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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 08554/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13544-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] esattoriale R.G.N.13544/2019 Cron.

Rep.

Ud.30/01/2025 CC avverso la sentenza n. 974/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/10/2018 R.G.N. 150/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un’intimazione di pagamento che aveva quale atto presupposto una cartella di pagamento emessa dall’Inps e notificata dal concessionario [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la Corte che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla sig.raLo Guasto fosse infondata, poiché la prescrizione era stata tempestivamente interrotta a mezzo di due intimazioni di pagamento, rispettivamente notificate il 7.5.2003 ed il 27.2.2007.

Restava irrilevante che queste fossero state prodotte dal concessionario con l’atto di costituzione tardivo, poiché vigeva il principio dell’art.421 c.p.c.

Infine, le relate di notifica erano riferibili alle due intimazioni, atteso il numero di atto riportato nelle relate e considerato che la ricezione delle due intimazioni nemmeno era stata contestata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste l’Inps con controricorso, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione ed errata applicazione dell’art.416 c.p.c. e della l. n.46/99,per avere la Corte ritenuto utilizzabili le relate di notifica prodotte dal concessionario nonostante si fosse costituito tardivamente.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, ovvero che i due atti interruttivi non eranoconformi all’originale.

Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per avere la Corte trascurato di considerare che i due atti interruttivi non erano stati prodotti, se non nell’ultima pagina.

Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, poiché la Corte non avrebbe motivato sulla prescrizione.

Il primo motivo è infondato.

L’interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio, in base anche ai poteri ufficiosi riconosciuti al giudice del lavoro dall’art.421 c.p.c. (Cass.16542/10 tra le tante).

Questa Corte ha affermato che la tardiva costituzione del concessionario, il quale abbia prodotto la prova dell’atto interruttivo della prescrizione (notifica della cartella esattoriale), non impedisce al giudice, a i sensi dell’art.421 c.p.c., l’accertamento dell’intervenuta interruzione della prescrizione sulla base dei documenti prodotti, seppur tardivamente (Cass.14755/18; v. anche Cass.23518/19).

Il secondo motivo è inammissibile.

Il motivo non indica come la questione della difformità degli originali dalle copie sia stata dedotta in grado d’appello, e oggetto di discussione in quel grado.

Oltre a ciò, il motivo non riporta in modo specifico il contenuto della copia e dell’originaledelle due intimazioni.

Il motivo nemmeno deduce che vi sia mai stato il disconoscimento ai sensi dell’art.2719 c.c., ma si limita a parlare di difformità della copia rispetto all’originale senza specificare in cosa si sostanzierebbe la difformità.

Il terzo motivo è inammissibile.

Esso non specifica come il fatto storico –produzione della sola ultima pagina delle relate –possa essere decisivo ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. e in grado di superare la motivazione addotta dalla Corte, secondo cui le relate di notifica si riferivano ai due atti d’intimazione, data la concordanza del numero di questi con il numero riportato nelle relatee, altresì, secondo cui la ricezione delle due intimazioni non era mai stata contestata dalla odierna ricorrente.

Il quarto motivo è inammissibile.

Esso non si confronta con la ragione decisoria posta a base della sentenza, ovvero l’efficace interruzione della prescrizione avvenuta nel 2003e nel 2007, ma si limita a riproporre le difese svolte nei gradi di merito.

Conclusivamente il ricorso va respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza nei confronti dell’Inps, mentre non si deve pronunciare sulle spese nei confronti del concessionario, che è rimasto intimato.

P.Q.M. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13544-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] esattoriale R.G.N.13544/2019 Cron. Rep. Ud.30/01/2025 CC avverso la sentenza n. 974/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/10/2018 R.G.N. 150/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un’intimazione di pagamento che aveva quale atto presupposto una cartella di pagamento emessa dall’Inps e notificata dal concessionario [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la Corte che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla sig.raLo Guasto fosse infondata, poiché la prescrizione era stata tempestivamente interrotta a mezzo di due intimazioni di pagamento, rispettivamente notificate il 7.5.2003 ed il 27.2.2007. Restava irrilevante che queste fossero state prodotte dal concessionario con l’atto di costituzione tardivo, poiché vigeva il principio dell’art.421 c.p.c. Infine, le relate di notifica erano riferibili alle due intimazioni, atteso il numero di atto riportato nelle relate e considerato che la ricezione delle due intimazioni nemmeno era stata contestata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste l’Inps con controricorso, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione ed errata applicazione dell’art.416 c.p.c. e della l. n.46/99,per avere la Corte ritenuto utilizzabili le relate di notifica prodotte dal concessionario nonostante si fosse costituito tardivamente. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, ovvero che i due atti interruttivi non eranoconformi all’originale. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per avere la Corte trascurato di considerare che i due atti interruttivi non erano stati prodotti, se non nell’ultima pagina. Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, poiché la Corte non avrebbe motivato sulla prescrizione. Il primo motivo è infondato. L’interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio, in base anche ai poteri ufficiosi riconosciuti al giudice del lavoro dall’art.421 c.p.c. (Cass.16542/10 tra le tante). Questa Corte ha affermato che la tardiva costituzione del concessionario, il quale abbia prodotto la prova dell’atto interruttivo della prescrizione (notifica della cartella esattoriale), non impedisce al giudice, a i sensi dell’art.421 c.p.c., l’accertamento dell’intervenuta interruzione della prescrizione sulla base dei documenti prodotti, seppur tardivamente (Cass.14755/18; v. anche Cass.23518/19). Il secondo motivo è inammissibile. Il motivo non indica come la questione della difformità degli originali dalle copie sia stata dedotta in grado d’appello, e oggetto di discussione in quel grado. Oltre a ciò, il motivo non riporta in modo specifico il contenuto della copia e dell’originaledelle due intimazioni. Il motivo nemmeno deduce che vi sia mai stato il disconoscimento ai sensi dell’art.2719 c.c., ma si limita a parlare di difformità della copia rispetto all’originale senza specificare in cosa si sostanzierebbe la difformità. Il terzo motivo è inammissibile. Esso non specifica come il fatto storico –produzione della sola ultima pagina delle relate –possa essere decisivo ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. e in grado di superare la motivazione addotta dalla Corte, secondo cui le relate di notifica si riferivano ai due atti d’intimazione, data la concordanza del numero di questi con il numero riportato nelle relatee, altresì, secondo cui la ricezione delle due intimazioni non era mai stata contestata dalla odierna ricorrente. Il quarto motivo è inammissibile. Esso non si confronta con la ragione decisoria posta a base della sentenza, ovvero l’efficace interruzione della prescrizione avvenuta nel 2003e nel 2007, ma si limita a riproporre le difese svolte nei gradi di merito. Conclusivamente il ricorso va respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza nei confronti dell’Inps, mentre non si deve pronunciare sulle spese nei confronti del concessionario, che è rimasto intimato. P.Q.M. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,