CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di invasione di edificio già pronunciata dal Tribunale di Gorizia con sentenza 9 maggio 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MATTEI Gilberto. 3. Il ricorso, con cui si afferma la sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è inammissibile sia perché aspecifico sia perché gli elementi dedotti attengono ad aspetti attinenti a situazione di difficoltà economica permanente senza ulteriore specificazione in fatto desumibile dagli atti del fascicolo processuale. Il ricorrente non si confronta infatti con la logica argomentazione della Corte territoriale che segnalava che allo stesso imputato era stata offerta una sistemazione abitativa alternativa che era stata rifiutata. Tale situazione implica che l'eventuale situazione di pericolo sarebbe al più conseguenza dell'agire dello stesso ricorrente. Per altro verso, l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia (Sez. 2, Sent. n. 28067 del 26/03/2015 Rv. 264560 - 01) quale quella registrata nel caso di specie. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i oma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] lie estensore Il Presidente (Vincenzo tinelli ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]