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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05557/2026

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6 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3403/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 32E03 C952G), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia,n. 4116/2016, depositata il 12 / 7 /20 1 6 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17/2/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A [OSCURATO:PERSONA] era notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009 per la mancata dichiarazione, a i fini IRPEF , dei redditi da fabbricati costituiti dal canone derivante dal contratto di locazione a uso commerciale 22/4/2008, registrato all’ufficio di Vimercate mod. 69, serie 3, n. 00226 in data 28/4/2008. 2.Con la sentenza n. 4116/2016la CTP di Milano accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo applicabile in via analogica l’art. 8, comma 5, legge n. 431 del 1998sulla disciplina degli immobili adibiti a uso abitativo.

3. Con la sentenza n. 4116/2016 la CTR della Lombardia, su impugnazione dell’Agenzia delle entrate, riformava la decisione di primo grado, rigettando il ricorso del contribuente .

Il giudice di appelloevidenziava che i canoni di locazione a uso commerciale non riscossi per morosità del conduttore rimangono tassabili fino al momento della risoluzione del contratto. 4.Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delle entratecon controricorso. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, rubricato « omesso esame dell’intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione inter partes in relazioneall’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c.» , il ricorrente lamenta di aver fatto valere fin dal ricorso introduttivo la circostanza che il contratto di locazione sia era risolto per la clausola risolutiva espressaprevista al punto 7 del contratto di locazione . 2.Con il secondo motivo, rubricato «omesso esame dell’intervenuto provvedimento giudiziario di convalida di sfratto per morosità del contratto di locazione inter partes in relazione a ll’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c.» , il ricorrente deduce che nel ricorso di primo grado aveva fatto valere l’ordinanza 20 maggio 2009 di convalida dello sfratto per morosità. 3.Con il terzo motivo, rubricato « contrarietà con i principi nomofilattici di questa Suprema Corte», il ricorrente eccepisce che la giurisprudenza ha confermatoil principio della non tassabilità dei canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore fin dal momento della risoluzione contrattuale. 4.Con il quarto motivo, rubricato «violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 26 del DPR 917/86 in rapporto all’art. 1456 c.c.», il ricorrente denuncia che il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione l’intervenuta risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa o , in subordine, d e lla convalida di sfratto permorosità.

5. Con il quinto motivo, rubricato«violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 primo comma n. 3cpc: con riferimento all’applicazione dell’art. 26 del DPR 917/86 e successive circolari esplicative inquanto la norma prevede che i redditi fondiari concorrano alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione, ma solo in costanza di contratto», il ricorrente lamentache non si sia tenuto conto che la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 dell’Agenzia delle entrate,con riferimento alle locazioni non abitative,prevede che i canoni non percepiti vadano dichiarat i fino a quando non intervenga una causa di risoluzione.

6. Con il sesto motivo, rubricato «erroneità nella liquidazione dei compensi di lite per il primo e secondo grado di giudizio a favore dell’Ufficio per contrarietà a principi espressi da questa S.C.», il ricorrente eccepisceche la CTR non doveva liquidare le spese legali in favore dell’Agenzia delle entrate perché l’Ufficio era stato assistito da un proprio funzionario dipendente.

7. Occorre rilevare in via preliminare che l’esame dei motivi del ricorsorelativi alla mancata valorizzazione da parte della sentenza impugnata dellaconvalida di sfratto per morosità rende necessario acquisire il fascicolo d’ufficio del doppio grado di merito del giudizio al fine di una verifica dei canoni di locazione oggetto della pretesa erariale.

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3403/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 32E03 C952G), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia,n. 4116/2016, depositata il 12 / 7 /20 1 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17/2/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A [OSCURATO:PERSONA] era notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009 per la mancata dichiarazione, a i fini IRPEF , dei redditi da fabbricati costituiti dal canone derivante dal contratto di locazione a uso commerciale 22/4/2008, registrato all’ufficio di Vimercate mod. 69, serie 3, n. 00226 in data 28/4/2008. 2.Con la sentenza n. 4116/2016la CTP di Milano accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo applicabile in via analogica l’art. 8, comma 5, legge n. 431 del 1998sulla disciplina degli immobili adibiti a uso abitativo. 3. Con la sentenza n. 4116/2016 la CTR della Lombardia, su impugnazione dell’Agenzia delle entrate, riformava la decisione di primo grado, rigettando il ricorso del contribuente . Il giudice di appelloevidenziava che i canoni di locazione a uso commerciale non riscossi per morosità del conduttore rimangono tassabili fino al momento della risoluzione del contratto. 4.Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delle entratecon controricorso. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato « omesso esame dell’intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione inter partes in relazioneall’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c.» , il ricorrente lamenta di aver fatto valere fin dal ricorso introduttivo la circostanza che il contratto di locazione sia era risolto per la clausola risolutiva espressaprevista al punto 7 del contratto di locazione . 2.Con il secondo motivo, rubricato «omesso esame dell’intervenuto provvedimento giudiziario di convalida di sfratto per morosità del contratto di locazione inter partes in relazione a ll’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c.» , il ricorrente deduce che nel ricorso di primo grado aveva fatto valere l’ordinanza 20 maggio 2009 di convalida dello sfratto per morosità. 3.Con il terzo motivo, rubricato « contrarietà con i principi nomofilattici di questa Suprema Corte», il ricorrente eccepisce che la giurisprudenza ha confermatoil principio della non tassabilità dei canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore fin dal momento della risoluzione contrattuale. 4.Con il quarto motivo, rubricato «violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 26 del DPR 917/86 in rapporto all’art. 1456 c.c.», il ricorrente denuncia che il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione l’intervenuta risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa o , in subordine, d e lla convalida di sfratto permorosità. 5. Con il quinto motivo, rubricato«violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 primo comma n. 3cpc: con riferimento all’applicazione dell’art. 26 del DPR 917/86 e successive circolari esplicative inquanto la norma prevede che i redditi fondiari concorrano alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione, ma solo in costanza di contratto», il ricorrente lamentache non si sia tenuto conto che la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 dell’Agenzia delle entrate,con riferimento alle locazioni non abitative,prevede che i canoni non percepiti vadano dichiarat i fino a quando non intervenga una causa di risoluzione. 6. Con il sesto motivo, rubricato «erroneità nella liquidazione dei compensi di lite per il primo e secondo grado di giudizio a favore dell’Ufficio per contrarietà a principi espressi da questa S.C.», il ricorrente eccepisceche la CTR non doveva liquidare le spese legali in favore dell’Agenzia delle entrate perché l’Ufficio era stato assistito da un proprio funzionario dipendente. 7. Occorre rilevare in via preliminare che l’esame dei motivi del ricorsorelativi alla mancata valorizzazione da parte della sentenza impugnata dellaconvalida di sfratto per morosità rende necessario acquisire il fascicolo d’ufficio del doppio grado di merito del giudizio al fine di una verifica dei canoni di locazione oggetto della pretesa erariale. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione
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