Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 23026/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del0 febbraio 2023, con la quale, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2 lett. c) e comma 2 sexies, d.lgs. n. 285/1992.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi con i quali deduce la nullità dell'ac- certamento urgente per violazione del diritto di difesa per essere l'atto incompleto in quanto non risulta che si è dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore nonché vizio di motivazione in merito alla contraddittorietà esistente tra la documentazione in atti e la dichiarazione dell'operante.

Sono state inoltre de- positate note di replica con le quali si insiste nei motivi di ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu- gnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disat- tesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa i giudici del gravame, nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità in subiecta materia, hanno puntualmente evidenziato che nel verbale di accertamenti urgenti redatto dai Ca- rabinieri della stazione di Bardonecchia si attesta espressamente che "prima di procedere all'esecuzione degli atti urgenti di accertamento", il conducente era stato espressamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia; che nell'annotazione di p.g. redatta dagli stessi militari si attestava nuovamente dell'espresso avviso dato allo Scabrosi di farsi assistere dal difensore di fiducia; che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva escusso il m.11o [OSCURATO:PERSONA] il quale oltre che descrivere nel dettaglio l'operazione di polizia riferiva con assoluta certezza di avere avvisato l'imputato della facoltà di farsi assistere nell'esecuzione dell'accer- tamento dal suo difensore di fiducia che pure nominava adducendo che la stessa (l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) si trovava lontana da Bardonecchia.

La Corte territoriale, dunque, in maniera argomentata e affatto illogica né carente, ha escluso le dedotte irregolarità nella compilazione degli atti, che vengono reiterate in questa sede.3.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Deciso in data 10 giugno 2025 La C igliera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del0 febbraio 2023, con la quale, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2 lett. c) e comma 2 sexies, d.lgs. n. 285/1992. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi con i quali deduce la nullità dell'ac- certamento urgente per violazione del diritto di difesa per essere l'atto incompleto in quanto non risulta che si è dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore nonché vizio di motivazione in merito alla contraddittorietà esistente tra la documentazione in atti e la dichiarazione dell'operante. Sono state inoltre de- positate note di replica con le quali si insiste nei motivi di ricorso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu- gnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disat- tesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa i giudici del gravame, nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità in subiecta materia, hanno puntualmente evidenziato che nel verbale di accertamenti urgenti redatto dai Ca- rabinieri della stazione di Bardonecchia si attesta espressamente che "prima di procedere all'esecuzione degli atti urgenti di accertamento", il conducente era stato espressamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia; che nell'annotazione di p.g. redatta dagli stessi militari si attestava nuovamente dell'espresso avviso dato allo Scabrosi di farsi assistere dal difensore di fiducia; che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva escusso il m.11o [OSCURATO:PERSONA] il quale oltre che descrivere nel dettaglio l'operazione di polizia riferiva con assoluta certezza di avere avvisato l'imputato della facoltà di farsi assistere nell'esecuzione dell'accer- tamento dal suo difensore di fiducia che pure nominava adducendo che la stessa (l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) si trovava lontana da Bardonecchia. La Corte territoriale, dunque, in maniera argomentata e affatto illogica né carente, ha escluso le dedotte irregolarità nella compilazione degli atti, che vengono reiterate in questa sede.3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Deciso in data 10 giugno 2025 La C igliera
Sentenza Cassazione n. 23026/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris