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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37872/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso con condanna dell'imputato al ristoro delle spese di lite per il grado in favore della parte civile, come da nota che ha allegato; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia aggravata dall'uso di un'arma da sparo (capo A) e lesioni aggravate dall'uso di un'arma impropria (bastone - capo B), commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen..

2.1. Con il primo eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 64, comma 3, lettere a), b) e c), e dell'art.210 commi 4 e 6 cod. proc. pen. in relazione all'art. 197-bis commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto a processo penale dinanzi al giudice di pace per reati commessi ai danni dell'odierno ricorrente e della figlia di questi, nel medesimo contesto.

Ricorrerebbe dunque una ipotesi di collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. che avrebbe imposto di rivolgere al dichiarante gli avvertimenti previsti dall'art. 64 cod. proc. pen.; adempimento omesso in occasione della audizione del Fenu, in tutte e tre le occasioni in cui lo stesso è stato ascoltato, nonostante tale qualità fosse emersa dagli atti e fosse stata rappresentata dalle parti nel corso del processo, anche mediante la produzione della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di pace.

Dalla violazione della disposizione in rassegna deriverebbe la inutilizzabilità delle dichiarazioni del Fenu, che sole sostengono l'affermazione di responsabilità.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. per l'assenza di riscontri esterni alle accuse del Fenu, nonché vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene sussistenti detti riscontri.

2.3. Con il terzo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione delle prove documentali (fotografie) e testimoniali in ordine alle caratteristiche del veicolo condotto dall'imputato, da ritenersi decisive in quanto dirette a escludere "la possibilità fisica che un oggetto come un fucile possa essere collocato - per di più all'interno o sotto un sacco di quelli che si usano per il mangime (così lo descrive Fenu), indi di materiale grossolano atto a creare maggior spessore - dietro il sedile di guida in un autoveicolo come quello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Up a due posti secchi".

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta attendibilità della deposizione della parte offesa.

Il confronto tra le varie dichiarazioni rese dal Fenu (escusso tre volte nel corso del processo) smentirebbe l'assunto, affermato in sentenza, secondo cui il racconto sarebbe stato costante nel tempo, data la sussistenza di una discrasia sulle modalità con le quali Satta avrebbe custodito il fucile all'interno dell'abitacolo del suo autoveicolo pick-up Skoda.

Inoltre sarebbe erroneo il giudizio di irrilevanza delle dichiarazioni concernenti fatti occorsi il giorno successivo al reato, poiché la persona offesa avrebbe mentito nel negare di aver incontrato nuovamente l'imputato sul luogo del fatto; menzogna che dimostrerebbe l'inaffidabilità del Fenu.

Infine il ricorrente reputa non condivisibile la valutazione di irrilevanza dello spazio esistente all'interno dell'autoveicolo.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Nel rassegnare le proprie conclusioni, illustrandole con apposita memoria di replica, il difensore dell'imputato ha depositato estratto attestante che è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nel processo collegato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, per le ragioni che aveva già esposto il Tribunale.

Nel corso del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] è stato sentito tre volte, sempre in presenza del proprio difensore: - la prima volta il 19 gennaio 2016; in quell'occasione nessuna delle parti, prima dell'esame, ha rappresentato la pendenza di altro procedimento per reati "reciproci", né tale situazione risultava dagli atti; vale allora il principio per cui l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624 - 01, che ha escluso l'inutilizzabilità dell'esame testimoniale di una persona della quale, soltanto in udienze successive a quella di assunzione della prova, era stata documentata la qualità di imputato in un procedimento per reato cd. reciproco);- la seconda e la terza volta Fenu è stato sentito (in sede di rinnovazione dell'istruzione per mutamento del giudice persona fisica, nonché ex art. 507 cod. proc. pen.) dopo il 15 gennaio 2018 data in cui il dichiarante è stato esaminato nel processo celebrato a suo carico, ricevendo gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen.; ergo, correttamente, in questo processo, Fenu è stato sentito come testimone "assistito" dal difensore, senza necessità di ripetere gli avvisi; invero in sede di esame dibattimentale ai sensi dell'art. 210 c.p.p., comma 6, di imputato di reato collegato ex art. 371 cod. proc. pen. comma 2, lett. b), l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c) deve essere dato se il soggetto non ha reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato (come testualmente prevede l'art. 210, comma 6) ovvero se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264480), non quando, come nel caso in esame, il dichiarante abbia già reso dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato e abbia già ricevuto l'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), codice di rito.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, nel rispondere all'omologa censura di gravame, indica specifici riscontri "esterni": la presenza di una ferita sanguinante alla testa, constatata sia dal fratello di Fenu sia dai Carabinieri giunti sul posto nella immediatezza del fatto; l'esame obiettivo eseguito dal medico del pronto soccorso che ha rilevato una ferita lacero contusa in regione parietale sinistra nonché una lesione eritematosa al dorso, perfettamente compatibili con la dinamica della aggressione (colpi di bastone al capo e alla schiena) riferiti dalla persona offesa.

La regola probatoria dettata dall'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. risulta ampiamente rispettata.

4. Stessa sorte segue il terzo motivo di appello.

Il ricorrente non si confronta con la precisa risposta già fornita dalla Corte di appello circa la non decisività della integrazione probatoria richiesta.

L'esistenza, all'interno del veicolo dell'imputato, di uno spazio sufficiente a riporre l'arma da sparo viene confermata dal brig.

Proietti; costui riferisce che Satta gli aveva mostrato l'abitacolo della sua vettura, spostando i sedili, al fine di consentire un controllo della parte sottostante, il che conduce il giudice di secondo grado a ritenere, in maniera non illogica, che "vi fosse Io spazio per riporvi l'arma" (pag. 6 sentenza impugnata).5.

Il quarto motivo esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, cod. proc. pen..

Sotto l'apparente denuncia di un vizio argomentativo, il ricorrente demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa (trascurando completamente la portata confermativa dei riscontri esterni).

6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dell'attività svolta, possono liquidarsi in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso con condanna dell'imputato al ristoro delle spese di lite per il grado in favore della parte civile, come da nota che ha allegato; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia aggravata dall'uso di un'arma da sparo (capo A) e lesioni aggravate dall'uso di un'arma impropria (bastone - capo B), commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 64, comma 3, lettere a), b) e c), e dell'art.210 commi 4 e 6 cod. proc. pen. in relazione all'art. 197-bis commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto a processo penale dinanzi al giudice di pace per reati commessi ai danni dell'odierno ricorrente e della figlia di questi, nel medesimo contesto. Ricorrerebbe dunque una ipotesi di collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. che avrebbe imposto di rivolgere al dichiarante gli avvertimenti previsti dall'art. 64 cod. proc. pen.; adempimento omesso in occasione della audizione del Fenu, in tutte e tre le occasioni in cui lo stesso è stato ascoltato, nonostante tale qualità fosse emersa dagli atti e fosse stata rappresentata dalle parti nel corso del processo, anche mediante la produzione della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di pace. Dalla violazione della disposizione in rassegna deriverebbe la inutilizzabilità delle dichiarazioni del Fenu, che sole sostengono l'affermazione di responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. per l'assenza di riscontri esterni alle accuse del Fenu, nonché vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene sussistenti detti riscontri. 2.3. Con il terzo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione delle prove documentali (fotografie) e testimoniali in ordine alle caratteristiche del veicolo condotto dall'imputato, da ritenersi decisive in quanto dirette a escludere "la possibilità fisica che un oggetto come un fucile possa essere collocato - per di più all'interno o sotto un sacco di quelli che si usano per il mangime (così lo descrive Fenu), indi di materiale grossolano atto a creare maggior spessore - dietro il sedile di guida in un autoveicolo come quello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Up a due posti secchi". 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta attendibilità della deposizione della parte offesa. Il confronto tra le varie dichiarazioni rese dal Fenu (escusso tre volte nel corso del processo) smentirebbe l'assunto, affermato in sentenza, secondo cui il racconto sarebbe stato costante nel tempo, data la sussistenza di una discrasia sulle modalità con le quali Satta avrebbe custodito il fucile all'interno dell'abitacolo del suo autoveicolo pick-up Skoda. Inoltre sarebbe erroneo il giudizio di irrilevanza delle dichiarazioni concernenti fatti occorsi il giorno successivo al reato, poiché la persona offesa avrebbe mentito nel negare di aver incontrato nuovamente l'imputato sul luogo del fatto; menzogna che dimostrerebbe l'inaffidabilità del Fenu. Infine il ricorrente reputa non condivisibile la valutazione di irrilevanza dello spazio esistente all'interno dell'autoveicolo. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nel rassegnare le proprie conclusioni, illustrandole con apposita memoria di replica, il difensore dell'imputato ha depositato estratto attestante che è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nel processo collegato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, per le ragioni che aveva già esposto il Tribunale. Nel corso del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] è stato sentito tre volte, sempre in presenza del proprio difensore: - la prima volta il 19 gennaio 2016; in quell'occasione nessuna delle parti, prima dell'esame, ha rappresentato la pendenza di altro procedimento per reati "reciproci", né tale situazione risultava dagli atti; vale allora il principio per cui l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624 - 01, che ha escluso l'inutilizzabilità dell'esame testimoniale di una persona della quale, soltanto in udienze successive a quella di assunzione della prova, era stata documentata la qualità di imputato in un procedimento per reato cd. reciproco);- la seconda e la terza volta Fenu è stato sentito (in sede di rinnovazione dell'istruzione per mutamento del giudice persona fisica, nonché ex art. 507 cod. proc. pen.) dopo il 15 gennaio 2018 data in cui il dichiarante è stato esaminato nel processo celebrato a suo carico, ricevendo gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen.; ergo, correttamente, in questo processo, Fenu è stato sentito come testimone "assistito" dal difensore, senza necessità di ripetere gli avvisi; invero in sede di esame dibattimentale ai sensi dell'art. 210 c.p.p., comma 6, di imputato di reato collegato ex art. 371 cod. proc. pen. comma 2, lett. b), l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c) deve essere dato se il soggetto non ha reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato (come testualmente prevede l'art. 210, comma 6) ovvero se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264480), non quando, come nel caso in esame, il dichiarante abbia già reso dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato e abbia già ricevuto l'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), codice di rito. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, nel rispondere all'omologa censura di gravame, indica specifici riscontri "esterni": la presenza di una ferita sanguinante alla testa, constatata sia dal fratello di Fenu sia dai Carabinieri giunti sul posto nella immediatezza del fatto; l'esame obiettivo eseguito dal medico del pronto soccorso che ha rilevato una ferita lacero contusa in regione parietale sinistra nonché una lesione eritematosa al dorso, perfettamente compatibili con la dinamica della aggressione (colpi di bastone al capo e alla schiena) riferiti dalla persona offesa. La regola probatoria dettata dall'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. risulta ampiamente rispettata. 4. Stessa sorte segue il terzo motivo di appello. Il ricorrente non si confronta con la precisa risposta già fornita dalla Corte di appello circa la non decisività della integrazione probatoria richiesta. L'esistenza, all'interno del veicolo dell'imputato, di uno spazio sufficiente a riporre l'arma da sparo viene confermata dal brig. Proietti; costui riferisce che Satta gli aveva mostrato l'abitacolo della sua vettura, spostando i sedili, al fine di consentire un controllo della parte sottostante, il che conduce il giudice di secondo grado a ritenere, in maniera non illogica, che "vi fosse Io spazio per riporvi l'arma" (pag. 6 sentenza impugnata).5. Il quarto motivo esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, cod. proc. pen.. Sotto l'apparente denuncia di un vizio argomentativo, il ricorrente demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa (trascurando completamente la portata confermativa dei riscontri esterni). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dell'attività svolta, possono liquidarsi in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla
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