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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 21164/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con l'unico motivo proposto si deduce il difetto di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. (capo 2 di imputazione), in particolare in punto di sussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia; ritenuto che tale doglianza è manifestamente infondata avendo la Corte di merito (pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) compiutamente argomentato in ordine alla minaccia (sia pure mediata) posta in essere dall'imputato e direttamente collegata alla pretesa di rilascio dell'alloggio, valorizzando, in proposito, le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dal portato dichiarativo dei testimoni Noè e Mancini e dalla geolocalizzazione del telefono dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] estepsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con l'unico motivo proposto si deduce il difetto di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. (capo 2 di imputazione), in particolare in punto di sussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia; ritenuto che tale doglianza è manifestamente infondata avendo la Corte di merito (pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) compiutamente argomentato in ordine alla minaccia (sia pure mediata) posta in essere dall'imputato e direttamente collegata alla pretesa di rilascio dell'alloggio, valorizzando, in proposito, le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dal portato dichiarativo dei testimoni Noè e Mancini e dalla geolocalizzazione del telefono dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] estepsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21164/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris