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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12259/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 14 febbraio 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 7 dicembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile di più reati di cessione e di detenzione illecita di droga, sia leggera che pesante (art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatti commessi tra gennaio e giugno 2021, in conseguenza condannandolo, riconosciute le attenuanti generiche e stimate le stesse equivalenti alla recidiva, con l'aumento per la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: in relazione al mancato riconoscimento nel caso di specie dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del • 1990; ed in relazione alla omessa esclusione della contestata recidiva. 3.11 ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici anche quanto ai due temi, posti nel ricorso, della corretta qualificazione giuridica dei fatti e del riconoscimento e dell'applicazione della recidiva.

Entrambe le doglianze risultano, comunque, meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con idonea e non illogica motivazione da parte dei giudici di merito, fondata: sulla pluralità di sostanze "trattate", sulla quantità rilevante, indice di contatti con canali importanti di rifornimento, e sull'ampio arco temporale di azione, quanto al primo tema (v. p. 4 della sentenza impugnata); e sulla pluralità di sentenze di condanna riportate dall'imputato, senza che si sia verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (come spiegato analiticamente alle pp. 4-5 della sentenza impugnata). 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 14 febbraio 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 7 dicembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile di più reati di cessione e di detenzione illecita di droga, sia leggera che pesante (art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatti commessi tra gennaio e giugno 2021, in conseguenza condannandolo, riconosciute le attenuanti generiche e stimate le stesse equivalenti alla recidiva, con l'aumento per la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: in relazione al mancato riconoscimento nel caso di specie dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del • 1990; ed in relazione alla omessa esclusione della contestata recidiva. 3.11 ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici anche quanto ai due temi, posti nel ricorso, della corretta qualificazione giuridica dei fatti e del riconoscimento e dell'applicazione della recidiva. Entrambe le doglianze risultano, comunque, meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con idonea e non illogica motivazione da parte dei giudici di merito, fondata: sulla pluralità di sostanze "trattate", sulla quantità rilevante, indice di contatti con canali importanti di rifornimento, e sull'ampio arco temporale di azione, quanto al primo tema (v. p. 4 della sentenza impugnata); e sulla pluralità di sentenze di condanna riportate dall'imputato, senza che si sia verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (come spiegato analiticamente alle pp. 4-5 della sentenza impugnata). 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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