CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè del tutto generico: si deduce travisamento della prova ma in realtà i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (sul tema, la giurisprudenza è consolidata: cfr., tra tutte le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Ritenuto, altresì, che il secondo motivo di ricorso è egualmente inammissibile per manifesta infondatezza e genericità: il ricorrente deduce violazione di legge processuale in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, invocando quello più favorevole della prevalenza, piuttosto che la confermata equivalenza, ma con motivi sia apodittici e manifestamente infondati, non essendovi alcun automatismo tra riqualificazione del fatto (con eliminazione di una circostanza aggravante) e concessione del giudizio tra esse prevalenti, sia aspecifici, poiché non tengono conto delle ragioni del provvedimento impugnato (cfr. la motivazione a pag. 3, in fine). 3. Considerato, altresì, che anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché incentrato sulla violazione del divieto di "reformatio in peius", eccepita, però, con ragioni del tutto generiche e senza confronto con gli argomenti della sentenza d'appello, che ha stabilito l'attuale congruità della pena inflittagli, pur se ha ritenuto di eliminare una delle tre aggravanti al fatto contestate (quella dell'esposizione a pubblica fede, mentre le altre due sono state ritenute espressive di analogo disvalore, con conferma della pena già inflitta in primo grado). 4. Considerato ancora che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure, purché venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice (, tra le molte, cfr. Sez. 4, n. 33949 del 30/9/2021, Ihrahim, Rv. 282242) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]