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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 33123/2026

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la sentenza del 27/10/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napolirideterminava, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., la pena giàirrogata a [OSCURATO:PERSONA]Angelo in anni quattro, mesi cinque, giorni venticinque direclusione ed euro 4.200 di multa.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Angelo, con il difensore di fiduciadenunciando violazione di legge in relazione all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.in relazione ad una mancata verifica della corretta qualificazione giuridica delfatto da parte della Corte d’appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso una sentenzapronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il 3 agosto 2017, datadi entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103.In tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibilesoltanto quando siano dedotti vizi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformitàdella decisione rispetto al contenuto del concordato o all’illegalità della penaapplicata.

Sono, invece, inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati,alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129cod. proc. pen. e ai vizi della motivazione concernenti la determinazione dellapena che non si siano tradotti nell’applicazione di una sanzione illegale (Sez. 2,n. 9974 del 16/02/2024; Sez. 1, n. 43103 del 06/10/2023; Sez. 7, n. 26706 del10/06/2021).2.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, inforza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, taleritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, nonesulando profili di colpa dal ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 27/10/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napolirideterminava, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., la pena giàirrogata a [OSCURATO:PERSONA]Angelo in anni quattro, mesi cinque, giorni venticinque direclusione ed euro 4.200 di multa.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Angelo, con il difensore di fiduciadenunciando violazione di legge in relazione all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.in relazione ad una mancata verifica della corretta qualificazione giuridica delfatto da parte della Corte d’appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso una sentenzapronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il 3 agosto 2017, datadi entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103.In tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibilesoltanto quando siano dedotti vizi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformitàdella decisione rispetto al contenuto del concordato o all’illegalità della penaapplicata. Sono, invece, inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati,alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129cod. proc. pen. e ai vizi della motivazione concernenti la determinazione dellapena che non si siano tradotti nell’applicazione di una sanzione illegale (Sez. 2,n. 9974 del 16/02/2024; Sez. 1, n. 43103 del 06/10/2023; Sez. 7, n. 26706 del10/06/2021).2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, inforza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, taleritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, nonesulando profili di colpa dal ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33123/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris