CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21143/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].- intimato -avverso la sentenza n. 117/2025 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 23 gennaio 2025;udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 27marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato cheDaniele Faranda, titolare dell’omonima azienda agricola, domandògiudizialmente la condanna della [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione soc.coop. (lite pendente incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA].) alpagamento della somma totale di euro 74.731, a titolo di indennizzoper l’incendio occorso nella notte tra il 3 ed il 4 settembre 2012 cheNumero registro generale 17883/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 21143/2026Data pubblicazione 22/06/2026aveva distrutto l’edificio aziendale e un trattore ivi ubicato, eventogarantito da polizza stipulata con la società assicuratrice;nella attiva resistenza della convenuta, all’esito del giudizio diprime cure l’adito Tribunale di Caltagirone rigettò la domanda,pronuncia poi confermata dalla decisione in epigrafe indicata resa adefinizione dell’appello interposto dall’originaria parte attrice;per quanto qui ancora d’interesse, la Corte etnea, sulla scorta dellavalutazione dell’intero compendio istruttorio acquisito, ha ritenuto«non raggiunta la prova né del verificarsi del sinistro nella notte tra il3.9.2012 e il 4.9.2012, né dell’esistenza di un nesso causale tra ilsuddetto evento e i lamentati danni»;l’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione,affidandosi ad un motivo;non svolge difese nel giudizio di legittimità la [OSCURATO:SOCIETA];il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato chel’unico motivo di ricorso è rubricato «omesso esame di fatti decisiviper il giudizio ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. –“travisamento della prova”»;ad avviso di parte ricorrente, la Corte di appello ha «omesso diesaminare compiutamente circostanze fondamentali e decisive cheavrebbero condotto a una diversa decisione, ed in particolare, hatravisato il contenuto oggettivo delle prove acquisite», in quanto «ledichiarazioni rese dai testimoni risultavano, quindi, pienamente idoneea provare l’effettiva verificazione dell’incendio nella notte tra il3/9/2012 e il 4/9/2012, e che l’incendio avesse avuto dimensioninotevoli tali da determinare il crollo del tetto del capannone e chenell’evento sia rimasto coinvolto anche il trattore agricolo»;il motivo è inammissibile, sotto tutti i profili sollevati;r.g. n. 17883/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 17883/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 21143/2026Data pubblicazione 22/06/2026il fatto decisivo per il giudizio considerato dall’art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ. va inteso in senso storico-naturalistico,cioè a dire come evento fenomenico, come concreto accadimento divita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, conesclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari orisultanze probatorie (ex multis, Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass.31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass.26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887);ad onta della rubrica, il motivo in esame, ben lungi dal dedurrel’omesso esame di un fatto di tal genere, si risolve (e, ad un tempo, siesaurisce) nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle emergenzeistruttorie assunte nel giudizio di merito finalizzato ad una ricostruzionein termini differenti dell’andamento della vicenda fattuale: attività,come è noto, del tutto estranee, per natura e per funzione, al giudiziodi legittimità;inconferente è poi l’evocazione, quale norma trasgredita, dell’art.116 cod. proc. civ.;la violazione di detta norma consente l’impugnazione di legittimitàallorquando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principiodel libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroganormativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondoprudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoriasoggetta a diverso regime (Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cuiadde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; e giàCass. 10/06/2016, n. 11892): fattispecie del tutto eccentrica rispettoal contenuto della doglianza;del pari non pertinente il richiamo alla nozione di travisamento dellaprova: parte ricorrente non denuncia infatti una svista concernente ilfatto probatorio in sé (Cass., Sez. U, 05/03/2024, n. 5792);il ricorso è dichiarato inammissibile;r.g. n. 17883/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 17883/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 21143/2026Data pubblicazione 22/06/2026non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,non avendo ivi la parte intimata svolto difese;presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questaCorte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da partedella ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13;l’attestazione che precede non è esclusa dalla circostanza che laricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato (come dadelibera versata in atti): tanto perché siffatta ammissione al patrocinioa spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo lapronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione,allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del citatod.P.R. n. 115 del 2002 (Cass, Sez. U, 20 febbraio 2020 n. 4315);p. q. m.dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 27 marzo 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 17883/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]