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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16185/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 5734-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5899/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 05/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Relatore dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta esercente attività di demolizione edifici e sistemazione del terreno, proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta avverso l'avviso di accertamento notificato in data 20/3/2017, con il quale, determinandosi il maggior reddito della contribuente per il disconoscimento di alcuni costi non documentati, veniva recuperata la maggiore imposta Irpef, Irap ed Iva per l'anno 2012.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso 3.Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello principale rilevando che l'Amministrazione pubblica, in violazione dei precetti di cui agli artt 12 e 10

I. 212/2000, pur avendo coinvolto la contribuente, aveva definito il procedimento amministrativo in senso negativo per quest'ultimo << senza attendere gli esiti del procedimento e rispettare il termine concesso per l'apporto partecipativo del contribuente »

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo.

La contribuente non ha svolto difese. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 05734 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- 1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 comma 7

I. 212/2000, si sostiene che la CTR abbia errato nel sanzionare con l'invalidità impositivo per la mancata attivazione del contraddittorio non richiesto dalla legge per gli accertamenti «a tavolino». 2 II motivo è fondato. 2.1 E' pacifico che, nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria ha espletato un accertamento, avente ad oggetto tributi [OSCURATO:PERSONA] e Iva, c.d. a tavolino, senza procedere ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio dell'attività commerciale e richiedendo al contribuente la consegna della documentazione. 2.2 Secondo il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale formatasi in materia di tributi non armonizzati « Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto» (Cass.S.U. n. 24823/2015 Cass 2192/2018, 6219/2018) 2.3 Si è, inoltre, precisato (Cass.

S.U. n. 24823/2015) che la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non è fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione fiscale; che deve essere attivato esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, Ric. 2020 n. 05734 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -3- indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali ciò per la peculiarità di tali verifiche, caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell'Amministrazione finanziaria nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, peculiarità che giustifica quale controbilanciamento, il contraddittorio.

Nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1, (coniugato con la circostanza che l'intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. 2.4 Non sussisteva, quindi, alcun obbligo di contraddittorio relativamente alla parte di accertamento che riguarda i tributi Ires e Irap. 2.5 Ai fini Iva, che è tributo armonizzato, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che << in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da Ric. 2020 n. 05734 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -4- configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto ». (Cass S.U. n. 24823/2015, 2192/2018 e 6219/2018). 2.6 Nella fattispecie in esame non risulta che la contribuente abbia allegato o fornito elementi che dimostrassero un diverso esito del procedimento accertativo per effetto dell'attivazione del contraddittorio. 2.7 La CTR, pur riconoscendo l'insussistenza dell'obbligo della instaurazione del contraddittorio, ha tuttavia affermato che l'Ufficio, una volta coinvolto il contribuente con la richiesta di invio della documentazione, avrebbe dovuto attendere lo spirare del termine concesso al contribuente per articolare le sua attività difensive. 2.8 L'assunto non è condivisibile in quanto dall'invio dell'atto al contribuente che, come risulta dall'esame del documento integralmente trascritto nel ricorso, era una richiesta di trasmissione di documentazione, non discende alcun obbligo per l'Ufficio di «coltivare» il contraddittorio ed emettere l'avviso di accertamento successivamente alla scadenza dei termini concessi per il deposito della documentazione. 2.9 Devesi inoltre rilevare che tale richiesta è rimasta completamente inevasa sicchè, in concreto, nessuna lesione del diritto alla difesa può predicarsi. 2.10 E' principio giurisprudenziale consolidato, cui questo Collegio intende prestare adesione, quello per cui l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente, ex art. 12, comma 7

I. 212 del 2000, è valido, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una Ric. 2020 n. 05734 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -5- lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto (cfr. 3583/2016,8378/2017 e 1778/2019) 4 Il ricorso va, quindi, accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento.

PQM La Corte; accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizion e anche in ordine alla spese del presente procedimento.

Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 marz? 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 5734-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5899/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 05/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Relatore dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta esercente attività di demolizione edifici e sistemazione del terreno, proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta avverso l'avviso di accertamento notificato in data 20/3/2017, con il quale, determinandosi il maggior reddito della contribuente per il disconoscimento di alcuni costi non documentati, veniva recuperata la maggiore imposta Irpef, Irap ed Iva per l'anno 2012. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso 3.Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello principale rilevando che l'Amministrazione pubblica, in violazione dei precetti di cui agli artt 12 e 10 I. 212/2000, pur avendo coinvolto la contribuente, aveva definito il procedimento amministrativo in senso negativo per quest'ultimo << senza attendere gli esiti del procedimento e rispettare il termine concesso per l'apporto partecipativo del contribuente » 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. La contribuente non ha svolto difese. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 05734 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- 1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 comma 7 I. 212/2000, si sostiene che la CTR abbia errato nel sanzionare con l'invalidità impositivo per la mancata attivazione del contraddittorio non richiesto dalla legge per gli accertamenti «a tavolino». 2 II motivo è fondato. 2.1 E' pacifico che, nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria ha espletato un accertamento, avente ad oggetto tributi [OSCURATO:PERSONA] e Iva, c.d. a tavolino, senza procedere ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio dell'attività commerciale e richiedendo al contribuente la consegna della documentazione. 2.2 Secondo il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale formatasi in materia di tributi non armonizzati « Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto» (Cass.S.U. n. 24823/2015 Cass 2192/2018, 6219/2018) 2.3 Si è, inoltre, precisato (Cass. S.U. n. 24823/2015) che la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non è fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione fiscale; che deve essere attivato esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, Ric. 2020 n. 05734 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali ciò per la peculiarità di tali verifiche, caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell'Amministrazione finanziaria nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, peculiarità che giustifica quale controbilanciamento, il contraddittorio. Nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1, (coniugato con la circostanza che l'intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. 2.4 Non sussisteva, quindi, alcun obbligo di contraddittorio relativamente alla parte di accertamento che riguarda i tributi Ires e Irap. 2.5 Ai fini Iva, che è tributo armonizzato, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che << in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da Ric. 2020 n. 05734 sez. MT - ud. 08-03-2022 -4- configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto ». (Cass S.U. n. 24823/2015, 2192/2018 e 6219/2018). 2.6 Nella fattispecie in esame non risulta che la contribuente abbia allegato o fornito elementi che dimostrassero un diverso esito del procedimento accertativo per effetto dell'attivazione del contraddittorio. 2.7 La CTR, pur riconoscendo l'insussistenza dell'obbligo della instaurazione del contraddittorio, ha tuttavia affermato che l'Ufficio, una volta coinvolto il contribuente con la richiesta di invio della documentazione, avrebbe dovuto attendere lo spirare del termine concesso al contribuente per articolare le sua attività difensive. 2.8 L'assunto non è condivisibile in quanto dall'invio dell'atto al contribuente che, come risulta dall'esame del documento integralmente trascritto nel ricorso, era una richiesta di trasmissione di documentazione, non discende alcun obbligo per l'Ufficio di «coltivare» il contraddittorio ed emettere l'avviso di accertamento successivamente alla scadenza dei termini concessi per il deposito della documentazione. 2.9 Devesi inoltre rilevare che tale richiesta è rimasta completamente inevasa sicchè, in concreto, nessuna lesione del diritto alla difesa può predicarsi. 2.10 E' principio giurisprudenziale consolidato, cui questo Collegio intende prestare adesione, quello per cui l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente, ex art. 12, comma 7 I. 212 del 2000, è valido, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una Ric. 2020 n. 05734 sez. MT - ud. 08-03-2022 -5- lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto (cfr. 3583/2016,8378/2017 e 1778/2019) 4 Il ricorso va, quindi, accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento. PQM La Corte; accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizion e anche in ordine alla spese del presente procedimento. Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 marz? 2022
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