CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07009/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15921/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), nella persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva fra loro, dagli Avv.ti Roberto A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA], Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso i primi tre ( [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d e lla LOMBARDIA, n. 5296/2018, depositata in data4 dicembre 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 14 febbraio2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Sondrio, con sentenza n. 164/2015, del 17 novembre 2015, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in qualità di bookmaker non concessionario coobbligato con [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, avverso l’avviso, con cui veniva accertata la debenza, per l’anno 2012, dell’imposta unica sulle scommesse per un importo di euro 18.990,72 ed irrogate sanzioni per un totale di euro 24.078,86, limitatamente alle sanzioni irrogate. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dalla società contribuente, ha rigettato l’appello, affermando che la stessa Corte Costituzionale aveva confermato l'assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse, sia del ricevitore che del bookmaker privo di concessione, per gli anni d'imposta a partire dall'anno 2011 e che la società Stanleybet, società di diritto maltese con residenza a Malta, ma operante in Italia, grazie ad una norma agevolativa dello Stato maltese scontava le imposte nello Stato maltese, dove veniva individuato uno scaglione massimo di euro 500.00,00 riferito all'utile finale della società; che , inoltre, la parte eccedente l'importo di euro 500.00,00 veniva esentata totalmente da qualsiasi pagamento di imposta, così creando una discrasia e differenza a danno dello Stato italiano e una sorta di concorrenza sleale tra le società concessionarie dei monopoli dello Stato italiano rispetto a quelle che operavano su licenze estere. 3.I giudici di secondo grado, ancora, hanno precisato che la legge n. 288 del 1998 affermava che il presupposto territoriale faceva espressamente riferimento alla individuazione del concetto «scommesse accettate nel territorio italiano», così chiarendo che il momento di applicazione e versamento delle imposte era quello del presupposto territoriale e non quello del luogo dove aveva sede la società di scommesse. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi. 5.L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va disattesa, in via preliminare, l’istanza di fissazione dell’udienza formulata dalla società ricorrente e depositata, con modalità informatiche, in data 12 gennaio 2024, al fine di consentire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di valutare la proposta di conciliazione ex art. 48 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione in udienza», come modificato dal decreto legislativo n. 220 del 2023. 1.1Ed invero, l’art. 4, primo comma, del decreto legislativo n. 220 del 2023,recante «Disposizioni in materia di processo tributario », emesso in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023,prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], ovvero il 4 gennaio 2024. Poi, l’art. 1, comma 1, lett. u) del decreto legislativo n. 220 del 2023 dispone che nell'articolo 48, del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione fuori udienza», dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione» e l’art. 1, comma 1, lett. z), prevede che, nell'articolo 48 ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Definizione e pagamento delle somme dovute», al comma 1 sono aggiunte, le seguenti parole: «e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione». 1.2 In disparte la considerazione che l’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 disciplina solo la conciliazione fuori udienza e non anche quella in udienza, come stabilito dalla norma richiamata dalla società ricorrente nell’istanza di fissazione dell’udienza formulata (art. 48 bisdel decreto legislativo n. 546 del 1992) che, in effetti, prevede il differimento di udienza per il tentativo di conciliazione, norma la cui applicazione non è però stata estesa ai giudizi di cassazione, per i quali permane, quindi il divieto di mero rinvio di udienza, va osservato che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2023 «Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto». L’interpretazione letterale della norma, peranto, è nel senso che la disposizione di cui all’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u), del decreto legislativo n. 220 del 2023, si applica ai giudizi instaurati a partire dal 4 gennaio 2024 e non anche, dunque, al presente giudizio. 2.Va parimenti disattesa, in via gradatamente preliminare,la richiesta di sospensione del giudizio formulata nel ricorso per cassazione, in quanto la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 3.Il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 288 del 1998 e degli artt. 1326, 1327 e 1336 cod. civ., per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto sussistente il profilo territoriale del presupposto di applicazione del tributo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Ed invero il riferimento all’«accettazione» delle scommesse, contenuto nell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 288 del 1998, stava ad indicare la centralità, ai fini dell’obbligo tributario, del luogo di conclusione del contratto di scommesse tra bookmaker proponente e scommettitore e coincideva con quello in cui l’accettazione veniva a conoscenza del proponente, ovvero all’estero dove si trovava il soggetto proponente e dove questi aveva ricevuto conoscenza dell’accettazione da parte dello scommettitore. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva, inoltre, trascurato di considerare che la fattispecie in esame era riconducibile allo schema negoziale dell’offerta al pubblico del bookmakerche veniva accettata dallo scommettitore in un tempo successivo alla conoscenza, con l’inserimento della scommessa, sempre per il tramite materiale del CTD, nel sistema informatico del bookmaker stesso. 4. Il secondo motivo deducela violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., nonchédegli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 35, comma 3 e 36, comma 2, n. 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non avere la Commissione tributaria regionale esaminato la doglianza relativa all’eccepita violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dei principi di chiarezza e trasparenza amministrativa, per carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, in quanto non specificava a quale titolo la società SIBfosse coinvolta nella fattispecie oggetto di verifica ed accertamento, dato che l’Ufficio aveva notificato il medesimo avviso di accertamento anche alla società [OSCURATO:PERSONA], indicandola quale soggetto obbligato in solido con il CTD, sicché non risultava chiaro quale ruolo avesse la società SIB nel caso in esame. 5.Il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ.,nonchè degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 35, comma 3 e 36, comma 2, n. 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non avere la Commissione tributaria regionale vagliato la doglianza relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 56 e ss. TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché di libera prestazione dei servizi, con riferimento all’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva omesso di esaminare la richiesta di parte ricorrente formulata nell'atto di appello di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, comma2, alla Corte di Giustizia per contrasto dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, comma 6, lett. b), della legge di Stabilità 2011, con i principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché di libera prestazione dei servizi, laddove incombeva alla stessa l'obbligo di motivare anche l'eventuale decisione di rigetto della suddetta domanda, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio e che, in quanto tale, la mancata pronuncia su di essa era censurabile in cassazione come omessa pronuncia. Con il predetto motivo la società ricorrente chiede il rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 2, TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul quesito formulato a pag. 26 del ricorso per cassazione («... se gli artt. 56 e 52 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa di cui alle sentenze Gambelli, Placanica, Costa e Cifone e Laezza, quella in materia di discriminazione fiscale, di cui alle sentenze Lindman, Commissione c. Spagna, e Blanco e Fabretti, e i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l'assoggettamento all'[OSCURATO:PERSONA] sulle Scommesse e i Concorsi pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs.23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommesse stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea; in particolare, aventi le caratteristiche della società [OSCURATO:PERSONA]., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommesse, in solido con i loro intermediari nazionali ...») . 6.Il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ess. TFUE e dei principi della libera prestazione di servizi e di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con riferimento all’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b) della legge n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n, 4, cod. proc. civ., in merito al presupposto soggettivo dell’imposta.Rileva, in particolare, che la normativa dell'Unione sulla libera prestazione di servizi ostava all'applicazione dell'art. 1, comma 66, lett. b) della legge di Stabilità 2011, laddove tale norma aveva per scopo o per effetto di rendere la prestazione dei servizi tra [OSCURATO:PERSONA] più difficile o meno allettante, anche mediante l'inclusione dell'attività dei CTD fuori concessione nel concetto di gestione e, quindi, qualificando anche costoro come soggetti passivi dell'[OSCURATO:PERSONA], rispetto alla prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato Membro, dove l'attività della ricevitoria rimaneva per legge estranea al concetto di gestione e, perciò, non assoggettata all'[OSCURATO:PERSONA]. Con il presente motivo chiede il rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 2, TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sui quesiti formulati a pag. 29 del ricorso per cassazione («... a) se gli artt. 56 e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nelle cause principali, che impone l'assoggettamento dei CTD al pagamento dell'Imposta unica per aver esercitato servizi di scommessa per un bookmaker fuori concessione, pur essendo stato reso impossibile o eccessivamente difficile a tale bookmaker ottenere la concessione, in violazione del diritto dell'Unione; b) se gli artt. 56 e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nelle cause principali, che si traduce in una sanzione sproporzionata nei confronti dei CTD fuori concessione, consistente nella condanna al pagamento dell'Imposta unica, discriminandoli così rispetto ai ricevitori in concessione, che sono esclusi dal pagamento di tale Imposta, e dissuadendoli dal prestare servizi di scommessa ai bookmakers di altri [OSCURATO:PERSONA] ...» ) 7. Il quinto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998e dell’art. 1 , comma 66, lett. b), della legge di stabilità 2011 ; dell’art. art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma primo, n 4, cod. proc. civ.. L’intero profilo della rivalsa tra bookmaker e ricevitore era stato espressamente dichiarato estraneo alla materia giudicata dalla sentenza n. 27 del 2018 e rimaneva, perciò , impregiudicato, quasi in guisa di stimolo rivolto ai Giudici comuni ad approfondire anche questo aspetto ed eventualmente interrogare il Giudice delle leggi. Occorreva, dunque, determinare in base a quali criteri, orientati al rispetto degli artt. 3, primo comma (sub specie dei principi di uguaglianza e di proporzionalità) e 53, comma 1, prima parte, Cost. (sub specie dell'universalità dell'obbligo di concorrere alle spese pubbliche secondo capacità contributiva), doveva essere interpretato il plesso delle norme di cui agli artt. 3 del decreto legislativo n. 504/98, 1, comma 66, lett. b), della legge di Stabilità 2011, e 64, comma 3.1 del d.P.R. n. 600 del 1973, come rilette alla luce della sentenza n. 27 del 2018 della Corte Costituzionale ed era prospettabile, anche d'ufficio, una nuova questione della loro legittimità costituzionale.8.Il secondo motivo, la cui trattazione è prioritari a , è in ammissibile, oltre che infondato. 8.1 Infatti, benché la società ricorrente adduca d'aver sollevato l'eccezione in costanza di giudizio, a fronte della non menzione della circostanza nella sentenza d'appello, essa omette di riportare il contenuto dell'atto processuale in cui l'eccezione in parola sarebbe contemplata e veicolata , non essendo sufficiente, al riguardo, il richiamo a pag. 18 del ricorso per cassazione delle pagine 53 - 56 del ricorso in appello(cfr. Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 8 giugno 2016, n. 11738; Cass., 4 luglio 2014, n. 15367; Cass., 4 marzo 2013, n. 5344). 8.2Inoltre, l'omessa pronuncia su una eccezione preliminare non può dirsi esistente, quando l'accoglimento di quell'eccezione preliminare sarebbe risultato incompatibile con la decisione sul merito. In tal caso, infatti, l'accoglimento della domanda comporta per necessità logica l'implicita reiezione dell'eccezione preliminare. Ciò conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale si deve ritenere «implicita la statuizione di rigetto ove l'eccezione (...) non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia»(Cass., 11 settembre 2015, n. 17956; nello stesso senso, tra le tante, Cass., 26 gennaio 2016, n. 1360 ; Cass., 6 ottobre 2017, n. 23334). 8.3Nel caso di specie, appare evidente che la Commissione tributaria regionale, esaminando nel merito i motivi di opposizione della società contribuente, abbia implicitamente rigettato l'eccezione preliminare di nullità della dell’avviso di accertamentoper difetto di motivazione. 9. Il primo, terzo , q uarto e quinto motivo, che vanno trattati unitariamente, perchéconcernono tutti la soggettività e i presupposti dell’imposta unica sulle scommesse, sono infondati. 9.1 Come questa Corte ha già precisato il quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998 ; art. 3 del decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014), è stato sottoposto all’esame e della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale(cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907 - 8911; Cass., 1 aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160 ; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n.9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761). 9.2 In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio) ed ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, da un canto, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato la Corte Costituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. Sicché, ha specificato, quanto al ricevitore, l’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto la Corte costituzionale, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato; ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscalein relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. 9.2.1Sulla base delle suddette considerazioni, la Corte Costituzionale, nella richiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla legge n. 220 del 2010. I giudici delle leggi hanno anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 (nel caso in esame rileva l’anno 2011), non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione in base alla combinazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. 9.2.2A diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 e con riferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare che la incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «in ragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011»con conseguente violazione dell’art. 53, Cost., «giacché l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i « rapporti successivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli giàsorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (cfr. Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione). 9.3Anche la Corte di Giustizia ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle questioni in esame ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato». Si tratta proprio della sentenza avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 9.3.1 La Corte di Giustizia, più in particolare, ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste indanaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi;di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, 7 punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07); il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»; la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte di Giustizia,causa C-788/18, cit., punto 23;per analogia, Corte giust. 1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83). 9.3.2 La Corte di Giustizia, dunque, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, anzi, ha precisato, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza citata n. 27 del 2018), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione...». 9.3.3In proposito, va evidenziato che la Corte di giustizia, con il punto 17, in relazione al bookmaker, oltre che stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti leattività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, specifica che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, conclude col punto 24, «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale». Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 precisa che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/10, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (cfr. Corte di Giustizia 19 dicembre 2018, causa C- 375/17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, citata). 9.4Con specifico riferimento, poi, al presupposto territoriale del tributo si è già precisato da questa Corte, con le pronunce citate, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistentenell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia (cfr. tra le tante Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione). 9.5 Ciò posto, questa Corte ha anche richiamato la giurisprudenza penale di legittimità (Cass. pen., 10 settembre 2020, n. 25439),che ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401/1989, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che il bookmaker estero era stato «illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni ...e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, I. n. 401/1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea» ed ha, tuttavia, precisato che «il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione, non implica la sottrazione dello stesso, e della ricevitoria, dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: «Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a)l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici lo ti e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»; l'applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto in memoria, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la "specifica situazione" nella quale il bookmaker estero ha dovuto operare; a parte il rilievo che la effettiva lesione del pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che le ricorrenti, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di trasmissione dati per conto del bookmaker estero, hanno realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, sono da considerarsi soggetti passivi del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati» ed ha, altresì, affermato quanto all'asserita violazione del principio dell'affidamento, in relazione alla posizione del bookmaker estero, che «la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento; né può porsi una questione di violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza e diragionevolezza, in quanto anche i suddetti profili sono stati già esaminati da questa Corte con le pronunce citate, che hanno fatto riferimento a quanto espressamente affermato sul punto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 27/2018; né, infine, può dirsi sussistente la violazione del principio della capacità contributiva, posto che non viola il suddetto principio la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato, in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018 (cfr. Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione). 9.6Per quanto sopra esposto e in ragione del quadro sopra delineato, ricostruito in relazione alle intervenute pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, che risulta definito nei suoi assetti di fondo, così come chiarito dai precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia, come invece sollecitato dall a società ricorrente nel ricorso per cassazione, né per la rimessione delle questioni di costituzionalità al Giudice delle Leggi. 9.6.1Peraltro, come già rilevato, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società… nello Stato membro interessato». Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte nel ricorso. 9.6.2Inoltre, con specifico riferimento alla richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale, formulata con il quinto motivo e riguardante il profilo della rivalsa tra bookmaker e ricevitore, va rilevato che la prospettazione della società ricorrente è assai carente sotto il profilo della rilevanza concreta ed attuale delle questioni sollevate (inteso il requisito della rilevanza della questione incidentale di legittimità sollevata, come affermatodall’art. 23, comma secondo, della legge n.87/1953 («qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione»), quale «legame di carattere obiettivo tra il giudizio di costituzionalità e il giudizio principale, commisurato all’interesse dell’ordinamento di prevenire ogni possibilità che il giudizio applichi nel processo principale una norma anticostituzionale, ovvero nesso di pregiudizialità tra la questione di costituzionalità e la risoluzione del giudizio principale», cfr. Corte Costituzionale, 6 aprile 1995,n. 108; Corte costituzionale, sentenza 22 maggio 1991, n. 2013; Corte Costituzionale, 3 novembre 1988, n. 1012) , che sussiste quando le norme sottoposte allo scrutinio di costituzionalità devono essere certamente e concretamente applicate dal Giudice rimettente e l’eventuale accoglimento della questione ha come conseguente corollario il cambiamento del quadro normativo di riferimento assunto dal giudice a quo. 9.6.3Ed invero, la question e prospettat a dalla società ricorrente non involge il « thema decidendum » della presente causa, in quanto concernenti la tematic a della regolazione privatistica del riparto dell’onere del tributo e della rivalsa, non oggetto del presente giudizio, non senza sottacere che i giudici delle leggi, per quanto diffusamente rilevato, hanno affermato, nella sentenza più volte citata n. 27 del 2018, che la scelta di assoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato;ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera; la rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. 10.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato. 10.1Le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, tenuto conto del percorso evolutivo giurisprudenziale nella materia trattata, giustificano la compensazione delle spese processuali del giudizio di leg