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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25076/2026

Testo disponibile della fonte

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nico Febbo, giusta procura a margine delricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimata –avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 224/2024,pubblicata in data 7 ottobre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 3 luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7574/2025Numero sezionale 3026/2026Numero di raccolta generale 25076/2026Data pubblicazione 06/09/2026RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione,affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale diSulmona ha confermato la sentenza di primo grado che l’hacondannata al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di€ 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno conseguenteall’inadempimento dell’odierna ricorrente ai doveri informativiricadenti su di essa in relazione all’emissione dei seguenti buonifruttiferi postali: 1 buono serie 18F per euro 1.000, emesso in data 1°febbraio 2000; 3 buoni serie AA3, per euro 500 ciascuno, emessi indata 24 gennaio 2002, il cui diritto al pagamento si era prescritto.2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.3.

Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, haritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse inadempiente agli obblighiinformativi su di essa ricadenti per legge in relazione alle modalità diescussione dell’importo di cui ai buoni postali, nella specie privi delladata di scadenza, non immediatamente rilevabile dal tenore letteraledegli stessi e andasse, pertanto, condannata al risarcimento delrelativo danno, equitativamente quantificato nella misura pariall’importo dei buoni postali prescritti.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso lamenta:a.

Primo motivo «Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2002, 1339 e 1374 c.c. con riferimento al D.M.

Tesoro 19dicembre 2000 e D.M. 29 marzo 2001 in particolare dell’art. 8 inmateria di qualificazione dei buoni postali fruttiferi (art. 360comma I n. 3 c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata per aver omesso di considerare che i buoni postalisono documenti di legittimazione, sicché alcun onere dir.g. n. 07574/2025Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 7574/2025Numero sezionale 3026/2026Numero di raccolta generale 25076/2026Data pubblicazione 06/09/2026informazione sulle relative modalità di gestione gravasull’emittente.b.

Secondo motivo: «Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 3 comma 1 e dell’art. 6 del D.M. 19 dicembre 2000relativo al foglio informativo analitico e dell’art. 2697 c.c. inmateria di onere della prova (art. 360 comma I n. 3 c.p.c.)»,deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbeerroneamente interpretato la valenza giuridica del decretoministeriale che prevede la consegna del foglio informativo einvertito l’onere della prova sul punto della sussistenza dellaresponsabilità contrattuale.2.

Osserva questa Corte osserva che il ricorso ècomplessivamente fondato alla luce delle considerazioni espressenel leading case deciso da questa stessa Sezione con la sentenzan. 3686 del 18 febbraio 2026.3.

Nel citato precedente questa Corte ha affermato ilprincipio di diritto secondo cui, in materia di buoni postali fruttiferi,l'omessa consegna del foglio informativo analitico, di cui all'art. 3del d.m.

Tesoro 19 dicembre 2000, all'acquirente dei buoni nonfonda il diritto di risarcimento laddove, per effetto della decorrenzadella prescrizione ordinaria decennale, questi lamenti che lamancata conoscenza della scadenza dei titoli possa derivaredall'omessa consegna del suddetto foglio.4.

Tale approdo, che questa Corte ha immediatamenteseguito con altre pronunce di segno conforme, (da ultimo, Sez. 1,Ordinanza n. 5578 del 12/03/2026; Sez. 1, Sentenza n. 5384 del10/03/2026; Sez. 1, Ordinanza n. 4948 del 05/03/2026 e altreprecedenti dello stesso segno, cui per brevità si fa espressorinvio), si fonda sulla considerazione secondo cui l'art. 2941, n. 8,r.g. n. 07574/2025Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 7574/2025Numero sezionale 3026/2026Numero di raccolta generale 25076/2026Data pubblicazione 06/09/2026cod. civ. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione,esclusivamente il comportamento doloso del debitore dioccultamento del debito, e non anche condotte colpose di costuiche abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto, sicché nonè configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria,avente come contenuto l'oggetto del diritto non esercitato neltermine di prescrizione, il comportamento inadempiente deldebitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l'ostacolo difatto, o l'impedimento soggettivo, all'esercizio tempestivo deldiritto.

In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplinanormativa concernente il regime giuridico ad essi concretamenteapplicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi dellecorrispondenti serie, la mancata consegna del foglio informativoanalitico di cui all'art. 3 del d.m.

Tesoro 19 dicembre 2000all'acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA], che,successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi acausa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensidell'articolo 2946 cod. civ., non determina l'insorgere di un dirittorisarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto nonesercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il qualelamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suodiritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabilealla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficitinformativo cagionatogli anche dalla mancata consegna del fogliosuddetto.5.

A tali principi la sentenza impugnata non si è attenuta,avendo ritenuto rilevante la carenza di informazioni ai fini delladecorrenza della prescrizione ordinaria del diritto a incassarel’importo del buono.r.g. n. 07574/2025Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 7574/2025Numero sezionale 3026/2026Numero di raccolta generale 25076/2026Data pubblicazione 06/09/20266.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod.proc. civ., rigettandosi la domanda originaria.7.

Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questogiudizio di legittimità possono essere interamente compensate trale parti, tenuto conto del recente consolidamento dell’orientamentonomofilattico di questa Corte.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA]; compensa interamente tra le parti lespese di entrambi i gradi di merito e quelle di questo giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 07574/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nico Febbo, giusta procura a margine delricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimata –avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 224/2024,pubblicata in data 7 ottobre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 3 luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7574/2025Numero sezionale 3026/2026Numero di raccolta generale 25076/2026Data pubblicazione 06/09/2026RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione,affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale diSulmona ha confermato la sentenza di primo grado che l’hacondannata al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di€ 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno conseguenteall’inadempimento dell’odierna ricorrente ai doveri informativiricadenti su di essa in relazione all’emissione dei seguenti buonifruttiferi postali: 1 buono serie 18F per euro 1.000, emesso in data 1°febbraio 2000; 3 buoni serie AA3, per euro 500 ciascuno, emessi indata 24 gennaio 2002, il cui diritto al pagamento si era prescritto.2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.3. Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, haritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse inadempiente agli obblighiinformativi su di essa ricadenti per legge in relazione alle modalità diescussione dell’importo di cui ai buoni postali, nella specie privi delladata di scadenza, non immediatamente rilevabile dal tenore letteraledegli stessi e andasse, pertanto, condannata al risarcimento delrelativo danno, equitativamente quantificato nella misura pariall’importo dei buoni postali prescritti.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo «Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2002, 1339 e 1374 c.c. con riferimento al D.M. Tesoro 19dicembre 2000 e D.M. 29 marzo 2001 in particolare dell’art. 8 inmateria di qualificazione dei buoni postali fruttiferi (art. 360comma I n. 3 c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata per aver omesso di considerare che i buoni postalisono documenti di legittimazione, sicché alcun onere dir.g. n. 07574/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 7574/2025Numero sezionale 3026/2026Numero di raccolta generale 25076/2026Data pubblicazione 06/09/2026informazione sulle relative modalità di gestione gravasull’emittente.b. Secondo motivo: «Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 3 comma 1 e dell’art. 6 del D.M. 19 dicembre 2000relativo al foglio informativo analitico e dell’art. 2697 c.c. inmateria di onere della prova (art. 360 comma I n. 3 c.p.c.)»,deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbeerroneamente interpretato la valenza giuridica del decretoministeriale che prevede la consegna del foglio informativo einvertito l’onere della prova sul punto della sussistenza dellaresponsabilità contrattuale.2. Osserva questa Corte osserva che il ricorso ècomplessivamente fondato alla luce delle considerazioni espressenel leading case deciso da questa stessa Sezione con la sentenzan. 3686 del 18 febbraio 2026.3. Nel citato precedente questa Corte ha affermato ilprincipio di diritto secondo cui, in materia di buoni postali fruttiferi,l'omessa consegna del foglio informativo analitico, di cui all'art. 3del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, all'acquirente dei buoni nonfonda il diritto di risarcimento laddove, per effetto della decorrenzadella prescrizione ordinaria decennale, questi lamenti che lamancata conoscenza della scadenza dei titoli possa derivaredall'omessa consegna del suddetto foglio.4. Tale approdo, che questa Corte ha immediatamenteseguito con altre pronunce di segno conforme, (da ultimo, Sez. 1,Ordinanza n. 5578 del 12/03/2026; Sez. 1, Sentenza n. 5384 del10/03/2026; Sez. 1, Ordinanza n. 4948 del 05/03/2026 e altreprecedenti dello stesso segno, cui per brevità si fa espressorinvio), si fonda sulla considerazione secondo cui l'art. 2941, n. 8,r.g. n. 07574/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 7574/2025Numero sezionale 3026/2026Numero di raccolta generale 25076/2026Data pubblicazione 06/09/2026cod. civ. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione,esclusivamente il comportamento doloso del debitore dioccultamento del debito, e non anche condotte colpose di costuiche abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto, sicché nonè configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria,avente come contenuto l'oggetto del diritto non esercitato neltermine di prescrizione, il comportamento inadempiente deldebitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l'ostacolo difatto, o l'impedimento soggettivo, all'esercizio tempestivo deldiritto. In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplinanormativa concernente il regime giuridico ad essi concretamenteapplicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi dellecorrispondenti serie, la mancata consegna del foglio informativoanalitico di cui all'art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000all'acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA], che,successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi acausa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensidell'articolo 2946 cod. civ., non determina l'insorgere di un dirittorisarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto nonesercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il qualelamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suodiritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabilealla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficitinformativo cagionatogli anche dalla mancata consegna del fogliosuddetto.5. A tali principi la sentenza impugnata non si è attenuta,avendo ritenuto rilevante la carenza di informazioni ai fini delladecorrenza della prescrizione ordinaria del diritto a incassarel’importo del buono.r.g. n. 07574/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 7574/2025Numero sezionale 3026/2026Numero di raccolta generale 25076/2026Data pubblicazione 06/09/20266. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod.proc. civ., rigettandosi la domanda originaria.7. Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questogiudizio di legittimità possono essere interamente compensate trale parti, tenuto conto del recente consolidamento dell’orientamentonomofilattico di questa Corte. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA]; compensa interamente tra le parti lespese di entrambi i gradi di merito e quelle di questo giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 07574/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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