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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 16834/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 23/11/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GIP del Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per difetto di correlazione tra accusa e sentenza e per essersi riconosciuta l'aggravante del travisamento in presenza del solo fondotinta di colore scuro sul volto.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, dovendosi ritenere ormai pacifico l'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la cd. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Rv. 279335).

Analogamente, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Rv. 271667).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 Leste sore [OSCURATO:PERSONA] Verga - [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 23/11/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GIP del Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per difetto di correlazione tra accusa e sentenza e per essersi riconosciuta l'aggravante del travisamento in presenza del solo fondotinta di colore scuro sul volto. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, dovendosi ritenere ormai pacifico l'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la cd. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Rv. 279335). Analogamente, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Rv. 271667). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 Leste sore [OSCURATO:PERSONA] Verga - [OSCURATO:PERSONA] C
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