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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 30798/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2169/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A.T.M., elettivamente domiciliata in R oma, alla Piazza del P opolo n. 18, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Legnano (MI), al C orso S empione n. 119, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende giusta procura speciale allegata in atti. -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , n. 2885/2023,depositata il 07/11/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e ritualmente comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione alla streguadell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensidell’art. 391, secondo comma, cod. p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in €

2. 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Roma,29 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2169/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A.T.M., elettivamente domiciliata in R oma, alla Piazza del P opolo n. 18, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Legnano (MI), al C orso S empione n. 119, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende giusta procura speciale allegata in atti. -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , n. 2885/2023,depositata il 07/11/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e ritualmente comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione alla streguadell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensidell’art. 391, secondo comma, cod. p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 2. 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,29 novembr
Decreto Cassazione n. 30798/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris