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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 50124/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto revocarsi il provvedimento di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen.

A ragione osserva che l'unico mezzo di impugnazione delle ordinanze di correzione errore materiale è il ricorso per cassazione.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo per violazione degli artt. 130 e 568 cod. proc. pen.

Lamenta che il Tribunale non abbia valutato nel merito l'istanza pur denunziando un errore che per non integrare profili di natura giuridica è sempre emendabile quindi anche se richiesto dalla parte interessata.

3. Il ricorso è inammissibile Avverso il provvedimento impugnato di rigetto dell'istanza di revoca della ordinanza di correzione di errore materiale non è consentito proporre ricorso per cassazione.

Come ricordato dal Tribunale, l'ordinanza di correzione dell'errore materiale, una volta adottata, non è liberamente rivedibile dal giudice che l'ha pronunciata, restando viceversa assoggettata a ricorso ordinario per cassazione, ai sensi del comma 127, comma 7, cod. proc. pen., nel termine di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), del codice di rito, anche nel caso in cui si ritenga l'abnormità della correzione (Sez. 1, n. 11238 del 21/02/2020, Marchì, Rv. 278852).

In difetto di tempestiva proposizione del ricorso, l'ordinanza di correzione - salva la possibilità di emendare ulteriormente l'eventuale errore materiale, ad essa direttamente ed esclusivamente riferibile - diviene immutabile, senza che ciò determini alcuna riapertura dei termini di impugnazione del provvedimento corretto (Sez. 3, n. 13006 del 18/12/2014, dep. 2015, Mazza, Rv. 262995-01).

L'eventuale revoca della correzione risulta priva di base legale e l'ordinanza, che l'ha disposta, si connota di abnormità, che ne legittima l'impugnazione dinanzi a questa Corte.

4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto revocarsi il provvedimento di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. A ragione osserva che l'unico mezzo di impugnazione delle ordinanze di correzione errore materiale è il ricorso per cassazione. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo per violazione degli artt. 130 e 568 cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale non abbia valutato nel merito l'istanza pur denunziando un errore che per non integrare profili di natura giuridica è sempre emendabile quindi anche se richiesto dalla parte interessata. 3. Il ricorso è inammissibile Avverso il provvedimento impugnato di rigetto dell'istanza di revoca della ordinanza di correzione di errore materiale non è consentito proporre ricorso per cassazione. Come ricordato dal Tribunale, l'ordinanza di correzione dell'errore materiale, una volta adottata, non è liberamente rivedibile dal giudice che l'ha pronunciata, restando viceversa assoggettata a ricorso ordinario per cassazione, ai sensi del comma 127, comma 7, cod. proc. pen., nel termine di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), del codice di rito, anche nel caso in cui si ritenga l'abnormità della correzione (Sez. 1, n. 11238 del 21/02/2020, Marchì, Rv. 278852). In difetto di tempestiva proposizione del ricorso, l'ordinanza di correzione - salva la possibilità di emendare ulteriormente l'eventuale errore materiale, ad essa direttamente ed esclusivamente riferibile - diviene immutabile, senza che ciò determini alcuna riapertura dei termini di impugnazione del provvedimento corretto (Sez. 3, n. 13006 del 18/12/2014, dep. 2015, Mazza, Rv. 262995-01). L'eventuale revoca della correzione risulta priva di base legale e l'ordinanza, che l'ha disposta, si connota di abnormità, che ne legittima l'impugnazione dinanzi a questa Corte. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14
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