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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 37673/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da brio [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Morrone del Sannio avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Campobasso. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Campobasso, con il provvedimento in epigrafe, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione dei giudici del Tribunale collegiale di Campobasso - Dott.ri Casiello, Scarlato e D'Onofrio - avanzata ai sensi dell'art. 37 lett. b) cod. proc. pen. sul rilievo che gli stessi giudici, con ordinanza del 21 aprile 2021, avrebbero indebitamente anticipato il proprio convincimento di merito sull'imputazione, affermando che "nessuna attività istruttoria sarebbe stata ancora esperibile giacché il provvedimento 9/12/2020 di chiusura dell'istruzione doveva essere inteso anche come implicito rigetto della richiesta di confronto" presentata dal P.M. all'udienza del 15 novembre 2018.

La Corte territoriale disattendeva la prospettazione difensiva, osservando che la citata ordinanza costituiva un mero atto endoprocessuale di tipo istruttorio non implicante alcun convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello di Campobasso, sottolineando come la citata ordinanza del Tribunale costituisse in realtà un'anomala e concreta violazione del diritto alla prova e del diritto di difesa dell'imputato, così anticipando il giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Dalla lettura della ordinanza impugnata se ne evince la coerenza dell'apparato argomentativo con i principi di diritto ripetutamente applicati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di una sequenza procedinnentale necessaria e funzionale alla decisione - come, nella specie, quella di tipo istruttorio -, non costituisce affatto "indebita" manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., non potendo configurarsi alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale.

Si è in particolare affermato, in un'analoga fattispecie di rigetto di istanza istruttoria, che è inammissibile la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione di quest'ultimo e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo (Sez. 3, n. 4776 del 12/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280692).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]—,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da brio [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Morrone del Sannio avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Campobasso. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Campobasso, con il provvedimento in epigrafe, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione dei giudici del Tribunale collegiale di Campobasso - Dott.ri Casiello, Scarlato e D'Onofrio - avanzata ai sensi dell'art. 37 lett. b) cod. proc. pen. sul rilievo che gli stessi giudici, con ordinanza del 21 aprile 2021, avrebbero indebitamente anticipato il proprio convincimento di merito sull'imputazione, affermando che "nessuna attività istruttoria sarebbe stata ancora esperibile giacché il provvedimento 9/12/2020 di chiusura dell'istruzione doveva essere inteso anche come implicito rigetto della richiesta di confronto" presentata dal P.M. all'udienza del 15 novembre 2018. La Corte territoriale disattendeva la prospettazione difensiva, osservando che la citata ordinanza costituiva un mero atto endoprocessuale di tipo istruttorio non implicante alcun convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello di Campobasso, sottolineando come la citata ordinanza del Tribunale costituisse in realtà un'anomala e concreta violazione del diritto alla prova e del diritto di difesa dell'imputato, così anticipando il giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Dalla lettura della ordinanza impugnata se ne evince la coerenza dell'apparato argomentativo con i principi di diritto ripetutamente applicati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di una sequenza procedinnentale necessaria e funzionale alla decisione - come, nella specie, quella di tipo istruttorio -, non costituisce affatto "indebita" manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., non potendo configurarsi alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale. Si è in particolare affermato, in un'analoga fattispecie di rigetto di istanza istruttoria, che è inammissibile la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione di quest'ultimo e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo (Sez. 3, n. 4776 del 12/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280692). 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]—,
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