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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07974/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28396/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], sedente in Bagno a Ripoli, con Avv.[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Paola [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], sedente a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante;- intimata –[OSCURATO:PERSONA], sedente in [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante;- intimata -Numero registro generale 28396/2022Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7974/2026Data pubblicazione 31/03/2026Avverso la sentenza n. 1646/22 resa dalla Corte d’appello di Firenze,depositata in data 2 agosto 2022, notificata il 20 settembre 2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].A seguito del fallimento della società in epigrafe e proprio, [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 2004 stipulava con [OSCURATO:PERSONA] un accordo, recato inapposita scrittura privata, a mezzo del quale quest’ultimo avrebbe“finanziato” un concordato fallimentare della società con l’apporto di euro300.000, ed a parziale rimborso avrebbe ottenuto la proprietà di uno deitre immobili (LOTTO C) della società stessa siti in Bagno a Ripoli.La società, di cui frattanto era stata nominata amministratrice PaolaTonelli, professionista di fiducia del Chilleri, deliberava di proporredomanda di concordato fallimentare.Successivamente, a seguito di chiarimenti richiesti dal giudice delegato(con cui si sarebbe in particolare chiesto se il concordato fosse congaranzia o con assuntore), la domanda di concordato – inizialmenteproposta nella forma di “garanzia” – era stata trasformata in concordato“con assuntore”, asseritamente senza informarne previamente il Chilleri.In esito all’omologazione, il [OSCURATO:PERSONA] assumeva il debito della società, e sivedeva trasferiti tutti e tre gli immobili di compendio della procedura.[OSCURATO:PERSONA] e la società agivano, quindi, in giudizio nei confronti degli odiernicontroricorrenti, assumendo la responsabilità degli stessi per violazionedegli accordi raggiunti e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], anche dei doveri diamministratore ai sensi dell’art. 2392 cod. civ.Nel giudizio la [OSCURATO:PERSONA] chiamava le proprie assicuratrici e il [OSCURATO:PERSONA] agivain manleva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e in via riconvenzionale nei confrontidella società e del Chilleri.Numero registro generale 28396/2022Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7974/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1248/17, per quanto qui diinteresse, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via fra loro solidale, a pagarein favore dei ricorrenti la somma di euro 180.000, importo determinatoanche in via d’equità, detraendo dal valore del compendio quanto ilMigliorini si era impegnato a sborsare in ragione dell’esecuzione delconcordato.La pronuncia veniva impugnata in via principale dagli odierni ricorrenti e invia incidentale da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Allianz.La sentenza d’appello, qui impugnata, ha confermato la responsabilità diMigliorini e [OSCURATO:PERSONA], ma ha ridotto l’importo spettante ai ricorrenti ad euro70.790,00, tenendo conto delle somme effettivamente sborsate dalMigliorini e del valore dei beni allo stesso trasferiti in base ad una periziadi parte.Ricorrono quindi la società ed il Chilleri affidandosi a due motivi, mentreMigliorini e [OSCURATO:PERSONA] resistono a mezzo di distinti controricorsi, e le dueassicuratrici sono invece rimaste intimate.Da ultimo il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di nuovo patrocinio, ha depositatomemoria illustrativa, e così pure i ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697, 2730 e 2702 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e dell'art. 115c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di Appello diconfessione (art. 2730 c.c. e 115 c.p.c.) e aver attribuito un controcreditosfornito di prova (art. 2697 c.c.) documentale (art. 2702 c.c.)”.In sintesi, i ricorrenti deducono che erroneamente la Corte territorialeavrebbe tratto, da una nota manoscritta del Chilleri sul documento redattoil 27 novembre 2006 e dalla sua lettera indirizzata al [OSCURATO:PERSONA] del 24febbraio 2007, la confessione del debito del primo di quanto pagato dalNumero registro generale 28396/2022Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7974/2026Data pubblicazione 31/03/2026secondo (euro 411.379,68, da cui dedurre il valore del lotto C, pari adeuro 204.600,00) per il concordato.Per i ricorrenti tali atti non avevano valenza confessoria, come era statoespressamente contestato in giudizio, affermandosi, in particolare, checon la nota suddetta il Chilleri aveva fatto riferimento all’accordo inizialedel 2004, quindi alla mera volontà dello stesso di riconoscere al Migliorinisolo la differenza tra quanto lo stesso si era a suo tempo impegnato aversare per il concordato (euro 300 mila) e il valore concordato del lotto C(euro 204.600).1.1.

Questa Corte osserva, innanzitutto, che in tema di prova civile,l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca omeno confessione - e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante efavorevoli all'altra parte - si risolve in un apprezzamento di fatto noncensurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immuneda vizi logici” (Cass. n. 3698/2020).Orbene proprio questo è il rimprovero che inammissibilmente muovono iricorrenti alla pronuncia d’appello, che, infatti, nella nota manoscritta chesi è sopra richiamata ha rinvenuto il riconoscimento, da parte del Chilleri,della debenza di quanto ancora dovuto al [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto degliesborsi dallo stesso effettuati in esecuzione del concordato per assunzione(di cui appunto egli era assuntore), qualificandosi nell’elenco delle spesedatato [OSCURATO:DATA_NASCITA] il residuo di euro 184.023,03 come “totale pagato inpiù”, e avendo aggiungendo il Chilleri la frase manoscritta “Entro il31/3/06 acconto euro 100.000 altrimenti si mette tutto in vendita”, cuiappunto seguiva la firma, non disconosciuta, del Chilleri stesso.Conclusione corroborata, secondo la Corte distrettuale, dalla missiva delChilleri, indirizzata, come detto, al [OSCURATO:PERSONA], in data 24 febbraio 2007, concui il mittente si scusava per il ritardo nei pagamenti per la restituzione diquanto anticipato dal destinatario (importo, peraltro, più alto rispetto aquello del primo atto) “oltre quelli che dovevi versare per l’acquisto delNumero registro generale 28396/2022Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7974/2026Data pubblicazione 31/03/2026lotto C, come stabilito nel documento redatto dalla rag. [OSCURATO:PERSONA], da mesottoscritto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.Orbene, il sindacato circa la qualificazione di tali atti come aventi naturaconfessoria poteva essere affidato esclusivamente al difetto dimotivazione, ovviamente nei limiti in cui lo stesso può ancora esseresvolto in sede di legittimità, e cioè ove non sia possibile ricostruire l’iterlogico seguito dal giudice del merito, per cui la motivazione siainsussistente o meramente apparente o invincibilmente contradditoria,ovvero non fosse stato considerato un fatto storico decisivo.Assente tale ultimo profilo, anche ove si volesse individuare nel motivo lacritica circa l’assenza di motivazione, deve invece ritenersi che l’iter logicoseguito dal giudice d’appello nel ricostruire la natura confessoria degliscritti è comprensibile, completo e immune da vizi logici e giuridicirilevabili in questa sede.Infatti, la Corte fiorentina ha posto in luce che dal combinato dei duedocumenti si ricavava agevolmente come il Chilleri avesse avallato il fattoche il [OSCURATO:PERSONA] aveva anticipato l’importo a residuo contenuto nel riepilogodel 26 novembre oltre a quello attribuito dalle parti al lotto C, da scontarsisul dovuto a titolo di rimborso, valorizzando la sottoscrizione del riepilogo,con la promessa dell’acconto e quanto dichiarato espressamente nellamissiva del successivo febbraio 2007 a conferma del dovuto.Tanto assorbe le ulteriori doglianze, in particolare quella di violazionedell’art. 2697 cod. civ., poiché il giudice d’appello non ha affatto spostatol’onere della prova, ma ha coerentemente dedotto la prova stessa da unAlla luce di quanto precede, il motivo è per certi profili inammissibile, inquanto, pur denunciando la violazione delle norme suddette, in realtàtenta di sollecitare in questa sede una revisione dell’accertamento in fattosvolto dal giudice d’appello, e per il resto infondato, non sussistendoalcuna delle violazioni di legge ipotizzate.Numero registro generale 28396/2022Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7974/2026Data pubblicazione 31/03/20262.

Col secondo motivo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e dell’art. 191 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.” avendo la Corte d’appello attribuitovalore di prova, ai fini della quantificazione del valore del compendioimmobiliare, alla perizia di parte convenuta (redatta dall’arch.

Taddei)2.1.

Il motivo è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1),cod. proc. civ., essendo sul punto la decisione assolutamente conformealla giurisprudenza di questa Corte.Infatti, il giudice del merito può porre a fondamento della propriadecisione una perizia stragiudiziale di parte, anche se contestata dallacontroparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione,convincimento del giudice (ex plurimis Cass. n. 25593/23).Quel che importa è che la scelta sia stata motivata, mentre lacontestazione non ostacola la scelta stessa, tanto più che a raffronto divera altra perizia di parte.Nella specie, la Corte territoriale ha motivato di preferire la perizia Taddei(per [OSCURATO:PERSONA]) in quanto essa si dava cura di riportare il valore dei beniall’aprile 2004, epoca più prossima a quella in rilievo rispetto a quantofatto dall’altro perito, e perché la perizia stessa non aveva trovatocontestazioni, a differenza di quella proposta dal tecnico del Chilleri, e poiperché aveva considerato lo stato di degrado e gli oneri tributari.Non assume rilievo, infine, il precedente, asseritamente (dalle difese delricorrente) contrario alla valorizzazione della perizia di parte (Cass. n.16552/15), dal momento che in quell’arresto questa Corte non ha affattocontraddetto l’orientamento sopra riportato, ma ha semplicementestatuito che il giudice nella motivazione non è tenuto a confutare gli esitidella perizia di parte ove intenda aderire alle conclusioni, difformi daquelli, del consulente d’ufficio.Numero registro generale 28396/2022Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7974/2026Data pubblicazione 31/03/20263.

In definitiva il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capoal ricorrente soccombente.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare, in capo al ricorrente,l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese di lite che liquida per ciascuno dei controricorrenti in euro3.200, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 per centodell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad euro 200,00 peresborsi.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare, in capo al ricorrente,l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il12 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28396/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], sedente in Bagno a Ripoli, con Avv.[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Paola [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], sedente a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante;- intimata –[OSCURATO:PERSONA], sedente in [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante;- intimata -Numero registro generale 28396/2022Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7974/2026Data pubblicazione 31/03/2026Avverso la sentenza n. 1646/22 resa dalla Corte d’appello di Firenze,depositata in data 2 agosto 2022, notificata il 20 settembre 2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].A seguito del fallimento della società in epigrafe e proprio, [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 2004 stipulava con [OSCURATO:PERSONA] un accordo, recato inapposita scrittura privata, a mezzo del quale quest’ultimo avrebbe“finanziato” un concordato fallimentare della società con l’apporto di euro300.000, ed a parziale rimborso avrebbe ottenuto la proprietà di uno deitre immobili (LOTTO C) della società stessa siti in Bagno a Ripoli.La società, di cui frattanto era stata nominata amministratrice PaolaTonelli, professionista di fiducia del Chilleri, deliberava di proporredomanda di concordato fallimentare.Successivamente, a seguito di chiarimenti richiesti dal giudice delegato(con cui si sarebbe in particolare chiesto se il concordato fosse congaranzia o con assuntore), la domanda di concordato – inizialmenteproposta nella forma di “garanzia” – era stata trasformata in concordato“con assuntore”, asseritamente senza informarne previamente il Chilleri.In esito all’omologazione, il [OSCURATO:PERSONA] assumeva il debito della società, e sivedeva trasferiti tutti e tre gli immobili di compendio della procedura.[OSCURATO:PERSONA] e la società agivano, quindi, in giudizio nei confronti degli odiernicontroricorrenti, assumendo la responsabilità degli stessi per violazionedegli accordi raggiunti e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], anche dei doveri diamministratore ai sensi dell’art. 2392 cod. civ.Nel giudizio la [OSCURATO:PERSONA] chiamava le proprie assicuratrici e il [OSCURATO:PERSONA] agivain manleva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e in via riconvenzionale nei confrontidella società e del Chilleri.Numero registro generale 28396/2022Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7974/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1248/17, per quanto qui diinteresse, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via fra loro solidale, a pagarein favore dei ricorrenti la somma di euro 180.000, importo determinatoanche in via d’equità, detraendo dal valore del compendio quanto ilMigliorini si era impegnato a sborsare in ragione dell’esecuzione delconcordato.La pronuncia veniva impugnata in via principale dagli odierni ricorrenti e invia incidentale da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Allianz.La sentenza d’appello, qui impugnata, ha confermato la responsabilità diMigliorini e [OSCURATO:PERSONA], ma ha ridotto l’importo spettante ai ricorrenti ad euro70.790,00, tenendo conto delle somme effettivamente sborsate dalMigliorini e del valore dei beni allo stesso trasferiti in base ad una periziadi parte.Ricorrono quindi la società ed il Chilleri affidandosi a due motivi, mentreMigliorini e [OSCURATO:PERSONA] resistono a mezzo di distinti controricorsi, e le dueassicuratrici sono invece rimaste intimate.Da ultimo il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di nuovo patrocinio, ha depositatomemoria illustrativa, e così pure i ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697, 2730 e 2702 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e dell'art. 115c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di Appello diconfessione (art. 2730 c.c. e 115 c.p.c.) e aver attribuito un controcreditosfornito di prova (art. 2697 c.c.) documentale (art. 2702 c.c.)”.In sintesi, i ricorrenti deducono che erroneamente la Corte territorialeavrebbe tratto, da una nota manoscritta del Chilleri sul documento redattoil 27 novembre 2006 e dalla sua lettera indirizzata al [OSCURATO:PERSONA] del 24febbraio 2007, la confessione del debito del primo di quanto pagato dalNumero registro generale 28396/2022Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7974/2026Data pubblicazione 31/03/2026secondo (euro 411.379,68, da cui dedurre il valore del lotto C, pari adeuro 204.600,00) per il concordato.Per i ricorrenti tali atti non avevano valenza confessoria, come era statoespressamente contestato in giudizio, affermandosi, in particolare, checon la nota suddetta il Chilleri aveva fatto riferimento all’accordo inizialedel 2004, quindi alla mera volontà dello stesso di riconoscere al Migliorinisolo la differenza tra quanto lo stesso si era a suo tempo impegnato aversare per il concordato (euro 300 mila) e il valore concordato del lotto C(euro 204.600).1.1. Questa Corte osserva, innanzitutto, che in tema di prova civile,l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca omeno confessione - e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante efavorevoli all'altra parte - si risolve in un apprezzamento di fatto noncensurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immuneda vizi logici” (Cass. n. 3698/2020).Orbene proprio questo è il rimprovero che inammissibilmente muovono iricorrenti alla pronuncia d’appello, che, infatti, nella nota manoscritta chesi è sopra richiamata ha rinvenuto il riconoscimento, da parte del Chilleri,della debenza di quanto ancora dovuto al [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto degliesborsi dallo stesso effettuati in esecuzione del concordato per assunzione(di cui appunto egli era assuntore), qualificandosi nell’elenco delle spesedatato [OSCURATO:DATA_NASCITA] il residuo di euro 184.023,03 come “totale pagato inpiù”, e avendo aggiungendo il Chilleri la frase manoscritta “Entro il31/3/06 acconto euro 100.000 altrimenti si mette tutto in vendita”, cuiappunto seguiva la firma, non disconosciuta, del Chilleri stesso.Conclusione corroborata, secondo la Corte distrettuale, dalla missiva delChilleri, indirizzata, come detto, al [OSCURATO:PERSONA], in data 24 febbraio 2007, concui il mittente si scusava per il ritardo nei pagamenti per la restituzione diquanto anticipato dal destinatario (importo, peraltro, più alto rispetto aquello del primo atto) “oltre quelli che dovevi versare per l’acquisto delNumero registro generale 28396/2022Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7974/2026Data pubblicazione 31/03/2026lotto C, come stabilito nel documento redatto dalla rag. [OSCURATO:PERSONA], da mesottoscritto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.Orbene, il sindacato circa la qualificazione di tali atti come aventi naturaconfessoria poteva essere affidato esclusivamente al difetto dimotivazione, ovviamente nei limiti in cui lo stesso può ancora esseresvolto in sede di legittimità, e cioè ove non sia possibile ricostruire l’iterlogico seguito dal giudice del merito, per cui la motivazione siainsussistente o meramente apparente o invincibilmente contradditoria,ovvero non fosse stato considerato un fatto storico decisivo.Assente tale ultimo profilo, anche ove si volesse individuare nel motivo lacritica circa l’assenza di motivazione, deve invece ritenersi che l’iter logicoseguito dal giudice d’appello nel ricostruire la natura confessoria degliscritti è comprensibile, completo e immune da vizi logici e giuridicirilevabili in questa sede.Infatti, la Corte fiorentina ha posto in luce che dal combinato dei duedocumenti si ricavava agevolmente come il Chilleri avesse avallato il fattoche il [OSCURATO:PERSONA] aveva anticipato l’importo a residuo contenuto nel riepilogodel 26 novembre oltre a quello attribuito dalle parti al lotto C, da scontarsisul dovuto a titolo di rimborso, valorizzando la sottoscrizione del riepilogo,con la promessa dell’acconto e quanto dichiarato espressamente nellamissiva del successivo febbraio 2007 a conferma del dovuto.Tanto assorbe le ulteriori doglianze, in particolare quella di violazionedell’art. 2697 cod. civ., poiché il giudice d’appello non ha affatto spostatol’onere della prova, ma ha coerentemente dedotto la prova stessa da unAlla luce di quanto precede, il motivo è per certi profili inammissibile, inquanto, pur denunciando la violazione delle norme suddette, in realtàtenta di sollecitare in questa sede una revisione dell’accertamento in fattosvolto dal giudice d’appello, e per il resto infondato, non sussistendoalcuna delle violazioni di legge ipotizzate.Numero registro generale 28396/2022Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7974/2026Data pubblicazione 31/03/20262. Col secondo motivo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e dell’art. 191 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.” avendo la Corte d’appello attribuitovalore di prova, ai fini della quantificazione del valore del compendioimmobiliare, alla perizia di parte convenuta (redatta dall’arch. Taddei)2.1. Il motivo è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1),cod. proc. civ., essendo sul punto la decisione assolutamente conformealla giurisprudenza di questa Corte.Infatti, il giudice del merito può porre a fondamento della propriadecisione una perizia stragiudiziale di parte, anche se contestata dallacontroparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione,convincimento del giudice (ex plurimis Cass. n. 25593/23).Quel che importa è che la scelta sia stata motivata, mentre lacontestazione non ostacola la scelta stessa, tanto più che a raffronto divera altra perizia di parte.Nella specie, la Corte territoriale ha motivato di preferire la perizia Taddei(per [OSCURATO:PERSONA]) in quanto essa si dava cura di riportare il valore dei beniall’aprile 2004, epoca più prossima a quella in rilievo rispetto a quantofatto dall’altro perito, e perché la perizia stessa non aveva trovatocontestazioni, a differenza di quella proposta dal tecnico del Chilleri, e poiperché aveva considerato lo stato di degrado e gli oneri tributari.Non assume rilievo, infine, il precedente, asseritamente (dalle difese delricorrente) contrario alla valorizzazione della perizia di parte (Cass. n.16552/15), dal momento che in quell’arresto questa Corte non ha affattocontraddetto l’orientamento sopra riportato, ma ha semplicementestatuito che il giudice nella motivazione non è tenuto a confutare gli esitidella perizia di parte ove intenda aderire alle conclusioni, difformi daquelli, del consulente d’ufficio.Numero registro generale 28396/2022Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 7974/2026Data pubblicazione 31/03/20263. In definitiva il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capoal ricorrente soccombente.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare, in capo al ricorrente,l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese di lite che liquida per ciascuno dei controricorrenti in euro3.200, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 per centodell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad euro 200,00 peresborsi.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare, in capo al ricorrente,l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il12 febbraio 2026.Il Presidente
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