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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44959/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 del TRIBUNALE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Lucca, in data 3 febbraio 2020, decidendo quale giudice dell'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Lucca in data 27 marzo 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] é stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione a delitto di lesioni colpose gravi, con violazione di norme sulla circolazione stradale, a lei contestato come commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] 1111 agosto 2014.

Brevemente sintetizzando l'oggetto del giudizio, l'incidente in esito al quale il [OSCURATO:PERSONA] riportò le lesioni di cui in atti si verificava in Castelnuovo di Garfagnana, in orario diurno, su strada rettilinea ad andamento leggermente inclinato, con traffico scarso e condimeteo buone. [OSCURATO:PERSONA] era alla guida della sua autovettura e percorreva Via XXV Aprile; il [OSCURATO:PERSONA], alla guida di un motociclo, usciva dal cancello del [OSCURATO:PERSONA] (situato in via Fermi, il cui imbocco era posizionato sulla destra della corsia di marcia) e, secondo la ricostruzione accolta nel giudizio di merito, si dirigeva verso via XXV Aprile, in direzione Stadio. [OSCURATO:PERSONA] svoltava a sinistra, per immettersi in via Fermi, così andando a impegnare la corsia su cui viaggiava il motociclista e a questo punto avveniva l'impatto con il motociclo del [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, disattese le numerose questioni in rito sollevate dalla difesa nel corso del giudizio e riproposte con l'atto d'appello, ha ritenuto infondate anche le prospettazioni di merito dell'appellante, ritenendo meritevole di affidamento la versione dei fatti fornita dalla persona offesa, riscontrata dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA] e non disattesa dai rilievi eseguiti dagli operanti; ha invece ritenuto inattendibili le valutazioni espresse dal consulente tecnico della difesa, Maccanti, sia in ordine alla velocità dei due veicoli coinvolti, sia più in generale in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro; ha infine escluso che possa nella specie invocarsi il principio di affidamento e che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse qualificabile come non prevedibile.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre la Caponi, affidandosi a dieci motivi di lagnanza.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme processuali con riguardo alla denunciata incompetenza territoriale in primo grado del Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana, organo giudicante al quale, ratione loci, era stata affidata fin dall'inizio la regiudicanda, poi trasferita al Giudice di Pace di Lucca a seguito della soppressione dell'ufficio del G.d.P. originariamente competente; secondo l'esponente, il rigetto della questione da parte del Tribunale lucchese non tiene conto del fatto che l'Ufficio del Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana era stato ripristinato nel 2017, sì che il giudizio doveva essere trasferito nuovamente a quest'ultimo giudice, territorialmente.

2.2. Con il secondo motivo( la ricorrente, lamentando violazione di legge, denuncia la mancata definizione del giudizio con l'istituto della condotta riparatoria di cui all'art. 35, D.Lgs. 274/2000: istituto che doveva trovare applicazione nella specie in relazione ai versamenti eseguiti nel tempo, per conto dell'imputata, per un ammontare complessivo di 536.940,00 euro; e comunque l'istanza era tempestiva, secondo la deducente, in quanto avanzata all'udienza del 29 giugno 2016 avanti il Giudice di Pace di Lucca, cui il giudizio era stato rinviato a seguito della soppressione dell'Ufficio del G.d.P. di Castelnuovo di Garfagnana, e prima che il giudizio si incardinasse avanti il nuovo organo giudicante.

2.3. Con il terzo motivo la deducente lamenta violazione di legge con riguardo all'avvenuta regressione del giudizio agli atti preliminari avanti il Giudice di Pace di Lucca: il quale, oltretutto, stante il mutamento della persona fisica dell'organo giudicante, non aveva invitato le parti a consentire al rinnovo dell'attività precedentemente svolta, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata.

2.4. Con il quarto motiv? si lamenta violazione di legge con riferimento alla ritenuta inapplicabilità al caso di specie della nuova ipotesi di condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod.pen.: istituto avente finalità deflattive, chiaramente diverse da quelle proprie delle condotte riparatorie di cui all'art. 35, D.Lgs. 274/2000, con conseguente applicabilità dello stesso anche oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento.

2.5. Con il quinto motivofla deducente lamenta violazione di legge a proposito del rigetto delle censure dalla stessa, riferite al fatto che il dibattimento di primo grado si era concluso senza dar modo all'imputata di sottoporsi all'esame: la Caponi, durante l'istruzione dibattimentale, aveva fatto pervenire certificato medico per giustificare la propria assenza in occasione dell'udienza in cui la stessa si sarebbe dovuta sottoporre ad esame; il rinvio veniva disposto dal Giudice di Pace esclusivamente per poter procedere all'escussione del consulente di parte Maccanti; solo per questo motivo, all'udienza successiva, la Caponi non si era presentata, ma a fronte di ciò il giudice, espletato l'esame del consulente, dichiarava chiusa l'istruzione dibattimentale, sebbene la difesa avesse reiterato la richiesta di esaminare l'imputata in altra successiva udienza.

Ciò ha comportato, secondo l'esponente, una lesione del diritto di difesa.

2.6. Con il sesto motiva la ricorrente denuncia vizio di motivazione a proposito t della posizione della persona offesa in occasione del sinistro: il Tribunale ha prestato acriticamente fede a quanto asserito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che nel momento dell'incidente egli procedeva a una velocità di 20 kmh, laddove il consulente della difesa Maccanti, con dovizia di argomentazioni tecniche, ha dimostrato che egli doveva necessariamente procedere a una velocità di circa 76 kmh, mentre la Caponi eseguiva la manovra a circa 19 kmh; osserva la deducente che, se fosse vero quanto asserito dal [OSCURATO:PERSONA], le conseguenze dell'incidente non sarebbero state quelle che sono state.

2.7. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione a proposito dell'esclusione dell'imprevedibilità del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] alla guida e dell'applicabilità del principio di affidamento: l'esponente richiama nuovamente le considerazioni svolte dal perito Maccanti e della stessa imputata, la quale ha dichiarato di essersi trovata improvvisamente la moto di fronte e a velocità elevata, di tal che la stessa non ebbe a disposizione il necessario tempo di reazione per evitare il sinistro.

2.8. Con l'ottavo motivo, nel quale pure si lamenta vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove in essa si afferma che la moto del [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'impatto, si sarebbe trovata allineata lungo la corsia di marcia opposta a quella di provenienza dell'auto, laddove in realtà, in base ai rilievi eseguiti dalla Polstrada, risulta che l'urto avvenne a mt.1,85 dal margine destro della carreggiata, ossia quando il [OSCURATO:PERSONA] stava ultimando la manovra di attraversamento della sede stradale provenendo da luogo privato, per di più a velocità elevata.

2.9. Con il nono motivo di doglianza la ricorrente, lamentando nuovamente vizio di motivazione, censura il credito prestato alle dichiarazioni del teste Lenzi, che costituiscono in realtà valutazioni di natura personale, a fronte di quanto invece argomentato dal C.T.D.

Maccanti, sulla base di valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e dell'impatto fra i due veicoli.

2.10. Con il decimo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione con riguardo alla questione della "precedenza di fatto" che doveva riconoscersi alla Caponi al momento dell'impatto: sebbene infatti la ricorrente si trovasse in una posizione nella quale doveva formalmente dare la precedenza, tuttavia l'urto si era verificato in un momento nel quale la Caponi aveva appena iniziato la manovra di svolta a sinistra, allorché veniva urtata dal sopraggiungere della moto del [OSCURATO:PERSONA] a forte velocità dall'opposta direzione di marcia.

3. Va dato atto che, in replica alle conclusioni scritte formulate dal Procuratore generale, il difensore dell'imputata ha fatto pervenire memoria nella quale, illustrando ulteriormente i propri motivi e denunciando l'asserita tardività delle conclusioni del P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Iniziando dai motivi in rito, essi si appalesano tutti manifestamente infondati.

1.1. In primo luogo, va chiarito che, quand'anche dovessero ritenersi tardive le conclusioni scritte del Procuratore generale, ciò non integrerebbe comunque nella specie un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., atteso che tale evenienza non ha in alcun modo comportato per la parte ricorrente l'impossibilità di concludere (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694).

1.2. Quanto al primo motivo di ricorso, il termine oltre il quale le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse e non possono essere più rilevate, neppure di ufficio, é quello dell'avvenuto accertamento preliminare della costituzione delle parti, a norma dell'art. 491, comma primo, cod. proc. pen..

Poiché però, nella specie, il dibattimento era stato già dichiarato aperto fin dal 29 giugno 2016 dal Giudice di Pace di Lucca, é stata correttamente valutata come tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale successivamente sollevata, a nulla rilevando le vicende attinenti alla temporanea soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana, atteso che in ogni caso, nel momento dell'apertura del dibattimento, il giudice competente era quello di Lucca; invero, le vicende successive al termine predetto possono rilevare, ai fini della loro incidenza sulla questione sulla competenza territoriale, solo se quest'ultima era stata tempestivamente eccepita nel termine di cui al ridetto art. 491, comma 1, del codice di rito (ex multis vds.

Sez. 3, Sentenza n. 5697 del 19/11/2019 - dep. 2020, Licaj, Rv. 278410).

1.3. Quanto al secondo motivo, correttamente la condotta riparatoria ex art. 35 D.Lgs. 274/2000 é stata ritenuta tardiva, oltreché incongrua, atteso che essa non valeva a soddisfare interamente le esigenze di prevenzione e riprovazione del reato alla data dell'udienza di prima comparizione, termine perentorio di decadenza (Sez. 4, Sentenza n. 50020 del 20/09/2017, Catalano, Rv. 271178): in merito alle dazioni erogate al [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha osservato, in modo affatto pertinente, che la condotta riparatoria non può sostanziarsi nell'erogazione di indennizzo da parte dell'INAIL, ente previdenziale che non agisce per conto del soggetto debitore (come accade per la compagnia assicuratrice) ma anzi diviene esso stesso creditore di quest'ultimo, tant'é che 1'8 giugno 2015 l'avvocatura INAIL aveva sollecitato alla compagnia assicuratrice dell'imputata la rifusione dell'indennità in allora corrisposta; e, del resto, nel termine stabilito dalla legge entro il quale le condotte riparatorie dovevano essere integralmente eseguite, la Caponi e la sua compagnia assicuratrice non avevano ancora provveduto all'integrale versamento delle somme dovute al [OSCURATO:PERSONA], che con valutazione corretta e non sindacabile in questa sede erano state ritenute non idonee a soddisfare le esigenze di prevenzione e riprovazione del reato (ed é noto che il giudice può escludere l'avvenuto integrale risarcimento del danno perfino qualora la persona offesa abbia giudicato congrua la somma offerta dall'imputato, accettando l'offerta risarcitoria: Sez. 6, Sentenza n. 52671 del 23/10/2018, N., Rv. 274579).

1.4. Manifestamente infondato é pure il terzo motivo di lagnanza: ed invero, non viola il principio di immutabilità del giudice, e quindi non é causa di nullità, il mutamento del giudice intervenuto immediatamente dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento ma prima della decisione sull' ammissione delle prove (Sez. 2, Sentenza n. 31924 del 11/07/2013, Pierini, Rv. 256791).

1.5. E', ancora, manifestamente infondato il quarto motivo di doglianza: é infatti pacifico, come già osservato dal Tribunale, che la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., non é applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, data la peculiarità del sistema sostanziale e processuale relativo a detti reati, che già annovera specifiche cause estintive finalizzate a promuovere la conciliazione tra le parti (da ultimo vds.

Sez. 5, Sentenza n. 47221 del 10/06/2019, Damiolo, Rv. 277256); peraltro, erra la ricorrente anche in ordine al termine per accedere alla causa di estinzione del reato de qua, atteso che anche per quanto concerne le condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod.pen. il termine ultimo per procedervi é l'udienza di prima comparizione, salva la possibilità, per l'imputato, di chiedere la sospensione del procedimento nelle more dell'espletamento delle condotte e restando ferma la valutazione del giudice in ordine all'integralità e alla congruità della riparazione (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16674 del 02/03/2021, V., Rv. 281204).

1.6. Manifestamente infondato é altresì il quinto motivo di doglianza: l'assenza dell'imputata all'udienza in cui fu escusso il consulente della difesa non legittimava la parte a chiedere rinvio per poter procedere all'esame della medesima imputata, di tal che la chiusura del dibattimento da parte del giudice senza procedere all'audizione della Caponi risulta corretta e incensurabile, rispondendo peraltro a un criterio logico, costituito dall'impossibilità di legittimare richieste motivate esclusivamente con l'assenza dell'imputato che non abbia dimostrato di essere impedito a presenziare al giudizio, ciò che, portato alle estreme conseguenze, determinerebbe la possibilità di avallare scelte arbitrarie della parte incidenti sulla ragionevole durata del processo.

E' noto del resto che, in nome di analogo principio, la revoca disposta dal giudice di primo grado dell'esame, richiesto dal difensore, dell'imputato non comparso all'udienza non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, ben potendo l'imputato presentarsi in appello e rendere dichiarazioni, a norma dell'art. 523 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 44945 del 11/10/2013, Mazzaferro, Rv. 257312; vds. anche, in senso analogo, Sez. 1, Sentenza n. 31624 del 23/05/2014, Monaco, Rv. 261465).

1.7. Venendo ai motivi di merito dal sesto al decimo, deve constatarsi che essi sono tutti affetti da inammissibilità genetica, in quanto proposti per vizio di motivazione e, dunque, per motivi non consentiti dal codice di rito nell'ambito del giudizio che occupa: é noto infatti che, in base all'art. 606, comma 2-bis, cod.proc.pen., contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c): fra i quali, come noto, non rientra il motivo costituito dal vizio di motivazione, previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod.proc.pen..

Analogamente dispone, del resto, anche l'art. 39-bis del D.Lgs. n. 274/2000.

Peraltro, i predetti motivi (in quanto relativi alla valutazione della velocità della moto del [OSCURATO:PERSONA] e di quella della Caponi, alla credibilità dei testimoni, alla ricostruzione della scena dell'incidente operata dalla Polstrada, alla diversa versione della dinamica suggerita dall'esponente) sarebbero comunque articolati in termini non consentiti in questa sede, risolvendosi nell'essenziale in una sollecitazione, rivolta alla Corte di legittimità, a rivalutare il materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede in quanto demandata in via esclusiva al giudice di merito (cfr. ex multis Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 del TRIBUNALE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lucca, in data 3 febbraio 2020, decidendo quale giudice dell'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Lucca in data 27 marzo 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] é stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione a delitto di lesioni colpose gravi, con violazione di norme sulla circolazione stradale, a lei contestato come commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] 1111 agosto 2014. Brevemente sintetizzando l'oggetto del giudizio, l'incidente in esito al quale il [OSCURATO:PERSONA] riportò le lesioni di cui in atti si verificava in Castelnuovo di Garfagnana, in orario diurno, su strada rettilinea ad andamento leggermente inclinato, con traffico scarso e condimeteo buone. [OSCURATO:PERSONA] era alla guida della sua autovettura e percorreva Via XXV Aprile; il [OSCURATO:PERSONA], alla guida di un motociclo, usciva dal cancello del [OSCURATO:PERSONA] (situato in via Fermi, il cui imbocco era posizionato sulla destra della corsia di marcia) e, secondo la ricostruzione accolta nel giudizio di merito, si dirigeva verso via XXV Aprile, in direzione Stadio. [OSCURATO:PERSONA] svoltava a sinistra, per immettersi in via Fermi, così andando a impegnare la corsia su cui viaggiava il motociclista e a questo punto avveniva l'impatto con il motociclo del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, disattese le numerose questioni in rito sollevate dalla difesa nel corso del giudizio e riproposte con l'atto d'appello, ha ritenuto infondate anche le prospettazioni di merito dell'appellante, ritenendo meritevole di affidamento la versione dei fatti fornita dalla persona offesa, riscontrata dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA] e non disattesa dai rilievi eseguiti dagli operanti; ha invece ritenuto inattendibili le valutazioni espresse dal consulente tecnico della difesa, Maccanti, sia in ordine alla velocità dei due veicoli coinvolti, sia più in generale in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro; ha infine escluso che possa nella specie invocarsi il principio di affidamento e che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse qualificabile come non prevedibile. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre la Caponi, affidandosi a dieci motivi di lagnanza. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme processuali con riguardo alla denunciata incompetenza territoriale in primo grado del Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana, organo giudicante al quale, ratione loci, era stata affidata fin dall'inizio la regiudicanda, poi trasferita al Giudice di Pace di Lucca a seguito della soppressione dell'ufficio del G.d.P. originariamente competente; secondo l'esponente, il rigetto della questione da parte del Tribunale lucchese non tiene conto del fatto che l'Ufficio del Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana era stato ripristinato nel 2017, sì che il giudizio doveva essere trasferito nuovamente a quest'ultimo giudice, territorialmente. 2.2. Con il secondo motivo( la ricorrente, lamentando violazione di legge, denuncia la mancata definizione del giudizio con l'istituto della condotta riparatoria di cui all'art. 35, D.Lgs. 274/2000: istituto che doveva trovare applicazione nella specie in relazione ai versamenti eseguiti nel tempo, per conto dell'imputata, per un ammontare complessivo di 536.940,00 euro; e comunque l'istanza era tempestiva, secondo la deducente, in quanto avanzata all'udienza del 29 giugno 2016 avanti il Giudice di Pace di Lucca, cui il giudizio era stato rinviato a seguito della soppressione dell'Ufficio del G.d.P. di Castelnuovo di Garfagnana, e prima che il giudizio si incardinasse avanti il nuovo organo giudicante. 2.3. Con il terzo motivo la deducente lamenta violazione di legge con riguardo all'avvenuta regressione del giudizio agli atti preliminari avanti il Giudice di Pace di Lucca: il quale, oltretutto, stante il mutamento della persona fisica dell'organo giudicante, non aveva invitato le parti a consentire al rinnovo dell'attività precedentemente svolta, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata. 2.4. Con il quarto motiv? si lamenta violazione di legge con riferimento alla ritenuta inapplicabilità al caso di specie della nuova ipotesi di condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod.pen.: istituto avente finalità deflattive, chiaramente diverse da quelle proprie delle condotte riparatorie di cui all'art. 35, D.Lgs. 274/2000, con conseguente applicabilità dello stesso anche oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento. 2.5. Con il quinto motivofla deducente lamenta violazione di legge a proposito del rigetto delle censure dalla stessa, riferite al fatto che il dibattimento di primo grado si era concluso senza dar modo all'imputata di sottoporsi all'esame: la Caponi, durante l'istruzione dibattimentale, aveva fatto pervenire certificato medico per giustificare la propria assenza in occasione dell'udienza in cui la stessa si sarebbe dovuta sottoporre ad esame; il rinvio veniva disposto dal Giudice di Pace esclusivamente per poter procedere all'escussione del consulente di parte Maccanti; solo per questo motivo, all'udienza successiva, la Caponi non si era presentata, ma a fronte di ciò il giudice, espletato l'esame del consulente, dichiarava chiusa l'istruzione dibattimentale, sebbene la difesa avesse reiterato la richiesta di esaminare l'imputata in altra successiva udienza. Ciò ha comportato, secondo l'esponente, una lesione del diritto di difesa. 2.6. Con il sesto motiva la ricorrente denuncia vizio di motivazione a proposito t della posizione della persona offesa in occasione del sinistro: il Tribunale ha prestato acriticamente fede a quanto asserito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che nel momento dell'incidente egli procedeva a una velocità di 20 kmh, laddove il consulente della difesa Maccanti, con dovizia di argomentazioni tecniche, ha dimostrato che egli doveva necessariamente procedere a una velocità di circa 76 kmh, mentre la Caponi eseguiva la manovra a circa 19 kmh; osserva la deducente che, se fosse vero quanto asserito dal [OSCURATO:PERSONA], le conseguenze dell'incidente non sarebbero state quelle che sono state. 2.7. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione a proposito dell'esclusione dell'imprevedibilità del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] alla guida e dell'applicabilità del principio di affidamento: l'esponente richiama nuovamente le considerazioni svolte dal perito Maccanti e della stessa imputata, la quale ha dichiarato di essersi trovata improvvisamente la moto di fronte e a velocità elevata, di tal che la stessa non ebbe a disposizione il necessario tempo di reazione per evitare il sinistro. 2.8. Con l'ottavo motivo, nel quale pure si lamenta vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove in essa si afferma che la moto del [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'impatto, si sarebbe trovata allineata lungo la corsia di marcia opposta a quella di provenienza dell'auto, laddove in realtà, in base ai rilievi eseguiti dalla Polstrada, risulta che l'urto avvenne a mt.1,85 dal margine destro della carreggiata, ossia quando il [OSCURATO:PERSONA] stava ultimando la manovra di attraversamento della sede stradale provenendo da luogo privato, per di più a velocità elevata. 2.9. Con il nono motivo di doglianza la ricorrente, lamentando nuovamente vizio di motivazione, censura il credito prestato alle dichiarazioni del teste Lenzi, che costituiscono in realtà valutazioni di natura personale, a fronte di quanto invece argomentato dal C.T.D. Maccanti, sulla base di valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e dell'impatto fra i due veicoli. 2.10. Con il decimo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione con riguardo alla questione della "precedenza di fatto" che doveva riconoscersi alla Caponi al momento dell'impatto: sebbene infatti la ricorrente si trovasse in una posizione nella quale doveva formalmente dare la precedenza, tuttavia l'urto si era verificato in un momento nel quale la Caponi aveva appena iniziato la manovra di svolta a sinistra, allorché veniva urtata dal sopraggiungere della moto del [OSCURATO:PERSONA] a forte velocità dall'opposta direzione di marcia. 3. Va dato atto che, in replica alle conclusioni scritte formulate dal Procuratore generale, il difensore dell'imputata ha fatto pervenire memoria nella quale, illustrando ulteriormente i propri motivi e denunciando l'asserita tardività delle conclusioni del P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Iniziando dai motivi in rito, essi si appalesano tutti manifestamente infondati. 1.1. In primo luogo, va chiarito che, quand'anche dovessero ritenersi tardive le conclusioni scritte del Procuratore generale, ciò non integrerebbe comunque nella specie un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., atteso che tale evenienza non ha in alcun modo comportato per la parte ricorrente l'impossibilità di concludere (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694). 1.2. Quanto al primo motivo di ricorso, il termine oltre il quale le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse e non possono essere più rilevate, neppure di ufficio, é quello dell'avvenuto accertamento preliminare della costituzione delle parti, a norma dell'art. 491, comma primo, cod. proc. pen.. Poiché però, nella specie, il dibattimento era stato già dichiarato aperto fin dal 29 giugno 2016 dal Giudice di Pace di Lucca, é stata correttamente valutata come tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale successivamente sollevata, a nulla rilevando le vicende attinenti alla temporanea soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana, atteso che in ogni caso, nel momento dell'apertura del dibattimento, il giudice competente era quello di Lucca; invero, le vicende successive al termine predetto possono rilevare, ai fini della loro incidenza sulla questione sulla competenza territoriale, solo se quest'ultima era stata tempestivamente eccepita nel termine di cui al ridetto art. 491, comma 1, del codice di rito (ex multis vds. Sez. 3, Sentenza n. 5697 del 19/11/2019 - dep. 2020, Licaj, Rv. 278410). 1.3. Quanto al secondo motivo, correttamente la condotta riparatoria ex art. 35 D.Lgs. 274/2000 é stata ritenuta tardiva, oltreché incongrua, atteso che essa non valeva a soddisfare interamente le esigenze di prevenzione e riprovazione del reato alla data dell'udienza di prima comparizione, termine perentorio di decadenza (Sez. 4, Sentenza n. 50020 del 20/09/2017, Catalano, Rv. 271178): in merito alle dazioni erogate al [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha osservato, in modo affatto pertinente, che la condotta riparatoria non può sostanziarsi nell'erogazione di indennizzo da parte dell'INAIL, ente previdenziale che non agisce per conto del soggetto debitore (come accade per la compagnia assicuratrice) ma anzi diviene esso stesso creditore di quest'ultimo, tant'é che 1'8 giugno 2015 l'avvocatura INAIL aveva sollecitato alla compagnia assicuratrice dell'imputata la rifusione dell'indennità in allora corrisposta; e, del resto, nel termine stabilito dalla legge entro il quale le condotte riparatorie dovevano essere integralmente eseguite, la Caponi e la sua compagnia assicuratrice non avevano ancora provveduto all'integrale versamento delle somme dovute al [OSCURATO:PERSONA], che con valutazione corretta e non sindacabile in questa sede erano state ritenute non idonee a soddisfare le esigenze di prevenzione e riprovazione del reato (ed é noto che il giudice può escludere l'avvenuto integrale risarcimento del danno perfino qualora la persona offesa abbia giudicato congrua la somma offerta dall'imputato, accettando l'offerta risarcitoria: Sez. 6, Sentenza n. 52671 del 23/10/2018, N., Rv. 274579). 1.4. Manifestamente infondato é pure il terzo motivo di lagnanza: ed invero, non viola il principio di immutabilità del giudice, e quindi non é causa di nullità, il mutamento del giudice intervenuto immediatamente dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento ma prima della decisione sull' ammissione delle prove (Sez. 2, Sentenza n. 31924 del 11/07/2013, Pierini, Rv. 256791). 1.5. E', ancora, manifestamente infondato il quarto motivo di doglianza: é infatti pacifico, come già osservato dal Tribunale, che la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., non é applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, data la peculiarità del sistema sostanziale e processuale relativo a detti reati, che già annovera specifiche cause estintive finalizzate a promuovere la conciliazione tra le parti (da ultimo vds. Sez. 5, Sentenza n. 47221 del 10/06/2019, Damiolo, Rv. 277256); peraltro, erra la ricorrente anche in ordine al termine per accedere alla causa di estinzione del reato de qua, atteso che anche per quanto concerne le condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod.pen. il termine ultimo per procedervi é l'udienza di prima comparizione, salva la possibilità, per l'imputato, di chiedere la sospensione del procedimento nelle more dell'espletamento delle condotte e restando ferma la valutazione del giudice in ordine all'integralità e alla congruità della riparazione (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16674 del 02/03/2021, V., Rv. 281204). 1.6. Manifestamente infondato é altresì il quinto motivo di doglianza: l'assenza dell'imputata all'udienza in cui fu escusso il consulente della difesa non legittimava la parte a chiedere rinvio per poter procedere all'esame della medesima imputata, di tal che la chiusura del dibattimento da parte del giudice senza procedere all'audizione della Caponi risulta corretta e incensurabile, rispondendo peraltro a un criterio logico, costituito dall'impossibilità di legittimare richieste motivate esclusivamente con l'assenza dell'imputato che non abbia dimostrato di essere impedito a presenziare al giudizio, ciò che, portato alle estreme conseguenze, determinerebbe la possibilità di avallare scelte arbitrarie della parte incidenti sulla ragionevole durata del processo. E' noto del resto che, in nome di analogo principio, la revoca disposta dal giudice di primo grado dell'esame, richiesto dal difensore, dell'imputato non comparso all'udienza non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, ben potendo l'imputato presentarsi in appello e rendere dichiarazioni, a norma dell'art. 523 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 44945 del 11/10/2013, Mazzaferro, Rv. 257312; vds. anche, in senso analogo, Sez. 1, Sentenza n. 31624 del 23/05/2014, Monaco, Rv. 261465). 1.7. Venendo ai motivi di merito dal sesto al decimo, deve constatarsi che essi sono tutti affetti da inammissibilità genetica, in quanto proposti per vizio di motivazione e, dunque, per motivi non consentiti dal codice di rito nell'ambito del giudizio che occupa: é noto infatti che, in base all'art. 606, comma 2-bis, cod.proc.pen., contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c): fra i quali, come noto, non rientra il motivo costituito dal vizio di motivazione, previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod.proc.pen.. Analogamente dispone, del resto, anche l'art. 39-bis del D.Lgs. n. 274/2000. Peraltro, i predetti motivi (in quanto relativi alla valutazione della velocità della moto del [OSCURATO:PERSONA] e di quella della Caponi, alla credibilità dei testimoni, alla ricostruzione della scena dell'incidente operata dalla Polstrada, alla diversa versione della dinamica suggerita dall'esponente) sarebbero comunque articolati in termini non consentiti in questa sede, risolvendosi nell'essenziale in una sollecitazione, rivolta alla Corte di legittimità, a rivalutare il materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede in quanto demandata in via esclusiva al giudice di merito (cfr. ex multis Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 44959/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris