CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 aprile 1967
Cassazione n. 12861/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/04/1967 avverso la ordinanza del 17/05/2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rinvio del procedimento ad altra udienza e, in subordine, il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale in data 26 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha revocato il sequestro preventivo della somma di euro 116.226.67 derivante dalla liquidazione della polizza vita intestata al predetto Melillo — disposto dal predetto Giudice per le indagini preliminari con decreto del 5 novembre 2000 in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale — e ha ordinato la consegna di detta somma alla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Secondo l'ipotesi accusatoria, la somma impiegata per la sottoscrizione della polizza vita intestata al Melillo deriverebbe direttamente dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso dal Melillo, in quanto egli avrebbe trasferito in data 30 marzo 2010 dal conto corrente della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., successivamente dichiarata fallita, la somma di euro 100.000,00 utilizzata per sottoscrivere in pari data la polizza vita con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la somma sopra indicata, in quanto oggetto di una distrazione ai danni dei creditori delle società fallite, era soggetta a confisca obbligatoria e pertanto non poteva esserne revocato il sequestro in favore della curatela fallimentare. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen. e dell'art. 46, n. 5, r.d. n. 267 del 1942. In particolare, sostiene che, essendo la somma oggetto di sequestro impignorabile, essa non rientrava tra i beni compresi nel fallimento e il Tribunale aveva errato nel ritenere che in relazione a detta somma il Melillo avesse subito lo spossessamento in conseguenza della dichiarazione di fallimento, come peraltro già affermato dal decreto del Tribunale fallimentare del 23 settembre 2020 non impugnato. [OSCURATO:PERSONA] delegato al fallimento, con decreto del 19 febbraio 2021, aveva disposto che la somma fosse acquisita all'attivo fallimentare per la distribuzione ai creditori, ma avverso detto decreto era stato promosso un nuovo reclamo al Collegio, in quanto emesso in contrasto con gli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. e volto ad aggirare il dictum del decreto collegiale del 23 settembre 2020. In ogni caso, essendo la titolarità della somma oggetto di controversia, il sequestro non poteva essere revocato e doveva essere mantenuto, dovendo la decisione in ordine alla individuazione del titolare delle somme essere rimessa al giudice civile. 3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha chiesto, nell'ipotesi in cui non fosse accolta l'istanza di rinvio avanzata dal Procuratore generale, alla quale si è associato, l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse. L'indagato è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di misure cautelari reali solo in quanto egli vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753). [OSCURATO:PERSONA] non ha interesse ad impugnare il provvedimento che ha disposto il dissequestro sostenendo che ricorra un'ipotesi di confisca obbligatoria, atteso che in tale ipotesi neppure potrebbe essere disposta la restituzione della somma in suo favore. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Essendo il Melillo stato dichiarato fallito, quale socio della società di fatto tra lo stesso ed altre società tra le quali anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'amministrazione dei suoi beni compete alla curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 42 r.d. n. 267 del 1942, salvo il caso in cui si tratti di beni rientranti tra quelli indicati dall'art. 46 r.d. citato. Il ricorrente sostiene, appunto, che la somma derivante dal riscatto della polizza vita rientri nella previsione dell'art. 46, primo comma, n. 5. r.d. n. 267 del 1942 e che pertanto la somma non possa essere destinata al soddisfacimento dei creditori. Deve, allora, rilevarsi che non vi è questione in ordine alla titolarità della somma, quanto piuttosto in ordine alla possibilità che essa possa essere destinata al soddisfacimento dei creditori. Non ricorrendo una controversia in ordine alla proprietà della somma, ma essendovi questione in ordine alla sua destinazione, non risulta applicabile l'art. 324, comma 8, cod. proc. pen. e del tutto correttamente il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il dissequestro della somma in favore del curatore fallimentare. Peraltro, nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari non si afferma che la somma debba necessariamente essere destinata al soddisfacimento dei creditori, ma solo che essa viene restituita alla curatela per i successivi adempimenti disposti dal Giudice delegato, i cui provvedimenti sono comunque suscettibili di reclamo e sono stati appunto reclamati dall'odierno ricorrente innanzi al Tribunale fallimentare. L'impignorabilità della somma e la applicabilità dell'art. 46, n. 5, r.d. n. 267 del 1942 è questione che costituisce oggetto del reclamo proposto dall'odierno ricorrente innanzi al Tribunale fallimentare. In sostanza, il curatore dovrà comunque attenersi a quanto verrà deciso dal giudice civile in ordine alla destinazione da dare alla somma di cui è stato disposto il dissequestro, che è questione che non rileva in questa sede. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil