CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2025
Cassazione n. 29667/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in preambolo il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari ha revocato nei riguardi di XXXXXXXXXXXXX la pena sostitutiva della detenzione domiciliare disposta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani in data 6 giugno 2024, irrevocabile il 5 luglio 2024, applicata il 6 agosto 2024. A ragione della decisione ha posto quanto segnalato dal Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] di Barletta con nota in data 13 marzo 2025, secondo cui, nello stesso giorno, il condannato era stato trovato nel possesso di due dosi di sostanza stupefacente (ketamina). [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha, in proposito, osservato, che – sebbene tale condotta non integri la violazione di una specifica prescrizione imposta con il provvedimento applicativo della pena sostitutiva – essa era comunque «dimostrativa della tendenza del soggetto a reiterare condotte illecite poste all’origine della condanna in esecuzione», tale da escludere «ogni prognosi favorevole e la comprensione, da parte del condannato, dell’attitudine socializzante della misura concessa». 2. Avverso detto provedimento ricorre il condannato, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e ne chiede l'annullamento, denunciando la violazione degli artt. 66 e 72 legge n. 689 del 1981. Lamenta che, una volta esclusa la sussistenza dell’altra condotta originariamente posta a fondamento della proposta di revoca, ossia l’essersi XXXXXX accompagnato con pregiudicati, la detenzione di sostanza stupefacente, condotta integrante l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per la quale XXXXXX era stato denunciato a piede libero, non poteva costituire titolo per la revoca della sanziona sostitutiva. 3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 21 maggio 2025, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29667/2025 Roma, lì, 25/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo il disposto dell'art. 66 legge n. 689 del 1981, riguardante la revoca per inosservanza delle prescrizioni, «Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave». A tale fine, «Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto cui il condannato è assegnato o il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli». Dal canto suo, «Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità». L'art. 68 della stessa legge, concernente la sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive, dispone che «L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva». I distinti istituti appena richiamati della conversione e della sospensione dell'esecuzione di cui agli indicati artt. 66 e 68, devono essere, poi, coordinati con quello disciplinato dal successivo art. 72, riguardante le ipotesi di responsabilità penale e revoca, a tenore del quale, «la condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso dopo l'applicazione ovvero durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58». 3. Il tenore testuale delle disposizioni non può essere interpretato in malam partem. Invero, diversamente dall'avviso espresso nell'ordinanza impugnata, argomenti di ordine letterale, logico e sistematico avvalorano l'interpretazione limitativa del contenuto normativo dei citati artt. 66, 68 e 72 secondo cui al Giudice specializzato non è consentito, attesa la soggezione ai principi di legalità e tassatività della normativa della revoca e conversione delle pene (da ritenere di natura sostanziale per essere incidente, sia pure in misura limitata, sul diritto di libertà), interpretare in via estensiva e analogica le relative disposizioni di legge e, per l'effetto, valutare, ai fini della conversione di pena, eventuali condotte del condannato inosservanti di prescrizioni non esplicitamente previste per la detenzione domiciliare, ovvero di generici obblighi (quale quello di non commettere reati o dell'honeste vivere) gravanti su ogni consociato (si veda, sebbene in tema di libertà controllata, Sez. 1, n. 513 del 26/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265668 - 01). Sicché, nel caso in esame – esclusa l'applicabilità dell'istituto della conversione ex art. 66 legge n. 689 del 1981 (perché non vi è stata alcuna violazione di obblighi inerenti alla detenzione domiciliare) e di quello della sospensione di cui all'art. 68 della stessa legge (poiché il condannato è stato denunciato a piede libero, e non arrestato, per la violazione della disciplina degli stupefacenti) – il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza avrebbe potuto procedere alla revoca nei confronti del ricorrente della sanzione sostitutiva, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 72 della legge più volte citata, soltanto se e quando fosse sopravvenuto il passaggio in giudicato della sentenza che avesse eventualmente ritenuto il medesimo colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente, commesso nel corso della detenzione domiciliare, condannandolo a pena detentiva. 4. L'ordinanza, che ha illegittimamente applicato lo schema della conversione sanzionatoria previsto per la distinta ipotesi d'inosservanza di una delle specifiche prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare e disposto – in difetto di una sentenza di condanna per un delitto – l'immediata revoca della pena sostitutiva, dev'essere, conseguentemente, annullata senza rinvio. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 18/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]