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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 34876/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 25 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto l'istanza di affidamento terapeutico e dichiarato inammissibili quella di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le due istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare in considerazione del fine pena, e rigettato quella di affidamento terapeutico in ragione della certificazione risalente, della proposta lavorativa per pochi mesi, della mancata consapevolezza critica in ordine ai reati commessi.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce la non correttezza del calcolo del fine pena contenuto nella ordinanza, e comunque l'avvenuto inizio di percorso critico, e l'esistenza di domicilio idoneo.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con nota di conclusioni scritte il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

L'unico cumulativo motivo di ricorso è strutturato in due parti.

Nella prima contesta le conclusioni cui è giunto il tribunale in punto di inammissibilità della istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare.

Secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe calcolato non correttamente il fine pena, perché non ha inserito nel calcolo la liberazione anticipata per tre semestri nonché un'ulteriore riduzione della pena in forza della norma speciale dell'art. 35-ter ord. pen., riduzioni della pena che, però, lo stesso ricorrente riferisce di avere soltanto chiesto con separate istanze (seconda pagina del ricorso), ma non di avere ottenuto.

La liberazione anticipata e la riduzione pena ex art. 35-ter sono provvedimenti che non conseguono in automatico all'istanza ma sono emessi all'esito di articolata istruttoria svolta dall'autorità giudiziaria, che deve valutarne l'esistenza dei presupposti, pertanto, il Tribunale correttamente non ha inserito tali benefici, soltanto auspicati ma non ancora riconosciuti, nel calcolo dell'ammissibilità o meno dell'istanza di misura alternativa.

Nella seconda parte del motivo il condannato contesta la motivazione del rigetto dell'istanza di affidamento terapeutico.

Sul punto va osservato che il Tribunale ha motivato il rigetto con la insufficienza della relazione del Ser.D. e della relazione di sintesi in atti nel tratteggiare un compiuto profilo psicologico del condannato, anche in relazione ai reati per cui lo stesso è in espiazione pena, che sono anche usura ed estorsione, quindi reati piuttosto caratterizzati, diversi da quelli commessi solitamente dalle persone con dipendenze da stupefacenti, e che avrebbero richiesto senz'altro un approfondimento individualizzato sulla persona del condannato, che il Tribunale non ha rinvenuto negli atti messi a sua disposizione.

Per censurare la logicità della motivazione il ricorso, in realtà, deduce elementi che, a suo giudizio, avrebbero avuto un carattere di decisività ai fini dell'accoglimento di tale istanza (le avvenute ammissioni del fatto, l'avvenuta adesione al patto di responsabilità, l'aver tenuto un comportamento corretto con i compagni di detenzione), ovvero elementi di valutazione non illogicamente ritenuti subvalenti rispetto a quelli sopra enunciati su cui il Tribunale ha costruito la decisione di rigetto.

In definitiva, il Tribunale, valutando gli elementi complessivamente a sua disposizione, ha effettuato con motivazione sintetica quella "complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale" (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293; conformi Sez. 1, Sentenza n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, Sentenza n. 53761 del 22/09/ 2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, Sentenza n. 11575 del 05/02/ 2013, Sansonna, Rv. 255158,) che gli impone la norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e le deduzioni contenute in ricorso non introducono elementi di illogicità della decisione, ma sono rivalutative del merito della decisione e non possono trovare spazio nel sindacato di legittimità.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto l'istanza di affidamento terapeutico e dichiarato inammissibili quella di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le due istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare in considerazione del fine pena, e rigettato quella di affidamento terapeutico in ragione della certificazione risalente, della proposta lavorativa per pochi mesi, della mancata consapevolezza critica in ordine ai reati commessi. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce la non correttezza del calcolo del fine pena contenuto nella ordinanza, e comunque l'avvenuto inizio di percorso critico, e l'esistenza di domicilio idoneo. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Con nota di conclusioni scritte il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. L'unico cumulativo motivo di ricorso è strutturato in due parti. Nella prima contesta le conclusioni cui è giunto il tribunale in punto di inammissibilità della istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare. Secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe calcolato non correttamente il fine pena, perché non ha inserito nel calcolo la liberazione anticipata per tre semestri nonché un'ulteriore riduzione della pena in forza della norma speciale dell'art. 35-ter ord. pen., riduzioni della pena che, però, lo stesso ricorrente riferisce di avere soltanto chiesto con separate istanze (seconda pagina del ricorso), ma non di avere ottenuto. La liberazione anticipata e la riduzione pena ex art. 35-ter sono provvedimenti che non conseguono in automatico all'istanza ma sono emessi all'esito di articolata istruttoria svolta dall'autorità giudiziaria, che deve valutarne l'esistenza dei presupposti, pertanto, il Tribunale correttamente non ha inserito tali benefici, soltanto auspicati ma non ancora riconosciuti, nel calcolo dell'ammissibilità o meno dell'istanza di misura alternativa. Nella seconda parte del motivo il condannato contesta la motivazione del rigetto dell'istanza di affidamento terapeutico. Sul punto va osservato che il Tribunale ha motivato il rigetto con la insufficienza della relazione del Ser.D. e della relazione di sintesi in atti nel tratteggiare un compiuto profilo psicologico del condannato, anche in relazione ai reati per cui lo stesso è in espiazione pena, che sono anche usura ed estorsione, quindi reati piuttosto caratterizzati, diversi da quelli commessi solitamente dalle persone con dipendenze da stupefacenti, e che avrebbero richiesto senz'altro un approfondimento individualizzato sulla persona del condannato, che il Tribunale non ha rinvenuto negli atti messi a sua disposizione. Per censurare la logicità della motivazione il ricorso, in realtà, deduce elementi che, a suo giudizio, avrebbero avuto un carattere di decisività ai fini dell'accoglimento di tale istanza (le avvenute ammissioni del fatto, l'avvenuta adesione al patto di responsabilità, l'aver tenuto un comportamento corretto con i compagni di detenzione), ovvero elementi di valutazione non illogicamente ritenuti subvalenti rispetto a quelli sopra enunciati su cui il Tribunale ha costruito la decisione di rigetto. In definitiva, il Tribunale, valutando gli elementi complessivamente a sua disposizione, ha effettuato con motivazione sintetica quella "complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale" (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293; conformi Sez. 1, Sentenza n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, Sentenza n. 53761 del 22/09/ 2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, Sentenza n. 11575 del 05/02/ 2013, Sansonna, Rv. 255158,) che gli impone la norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e le deduzioni contenute in ricorso non introducono elementi di illogicità della decisione, ma sono rivalutative del merito della decisione e non possono trovare spazio nel sindacato di legittimità. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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