., 112, 113, 115, 116 e 788 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di appello avrebbe erroneamente disatteso l’appello incidentale proposto dal Martino avverso la sentenza di prima istanza, relativo al rigetto della domanda di divisione dei beni immobili oggetto di causa.

Le quattro censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, in quanto esse non colgono la ratio della decisione impugnata.

La Corte di Appello ha affermato che “Dalla lettura del citato atto pubblico per [OSCURATO:PERSONA]Anna (ed ovviamente della relativa nota di trascrizione acquisita in sede peritale) si evince chiaramente e senza possibilità di equivoci come in sede di divisione ad [OSCURATO:PERSONA] sia stata assegnata la “piena individuale proprietà” dei beni oggetto di causa … Non si rilevano valide ragioni per dubitare di tale interpretazione, non ravvisandosi elementi per ritenere che i diritti pari ad 1/6 di tali cespiti siano rimasti nella titolarità dell’attore, come egli assume.

Peraltro, aderendo per ipotesi alla prospettazione attorea, quand’anche ciò fosse accaduto, rimanendo cioè detti diritti nella titolarità attorea trattandosi di beni personali rinvenienti da successione, come tali esclusi dalla comunione legale, con il citato atto di divisione Dell’Anna i diritti in parola risulterebbero comunque ceduti” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Con tale decisivo passaggio motivazionale, la Corte di Appello afferma che, anche ammesso che il Martino fosse proprietario per 1/6 dei beni in discussione, perché di provenienza ereditaria e dunque esclusi dalla comunione legale tra i coniugi, egli ne avrebbe comunque disposto, in favore della moglie, in sede di divisione.

Del resto, non si rinviene alcuna norma che precluda al coniuge, proprietario di un bene escluso dalla comunione legale, di disporne in favore dell’altro coniuge nell’ambito degli accordi finalizzati alla separazione personale.

Questi ultimi, infatti, non coincidono con lo scioglimento della comunione legale eventualmente esistente tra i coniugi, ma riguardano la regolazione dei loro rapporti, e dunque possono riguardare anche beni che per legge sono esclusi dal richiamato regime patrimoniale della famiglia.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Dispone la distrazione di dette spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7221-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 166/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 08/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 3.6.2015 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si era separato, innanzi il Tribunale di Lecce, invocando l’accertamento del suo diritto di comproprietà, in ragione di 1/6 del totale, su alcuni beni immobili, asseritamente provenuti all’attore per successione legittima del suo defunto genitore. Con sentenza n. 3058/2018, resa nella resistenza della convenuta, il Tribunale accoglieva la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 166/2022, la Corte di Appello di Lecce riformava la decisione di prima istanza, rigettando la domanda proposta in prime cure dal Martino. Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che i beni oggetto di causa erano stati attribuiti, in sede di separazione dei coniugi, alla Orlanduccio, senza considerare che essi erano pervenuti al ricorrente, pro quota, per successione del suo genitore ed erano dunque esclusi dalla comunione legale tra i coniugi. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 177, 179 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente affermato che i beni pervenuti al Martino per successione erano stati attribuiti alla Orlanduccio in sede di scioglimento della comunione tra i coniugi, senza tener conto della loro parziale provenienza ereditaria. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte pugliese avrebbe deciso in coerenza con le risultanze della C.T.U., nonostante l’erroneità di queste ultime, nella parte in cui anche l’ausiliario non aveva considerato la provenienza ereditaria di una quota dei beni oggetto di causa. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta infine la violazione o falsa applicazione degli artt. 832, 1111, 1114, 2043 c.c., 112, 113, 115, 116 e 788 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di appello avrebbe erroneamente disatteso l’appello incidentale proposto dal Martino avverso la sentenza di prima istanza, relativo al rigetto della domanda di divisione dei beni immobili oggetto di causa. Le quattro censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, in quanto esse non colgono la ratio della decisione impugnata. La Corte di Appello ha affermato che “Dalla lettura del citato atto pubblico per [OSCURATO:PERSONA]Anna (ed ovviamente della relativa nota di trascrizione acquisita in sede peritale) si evince chiaramente e senza possibilità di equivoci come in sede di divisione ad [OSCURATO:PERSONA] sia stata assegnata la “piena individuale proprietà” dei beni oggetto di causa … Non si rilevano valide ragioni per dubitare di tale interpretazione, non ravvisandosi elementi per ritenere che i diritti pari ad 1/6 di tali cespiti siano rimasti nella titolarità dell’attore, come egli assume. Peraltro, aderendo per ipotesi alla prospettazione attorea, quand’anche ciò fosse accaduto, rimanendo cioè detti diritti nella titolarità attorea trattandosi di beni personali rinvenienti da successione, come tali esclusi dalla comunione legale, con il citato atto di divisione Dell’Anna i diritti in parola risulterebbero comunque ceduti” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Con tale decisivo passaggio motivazionale, la Corte di Appello afferma che, anche ammesso che il Martino fosse proprietario per 1/6 dei beni in discussione, perché di provenienza ereditaria e dunque esclusi dalla comunione legale tra i coniugi, egli ne avrebbe comunque disposto, in favore della moglie, in sede di divisione. Del resto, non si rinviene alcuna norma che precluda al coniuge, proprietario di un bene escluso dalla comunione legale, di disporne in favore dell’altro coniuge nell’ambito degli accordi finalizzati alla separazione personale. Questi ultimi, infatti, non coincidono con lo scioglimento della comunione legale eventualmente esistente tra i coniugi, ma riguardano la regolazione dei loro rapporti, e dunque possono riguardare anche beni che per legge sono esclusi dal richiamato regime patrimoniale della famiglia. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione di dette spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art
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