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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:305
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0093

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 23 aprile 2020 ( 1 ) Causa C‑93/19 P [OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna (SEAE) contro

[OSCURATO:PERSONA]

«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Normativa in materia di pubblico impiego – [OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna – Posto di capo delegazione dell’Unione europea in Etiopia – Principio di rotazione – Domanda di proroga dell’assegnazione – Rigetto – Parità di genere – Obbligo di prendere in considerazione le questioni di genere – Annullamento di decisioni discrezionali dell’amministrazione – Esclusione di questioni di cui si sarebbe dovuto tener conto nella decisione discrezionale – Questioni da prendere necessariamente in considerazione»

I. Introduzione

1. Ci si chiede se il datore di lavoro di una funzionaria dell’Unione Europea possa escludere a priori considerazioni relative al genere dalla decisione vertente sulla proroga della sua assegnazione, vale a dire sul suo mantenimento in un determinato posto.

2. Tale questione si pone nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna (in prosieguo: il «SEAE») e una delle sue funzionarie, la quale ha chiesto la proroga della sua assegnazione ad un posto dirigenziale, segnatamente il posto di capo delegazione dell’Unione europea in Etiopia.

Nel respingere la relativa domanda, il SEAE ha ritenuto che si dovesse tener conto esclusivamente degli interessi del servizio e che il genere non potesse avere alcun ruolo in detta decisione.

3. Per contro, nella sentenza del 27 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/SEAE (T‑315/17, EU:2018:842) (in prosieguo: «la sentenza impugnata»), il Tribunale ha ritenuto che la parità di genere costituisca un elemento essenziale di cui tener conto in tutte le decisioni adottate sulla base dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari.

Per tale motivo ha annullato la decisione impugnata.

4. In un’epoca in cui la nozione di «gender mainstreaming» è sulla bocca di tutti ( 2 ), la Corte sarà quindi chiamata a stabilire, per la prima volta, la dimensione giuridica assunta dalla parità di genere nelle decisioni dell’Unione in materia di personale e le eventuali conseguenze che se ne debbano trarre.

5. Secondo il SEAE, l’obbligo di tener conto delle questioni di genere equivarrebbe, infatti, nel caso di specie, a costringerlo a prorogare l’assegnazione della funzionaria interessata.

Tuttavia, non esiste un fondamento giuridico direttamente applicabile per tale «discriminazione positiva».

In ogni caso, il Tribunale non avrebbe però dovuto annullare la decisione per il solo motivo che il SEAE non aveva tenuto conto al riguardo delle considerazioni relative al genere.

II. Contesto normativo

6. [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea è stato introdotto dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione ( 3 ).

7. Il considerando 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità ( 4 ) recita come segue: «È importante vegliare al rispetto del principio della non discriminazione sancito dal trattato CE e, di conseguenza, proseguire l’ulteriore sviluppo della politica del personale nel senso della garanzia di pari opportunità per tutti, indipendentemente da sesso, abilità fisica, età, identità razziale o etnica, orientamento sessuale e stato civile».

8. L’articolo 1 ter dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 ( 5 ) (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), sancisce che detto regolamento trova applicazione ai funzionari del SEAE.

9. L’articolo 1 quinquies dello [OSCURATO:PERSONA] così dispone: «1.

Nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale. (…)

2. Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell’attuazione di tutti gli aspetti del presente statuto, il principio della parità di trattamento non osta a che l’Agenzia mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

3. Le autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni definiscono, di comune accordo, previo parere del comitato dello statuto, i provvedimenti e le azioni destinate a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dal presente statuto, e adottano i provvedimenti del caso, in particolare per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto. (…)

6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale (...)».

III. Fatti della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale

10. Ai fini del presente procedimento d’impugnazione, i fatti della controversia e il procedimento dinanzi al Tribunale possono essere sintetizzati come segue.

11. La resistente è funzionaria del SEAE.

Il 1 o settembre 2013, ella è stata nominata capo delegazione dell’Unione europea in Etiopia, per un periodo di quattro anni.

12. Il 15 aprile 2016 la resistente chiedeva una proroga di un anno della sua assegnazione fino al 1 o settembre 2018, sostenendo che ella intendeva mettere a frutto la sua esperienza per un quinto anno prima di andare in pensione il 1 o settembre 2018.

13. Con decisione del 30 giugno 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), l’autorità che ha il potere di nomina del SEAE ha respinto la domanda, specificando che «al fine di garantire una rotazione regolare dei capi delegazione, è stata in generale applicata una chiara politica di mobilità dopo un periodo massimo di quattro anni di permanenza nel posto».

14. La resistente ha anzitutto presentato un reclamo diretto contro tale decisione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] e, a seguito del rigetto di tale reclamo, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale.

15. In particolare, ella ha sostenuto che una proroga della sua assegnazione fosse nell’interesse del servizio e che la sua partenza avrebbe determinato una discontinuità del servizio sul piano della gestione garantita dal SEAE.

Inoltre, la sua proroga nel posto di capo delegazione, in quanto donna di grado AD 14, avrebbe costituito una misura di discriminazione positiva esemplare.

16. Il SEAE ha invece sostenuto, sia nel procedimento di reclamo sia dinanzi al Tribunale, che una proroga non fosse nell’interesse del servizio.

Inoltre, in mancanza di un obbligo in tal senso, non potrebbe tenersi conto della sua qualità di donna per decidere la proroga richiesta, proroga che dev’essere esclusivamente motivata dall’interesse del servizio.

17. Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva il ricorso proposto dalla ricorrente in primo grado, attualmente resistente, nella parte in cui ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata.

18. È vero che, secondo il Tribunale, la resistente non avrebbe dimostrato che la valutazione dell’interesse del servizio operata dal SEAE fosse manifestamente erronea ( 6 ).

Inoltre, il SEAE poteva ritenere, senza commettere alcun errore manifesto di valutazione, che la continuità del servizio potesse essere garantita anche dal mantenimento del capo delegazione aggiunto ( 7 ).

Tuttavia, escludendo la parità di genere dalle considerazioni che hanno accompagnato l’adozione della decisione vertente sulla domanda di proroga presentata dalla ricorrente, mentre tale dimensione presenterebbe un carattere essenziale agli occhi del legislatore statutario, il SEAE avrebbe violato l’articolo 1 quinquies, paragrafi 2 e 3, dello [OSCURATO:PERSONA] ( 8 ).

A tal riguardo, il Tribunale rilevava che il SEAE aveva sottolineato, sia nelle osservazioni scritte sia nell’udienza dinanzi allo stesso Tribunale, che non vi fosse alcuna connessione tra la politica di pari opportunità e la politica di mobilità e che le domande di proroga erano trattate indipendentemente dalla questione se il richiedente fosse un uomo o una donna ( 9 ).

19. Dato che il dispositivo della decisione impugnata avrebbe potuto essere diverso se la parità di genere non fosse stata subito esclusa, per principio, dalla valutazione operata dal SEAE, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata ( 10 ).

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

20. Con la sua impugnazione del 6 febbraio 2019, pervenuta alla Corte l’8 febbraio 2019, il SEAE chiede – di annullare la sentenza del Tribunale del 27 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/SEAE ( T‑315/17 , EU:T:2018:842 ); – di respingere il ricorso dinanzi al Tribunale, e – di condannare la resistente alle spese.

21. La resistente non si è costituita nel procedimento d’impugnazione.

V. Valutazione giuridica

22. Il fatto che la resistente sia contumace non ha implicazioni negative.

Infatti, oggetto del procedimento d’impugnazione è soltanto la questione volta a stabilire se gli errori di diritto contestati giustifichino l’annullamento della sentenza impugnata.

A tale questione occorre fornire una risposta obiettiva, indipendentemente dalle richieste della controparte.

23. Con il suo unico motivo, il SEAE lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel fondare la sua sentenza su una violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA].

24. Secondo il SEAE, il Tribunale, ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, parte «chiaramente» dal presupposto che l’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] contempla un principio di promozione delle donne direttamente applicabile, il quale obbligherebbe tale organismo ad adottare una decisione a favore della richiedente.

Ciò integrerebbe un errore di diritto, in quanto l’autorità che ha il potere di nomina sarebbe tenuta ad adottare determinate misure «di discriminazione positiva» solo nel caso in cui avesse adottato corrispondenti disposizioni su tali misure ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA].

25. La stessa formulazione del motivo di impugnazione conferma il suo fondamento su una determinata interpretazione della sentenza da parte del SEAE.

Per tale motivo, è necessario considerare i passaggi decisivi della sentenza impugnata conformemente al loro preciso tenore letterale.

26. Ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «nell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], il legislatore non si [è] limita[to], ad annunciare l’adozione di provvedimenti da parte delle istituzioni.

Esso dichiara altresì, senza che tale dichiarazione sia accompagnata da un qualunque termine o da una qualunque condizione, e senza che essa sia subordinata all’adozione di qualche provvedimento, che la parità di genere costituisce una dimensione “essenziale” di cui tener conto in “tutti” gli aspetti che attuano lo [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che, escludendo la parità di genere dalle considerazioni che hanno accompagnato l’adozione della decisione vertente sulla domanda di proroga presentata dalla ricorrente, mentre tale dimensione presenta un carattere essenziale agli occhi del legislatore statutario, il SEAE ha violato le disposizioni statutarie citate dalla ricorrente».

27. Sulla base di tale errore di diritto, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata, in quanto il suo dispositivo «avrebbe potuto essere diverso se la parità di genere non fosse stata subito esclusa, per principio, dalla valutazione operata dal SEAE, mentre le decisioni vertenti sull’organizzazione dei suoi servizi devono essere inserite nel contesto normativo stabilito dallo [OSCURATO:PERSONA]» ( 11 ).

28. L’impugnazione del SEAE si basa quindi ictu oculi su un’interpretazione erronea della sentenza impugnata.

Infatti, dai passaggi impugnati risulta unicamente che il Tribunale ha ritenuto che sussistesse una violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] in quanto il SEAE aveva escluso a priori dalla sua decisione le considerazioni relative al genere.

Secondo il Tribunale, ciò giustifica di per sé l’annullamento della decisione impugnata.

29. Contrariamente a quanto ritenuto dal SEAE, il Tribunale non ha affermato che quest’ultimo sarebbe stato tenuto ad adottare una decisione necessariamente favorevole alla resistente.

30. È nondimeno necessario esaminare in primo luogo se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel decidere che dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] risulta che l’autorità che ha il potere di nomina deve in ogni caso tener conto delle considerazioni relative al genere al momento di decidere sulla proroga dell’assegnazione di servizio richiesta da una funzionaria (al riguardo v. sub A.)

31. In secondo luogo, occorre poi esaminare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che la decisione del SEAE avrebbe potuto essere diversa laddove si fosse tenuto conto di tali questioni, e dovesse quindi essere annullata.

Pertanto, esaminerò anche la questione se il Tribunale abbia implicitamente ritenuto, a tal riguardo, che il SEAE sarebbe stato tenuto a pronunciarsi a favore di una proroga dell’assegnazione della resistente a titolo di misura «di discriminazione positiva» (al riguardo v. sub B.).

A. Sull’obbligo generale di tener conto delle considerazioni relative al genere nelle decisioni relative al personale delle istituzioni dell’Unione

32. Secondo il SEAE, la prima frase del paragrafo 2, dell’articolo 1 quinquies dello [OSCURATO:PERSONA], che prevede che la «completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa (…) costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell’attuazione di tutti gli aspetti dello statuto», non implica l’obbligo generale per le autorità che hanno il potere di nomina di tenere conto proprio di detti fattori in tutte le decisioni da adottare.

La prima parte di frase di detta disposizione dovrebbe piuttosto essere letta congiuntamente alla seconda, la quale consente alle autorità che hanno il potere di nomina di adottare vantaggi specifici per il sesso svantaggiato.

In altre parole, la prima parte di tale disposizione non ha un significato autonomo, ma si riferisce esclusivamente al potere di adottare misure «di discriminazione positiva».

33. Il Tribunale ritiene che l’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] contenga due disposizioni da considerarsi distinte.

A tal proposito, al punto 84 della sentenza impugnata, esso ha affermato che da tale disposizione risulta che, da un lato, la parità tra i sessi è un elemento essenziale per l’attuazione dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari di cui tener conto nell’attuazione di «tutti» gli aspetti.

D’altro canto, tale disposizione consentirebbe alle istituzioni di adottare misure dirette a compensare la scarsa rappresentanza delle donne in talune funzioni.

34. Alla luce della genesi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare tali misure esiste già dalla modifica dello [OSCURATO:PERSONA] con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 781/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998 ( 12 ), mentre l’aggiunta secondo la quale la parità tra uomini e donne nella vita lavorativa «costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell’attuazione di tutti gli aspetti dello [OSCURATO:PERSONA]» è stata introdotta solo dal regolamento n. 723/2004.

Se ne può desumere che tale aggiunta abbia effettivamente un significato autonomo.

35. In tale contesto, dal considerando 7 del regolamento da ultimo menzionato si evince che l’obiettivo della modifica era di assicurare il rispetto del principio della non discriminazione sancito dal diritto primario e, in particolare, di garantire pari opportunità per tutti, indipendentemente dal sesso.

36. L’uguaglianza e la parità di genere sono obiettivi centrali dell’Unione, che in linea di principio hanno ripercussioni in tutti i settori della politica e del lavoro.

Ciò è dimostrato dal fatto che essi sono sanciti da disposizioni a carattere trasversale come l’articolo 2 TUE, l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, TUE e l’articolo 8 [OSCURATO:PERSONA].

37. Il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso è pertanto solo un aspetto della politica dell’Unione in materia di parità.

Per quanto riguarda il settore del lavoro e dell’occupazione, già il [OSCURATO:PERSONA] CEE contemplava all’articolo 119 un siffatto principio di non discriminazione in materia di retribuzione, ora sancito dall’articolo 157 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Amsterdam ha aggiunto un quarto paragrafo all’attuale articolo 157 [OSCURATO:PERSONA], il quale consente agli Stati membri anche di adottare misure «di discriminazione positiva».

38. Tuttavia, oltre al mero principio di non discriminazione, da un lato, e alla concessione di determinati vantaggi, dall’altro, una piena garanzia delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini richiede anche l’integrazione delle considerazioni relative al genere nel complesso delle politiche e azioni dell’Unione ( 13 ).

Un siffatto obbligo tiene conto della natura della parità di genere quale compito trasversale dell’Unione.

39. Il fatto che una piena garanzia dell’uguaglianza di genere includa anche l’aspetto da ultimo menzionato è corroborato anche dalle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), la quale, ai sensi del suo articolo 51, paragrafo 1, si applica a tutte le istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

40. Oltre al principio di non discriminazione fondata sul sesso, sancito dall’articolo 21 della Carta, il successivo articolo 23, paragrafo 2, consente l’adozione di misure «di discriminazione positiva».

Inoltre, l’articolo 23, paragrafo 1, della Carta stabilisce che la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, ma in particolare in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione ( 14 ).

Le spiegazioni relative alla Carta precisano che tale disposizione fa riferimento all’articolo 8 del [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale nelle sue azioni l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra i sessi.

41. Certo, ci possono essere decisioni dell’Unione che non richiedono di tener conto di tali obiettivi.

Ciò è dovuto al fatto che le istituzioni dell’Unione non sono obbligate a prendere in considerazione nelle loro decisioni aspetti che appaiano manifestamente fuori luogo, privi di significato o chiaramente secondari ai fini della decisione ( 15 ).

Non si può tuttavia ritenere che le considerazioni relative al genere siano prive di significato in relazione alle decisioni della gestione del personale, poiché la parità di genere svolge un ruolo centrale proprio in materia di lavoro e occupazione.

42. Di conseguenza, l’articolo 1 quinquies dello [OSCURATO:PERSONA] si limita a codificare quanto risulta specificamente dagli articoli 21 e 23 della Carta con riguardo alla prassi decisionale delle autorità che hanno il potere di nomina: l’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] contempla, in primo luogo, il principio di non discriminazione fondata sul sesso.

Quindi la prima parte del paragrafo 2 stabilisce l’obbligo di tener conto della parità nell’attuazione di tutti gli aspetti dello [OSCURATO:PERSONA] e, infine, la seconda parte del paragrafo 2 consente la concessione di vantaggi specifici per il sesso sottorappresentato.

43. Inoltre, come correttamente affermato dal Tribunale al punto 93 della sentenza impugnata, l’obbligo di tener conto della parità di genere di cui all’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] non è soggetto ad alcun termine o condizione.

Inoltre, in considerazione della formulazione onnicomprensiva di tale disposizione, non può ritenersi che talune decisioni della gestione del personale, come quelle relative alla proroga dell’assegnazione, ne debbano essere escluse.

44. Ciò è conforme alla natura di diritto soggettivo dell’articolo 23, paragrafo 1, della Carta.

Infatti, l’«assicurare» la parità tra donne e uomini in tutti i campi non richiede ulteriori misure di attuazione, a differenza della previsione dei vantaggi specifici di cui al successivo paragrafo

2. Pertanto, esso non può essere considerato un mero principio ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 5, della Carta, che necessiterebbe di previa attuazione.

In tale contesto, va notato che la Corte ha riconosciuto già da tempo il carattere di diritto fondamentale (azionabile) alla parità di trattamento tra donne e uomini ( 16 ).

45. La tesi del SEAE, secondo la quale l’autorità che ha il potere di nomina non è obbligata a tener conto delle questioni di genere nelle decisioni individuali come quella impugnata nel presente caso ( 17 ), non appare pertanto sostenibile alla luce di quanto precede e della chiara formulazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA].

B. Sulle conseguenze giuridiche della mancata presa in considerazione delle questioni di genere nel caso di specie

46. Il motivo d’impugnazione dedotto dal SEAE si spinge tuttavia oltre.

A suo avviso, il Tribunale non si è limitato, in realtà, ad affermare che l’autorità che ha il potere di nomina debba tener conto delle questioni di genere nella decisione sulla proroga dell’assegnazione di un funzionario.

Esso avrebbe piuttosto implicitamente stabilito che il SEAE era obbligato, sulla base dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], a prorogare l’assegnazione della resistente nel suo posto come misura «di discriminazione positiva».

In ogni caso, però, il mancato rispetto dell’obbligo di tener conto delle questioni di genere non potrebbe giustificare l’annullamento della decisione impugnata, in quanto l’interesse del servizio alla rotazione sarebbe prevalente.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe contestato la valutazione dell’interesse del servizio operata dal SEAE.

47. A tal proposito, occorre anzitutto ribadire che nei punti 93 e 94 della sentenza impugnata ( 18 ) il Tribunale afferma che la violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] discende esclusivamente dalla totale mancanza di considerazioni relative al genere nel processo decisionale.

Il Tribunale non ha dichiarato in alcun passo della sentenza che la mancata adozione da parte del SEAE di misure specifiche a favore della resistente costituiva una violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA].

48. Tuttavia, il SEAE sembra trarre ulteriori elementi dal punto 97 della sentenza impugnata.

Ivi il tribunale ha stabilito che la decisione avrebbe potuto essere diversa se la parità di genere non fosse stata subito esclusa, per principio, dalla valutazione operata dal SEAE ( 19 ).

Il SEAE interpreta tale punto nel senso che il Tribunale abbia ritenuto che la decisione avrebbe dovuto essere diversa laddove si fosse tenuto conto di tali questioni.

Di conseguenza, il Tribunale avrebbe di fatto imposto al ricorrente di adottare una misura specifica, vale a dire la proroga dell’assegnazione della resistente, senza che tale obbligo derivasse dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA].

49. A tal riguardo, il SEAE adduce inoltre, nel procedimento d’impugnazione, una spiegazione dettagliata del motivo per cui la decisione nel caso di specie non sarebbe stata in effetti diversa, anche se si fosse tenuto conto delle questioni di genere.

Secondo il SEAE, ciò dimostrerebbe che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, al punto 97 della sentenza impugnata, che la decisione avrebbe potuto essere diversa e, sulla base di tale errore di diritto, ha erroneamente annullato la decisione impugnata.

50. Tuttavia, tale argomentazione trascura la natura e il funzionamento del controllo di legittimità delle decisioni discrezionali amministrative da parte dei giudici dell’Unione.

51. È riconosciuto un potere discrezionale all’amministrazione, in particolare in casi come quello in esame, nei quali la decisione richiede una valutazione e un bilanciamento di vari interessi ( 20 ).

Laddove l’amministrazione dispone di un siffatto potere nelle proprie decisioni, i giudici dell’Unione si limitano a verificare – come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 28 della sentenza impugnata – se l’esercizio di tale potere non sia viziato da errore manifesto, oppure se l’amministrazione non abbia palesemente travalicato i limiti del suo potere discrezionale ( 21 ).

In particolare, i giudici dell’Unione valutano se l’amministrazione abbia esaminato, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie ( 22 ).

52. Le ragioni della limitata possibilità di riesame di una siffatta decisione sono la separazione dei poteri e il principio dell’equilibrio istituzionale, che vieta al giudice di adottare la decisione al posto dell’autorità ( 23 ).

53. Tuttavia, laddove il Tribunale, a seguito di riesame, giunga alla conclusione che l’amministrazione ha commesso un errore, tale errore può, in linea di principio, determinare l’annullamento della decisione amministrativa solo laddove – come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 96 della sentenza impugnata – esso potesse influenzare il contenuto della decisione ( 24 ).

54. Stabilire se un errore possa aver influenzato il contenuto di una decisione è una questione di diritto.

Nell’esaminare tale questione, sono rilevanti la natura dell’errore e il carattere vincolato o discrezionale della decisione.

55. Nel caso di determinati errori di forma e procedurali, ad esempio, è logicamente escluso che essi incidano sul contenuto della decisione, ad esempio quando la decisione, con o senza l’errore, venga adottata esattamente sullo stesso fondamento ( 25 ).

56. Analogamente, nel caso di una decisione vincolata, è in linea di principio escluso che ulteriori considerazioni conducano a un risultato differente, in quanto l’autorità è tenuta comunque ad adottare la decisione prescritta qualora ricorrano le condizioni della fattispecie ( 26 ).

57. Al contrario, nel caso di una decisione discrezionale, in cui l’autorità deve valutare e ponderare interessi diversi, di norma non si può mai escludere che la decisione sarebbe stata differente se si fosse tenuto conto di un aspetto rilevante della decisione che l’autorità ha escluso a priori ( 27 ).

In caso contrario, infatti, il giudice si pronuncerebbe, in ultima analisi, sul merito della questione al posto dell’autorità, il che è però escluso dalla giurisprudenza ( 28 ).

58. Contrariamente a quanto congetturato dal SEAE, ciò non significa che la decisione dell’autorità a seguito di riesame debba necessariamente essere differente ( 29 ).

La decisione sul merito spetta infatti esclusivamente all’amministrazione.

Nel caso di specie, il SEAE avrebbe solo dovuto includere nella sua decisione discrezionale, oltre all’interesse del servizio ‑ il quale, del resto, secondo il Tribunale, è stato valutato senza alcun errore manifesto ‑ anche le pertinenti considerazioni relative al genere ( 30 ).

59. Pertanto, è ben possibile che, a seguito del riesame della sua domanda, la resistente ottenga una decisione sostanzialmente identica.

Tuttavia, ai fini dell’annullamento della decisione, l’unico elemento rilevante è che non possa escludersi, dato il carattere della decisione o la natura dell’errore, che l’errore abbia inciso sul contenuto della decisione ( 31 ).

60. Del resto, una decisione identica può essere adottata anche in caso di annullamento della decisione impugnata per violazione di una forma sostanziale.

Ciò non fa che confermare che i destinatari delle decisioni amministrative hanno diritto, entro certi limiti, a un’azione amministrativa in sé legittima – e, in particolare, a una decisione immune da errori di valutazione.

61. Da quanto precede risulta che, in una situazione come quella in esame, nella quale l’autorità che ha il potere di nomina del SEAE avrebbe dovuto valutare e ponderare vari interessi, il Tribunale poteva solo constatare che la decisione avrebbe potuto essere differente qualora fossero stati presi in considerazione tutti gli aspetti pertinenti.

In base alle summenzionate osservazioni, essi includono anche le considerazioni relative al genere ( 32 ).

62. Ove invece il Tribunale avesse dichiarato che la decisione non avrebbe potuto essere differente, si sarebbe innegabilmente sostituito all’autorità che ha il potere di nomina del SEAE.

Infatti, per addivenire a tale conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto esso stesso valutare le questioni di genere e compararle con l’interesse del servizio.

Tuttavia, al Tribunale è inibita una siffatta valutazione al posto dell’autorità ( 33 ).

63. Da tali considerazioni si evince che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel concludere, sulla base del fatto che il SEAE non abbia tenuto conto di un aspetto rilevante nella sua decisione discrezionale, che la decisione avrebbe potuto essere differente laddove si fosse tenuto conto di tale aspetto.

Di conseguenza, esso ha correttamente annullato la decisione impugnata.

VI. Conclusione

64. In conclusione, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue: 1) L’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/SEAE ( T‑315/17 , EU:T:2018:842 ), è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna è condannato alle spese dell’impugnazione. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Sulla nozione v. comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996 sulla integrazione della parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie, COM(96) 67 def., pag.

2. ( 3 ) GU 1968, L 56, pag. 1 . ( 4 ) GU 2004, L 124, pag. 1 . ( 5 ) GU 2013, L 287, pag. 15 . ( 6 ) Punti da 28 a 36 della sentenza impugnata. ( 7 ) Punti da 42 a 44 della sentenza impugnata. ( 8 ) Punto 9[4] della sentenza impugnata. ( 9 ) Punti da 86 a 88 della sentenza impugnata. ( 10 ) Punto 97 della sentenza impugnata. ( 11 ) Punto 97 della sentenza impugnata. ( 12 ) GU 1998, L 113, pag. 4 . ( 13 )

V. al riguardo la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996, Integrare la parità di opportunità fra le donne e gli uomini nell’insieme delle politiche e delle azioni comunitarie, COM(96) 67 def., pag.

2. ( 14 ) La Corte ha già sottolineato espressamente la differenza tra il principio di non discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta e l’obbligo, imposto dal suo articolo 23, paragrafo 1, di assicurare la parità tra i sessi, v. sentenza del 1o marzo 2011, Association belge des [OSCURATO:PERSONA]Achats e a. ( C‑236/09 , EU:C:2011:100 , punto 17 ). ( 15 ) Sentenze del 10 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala ( C‑413/06 P , EU:C:2008:392 , punto 167 ) e del 6 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑551/10 P , EU:C:2012:681 , punto 48 ). ( 16 )

V. in tal senso sentenze del 15 giugno 1978, Defrenne ( 149/77 , EU:C:1978:130 , punti 2 6/29), del 30 aprile 1996, P./S. ( C‑13/94 , EU:C:1996:170 , punto 19 ) e del 27 aprile 2006, Richards ( C‑423/04 , EU:C:2006:256 , punto 23 ). ( 17 )

V. i punti da 85 a 88 della sentenza impugnata. ( 18 ) Riportato al paragrafo 26 delle presenti conclusioni. ( 19 ) Riportato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni. ( 20 ) Sentenze del 29 aprile 2004, Italia/Commissione ( C‑372/97 , EU:C:2004:234 , punto 83 ), del 26 maggio 2005, Tralli/BCE ( C‑301/02 P , EU:C:2005:306 , punto 58 ) e del 14 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑40/03 P , EU:C:2005:455 , punto 55 ).

V. al riguardo anche Prek, Miro/Lefèvre , Silvère , «’Administrative discretion’, ’Power of appraisal’ and ’Margin of appraisal’ in judicial review proceedings before the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 56 (2019), pag. 339 (350-351). ( 21 ) Sentenza del 14 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑40/03 P , EU:C:2005:455 , punto 54 ). ( 22 ) Sentenza del 18 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/Commissione ( C‑326/05 P , EU:C:2007:443 , punto 77 ). ( 23 )

V. in tal senso sentenze dell’8 febbraio 2000, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑17/98 , EU:C:2000:70 , punto 53 ) e del 14 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑40/03 P , EU:C:2005:455 , punto 55 ).

In tal senso anche Prek, Miro/Lefèvre, Silvère, «‘Administrative discretion’, ‘Power of appraisal’ and ‘Margin of appraisal’ in judicial review proceedings before the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] 56 (2019), pag. 339 (362).

V., al riguardo, le mie precedenti conclusioni nella causa Frucona Košice/Commissione ( C‑73/11 P , EU:C:2012:535 , paragrafo 92 ). ( 24 )

V. sentenze del 10 luglio 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( 30/78 , EU:C:1980:186 , punto 27 ), del 16 giugno 2016, SKW Stahl-[OSCURATO:PERSONA] e SKW Stahl-[OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑154/14 P , EU:C:2016:445 , punto 69 ) e del 4 aprile 2019, OZ/EIB ( C‑558/17 P , EU:C:2019:289 , punto 76 ). ( 25 )

V. in tal senso sentenze del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione ( C‑142/87 , EU:C:1990:125 , punto 48 ) e del 16 giugno 2016, SKW Stahl-[OSCURATO:PERSONA] e SKW Stahl-[OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑154/14 P , EU:C:2016:445 , punto 70 ). ( 26 )

V. sentenza del 6 luglio 1983, Geist/Commissione ( 117/81 , EU:C:1983:191 , punto 7 ), nonché in tal senso sentenze del 15 settembre 2005, BioID/UAMI ( C‑37/03 P , EU:C:2005:547 , punto 47 ) e del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI ( C‑412/05 P , EU:C:2007:252 , punto 65 ). ( 27 ) Diversa è la situazione in presenza di circostanze particolari, le quali azzerano il potere discrezionale.

Sul punto non sono stati dedotti argomenti, né in primo grado, né nel presente procedimento d’impugnazione. ( 28 )

V. in tal senso sentenze dell’8 luglio 1965, Fonzi/Commissione ( 27/64 e 30/64 , EU:C:1965:73 ) del 27 gennaio 2000, DIR [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione ( C‑164/98 P , EU:C:2000:48 , punto 38 ), del 1o giugno 2006, P & O [OSCURATO:PERSONA] (Vizcaya) e [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/Commissione ( C‑442/03 P e C‑471/03 P , EU:C:2006:356 , punto 60 ), del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑487/06 P , EU:C:2008:757 , punto 141 ), e del 26 marzo 2019, Commissione /Italia ( C‑621/16 P , EU:C:2019:251 , punti 88 e 103 ). ( 29 ) Per costante giurisprudenza, il Tribunale non avrebbe il potere di imporre un siffatto obbligo, v. sentenze del 27 aprile 1989, Turner/Commissione ( 192/88 , EU:C:1989:181 , punti 14 e 15 ), del 23 aprile 2002, Campogrande/Commissione ( C‑62/01 P , EU:C:2002:248 , punto 43 ) e del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione ( C‑127/13 P , EU:C:2014:2250 , punto 146 ). ( 30 )

V. punti da 28 a 36 della sentenza impugnata. ( 31 ) Non sussiste invece alcun interesse ad agire, secondo la giurisprudenza del Tribunale, per un ricorso di annullamento di una decisione amministrativa, dal cui accoglimento deriverebbe l’obbligo di adottare necessariamente una decisione con lo stesso contenuto, v. sentenza del 31 gennaio 2008, Federación de [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA]/OCVV - [OSCURATO:PERSONA] (Nadorcott) ( T‑95/06 , EU:T:2008:25 , punto 126 e giurisprudenza citata).

V. altresì sentenza del 6 luglio 1983, Geist/Commissione ( 117/81 , EU:C:1983:191 , punto 7 ). ( 32 )

V. paragrafi da 34 a 45 delle presenti conclusioni. ( 33 )

V. paragrafi 52 e 57 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0093 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 23 aprile 2020 ( 1 ) Causa C‑93/19 P [OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna (SEAE) contro [OSCURATO:PERSONA] «Impugnazione – Ricorso di annullamento – Normativa in materia di pubblico impiego – [OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna – Posto di capo delegazione dell’Unione europea in Etiopia – Principio di rotazione – Domanda di proroga dell’assegnazione – Rigetto – Parità di genere – Obbligo di prendere in considerazione le questioni di genere – Annullamento di decisioni discrezionali dell’amministrazione – Esclusione di questioni di cui si sarebbe dovuto tener conto nella decisione discrezionale – Questioni da prendere necessariamente in considerazione» I. Introduzione 1. Ci si chiede se il datore di lavoro di una funzionaria dell’Unione Europea possa escludere a priori considerazioni relative al genere dalla decisione vertente sulla proroga della sua assegnazione, vale a dire sul suo mantenimento in un determinato posto. 2. Tale questione si pone nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna (in prosieguo: il «SEAE») e una delle sue funzionarie, la quale ha chiesto la proroga della sua assegnazione ad un posto dirigenziale, segnatamente il posto di capo delegazione dell’Unione europea in Etiopia. Nel respingere la relativa domanda, il SEAE ha ritenuto che si dovesse tener conto esclusivamente degli interessi del servizio e che il genere non potesse avere alcun ruolo in detta decisione. 3. Per contro, nella sentenza del 27 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/SEAE (T‑315/17, EU:2018:842) (in prosieguo: «la sentenza impugnata»), il Tribunale ha ritenuto che la parità di genere costituisca un elemento essenziale di cui tener conto in tutte le decisioni adottate sulla base dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari. Per tale motivo ha annullato la decisione impugnata. 4. In un’epoca in cui la nozione di «gender mainstreaming» è sulla bocca di tutti ( 2 ), la Corte sarà quindi chiamata a stabilire, per la prima volta, la dimensione giuridica assunta dalla parità di genere nelle decisioni dell’Unione in materia di personale e le eventuali conseguenze che se ne debbano trarre. 5. Secondo il SEAE, l’obbligo di tener conto delle questioni di genere equivarrebbe, infatti, nel caso di specie, a costringerlo a prorogare l’assegnazione della funzionaria interessata. Tuttavia, non esiste un fondamento giuridico direttamente applicabile per tale «discriminazione positiva». In ogni caso, il Tribunale non avrebbe però dovuto annullare la decisione per il solo motivo che il SEAE non aveva tenuto conto al riguardo delle considerazioni relative al genere. II. Contesto normativo 6. [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea è stato introdotto dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione ( 3 ). 7. Il considerando 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità ( 4 ) recita come segue: «È importante vegliare al rispetto del principio della non discriminazione sancito dal trattato CE e, di conseguenza, proseguire l’ulteriore sviluppo della politica del personale nel senso della garanzia di pari opportunità per tutti, indipendentemente da sesso, abilità fisica, età, identità razziale o etnica, orientamento sessuale e stato civile». 8. L’articolo 1 ter dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 ( 5 ) (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), sancisce che detto regolamento trova applicazione ai funzionari del SEAE. 9. L’articolo 1 quinquies dello [OSCURATO:PERSONA] così dispone: «1.   Nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale. (…) 2.   Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell’attuazione di tutti gli aspetti del presente statuto, il principio della parità di trattamento non osta a che l’Agenzia mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. 3.   Le autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni definiscono, di comune accordo, previo parere del comitato dello statuto, i provvedimenti e le azioni destinate a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dal presente statuto, e adottano i provvedimenti del caso, in particolare per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto. (…) 6.   Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale (...)». III. Fatti della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale 10. Ai fini del presente procedimento d’impugnazione, i fatti della controversia e il procedimento dinanzi al Tribunale possono essere sintetizzati come segue. 11. La resistente è funzionaria del SEAE. Il 1 o settembre 2013, ella è stata nominata capo delegazione dell’Unione europea in Etiopia, per un periodo di quattro anni. 12. Il 15 aprile 2016 la resistente chiedeva una proroga di un anno della sua assegnazione fino al 1 o settembre 2018, sostenendo che ella intendeva mettere a frutto la sua esperienza per un quinto anno prima di andare in pensione il 1 o settembre 2018. 13. Con decisione del 30 giugno 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), l’autorità che ha il potere di nomina del SEAE ha respinto la domanda, specificando che «al fine di garantire una rotazione regolare dei capi delegazione, è stata in generale applicata una chiara politica di mobilità dopo un periodo massimo di quattro anni di permanenza nel posto». 14. La resistente ha anzitutto presentato un reclamo diretto contro tale decisione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] e, a seguito del rigetto di tale reclamo, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale. 15. In particolare, ella ha sostenuto che una proroga della sua assegnazione fosse nell’interesse del servizio e che la sua partenza avrebbe determinato una discontinuità del servizio sul piano della gestione garantita dal SEAE. Inoltre, la sua proroga nel posto di capo delegazione, in quanto donna di grado AD 14, avrebbe costituito una misura di discriminazione positiva esemplare. 16. Il SEAE ha invece sostenuto, sia nel procedimento di reclamo sia dinanzi al Tribunale, che una proroga non fosse nell’interesse del servizio. Inoltre, in mancanza di un obbligo in tal senso, non potrebbe tenersi conto della sua qualità di donna per decidere la proroga richiesta, proroga che dev’essere esclusivamente motivata dall’interesse del servizio. 17. Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva il ricorso proposto dalla ricorrente in primo grado, attualmente resistente, nella parte in cui ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata. 18. È vero che, secondo il Tribunale, la resistente non avrebbe dimostrato che la valutazione dell’interesse del servizio operata dal SEAE fosse manifestamente erronea ( 6 ). Inoltre, il SEAE poteva ritenere, senza commettere alcun errore manifesto di valutazione, che la continuità del servizio potesse essere garantita anche dal mantenimento del capo delegazione aggiunto ( 7 ). Tuttavia, escludendo la parità di genere dalle considerazioni che hanno accompagnato l’adozione della decisione vertente sulla domanda di proroga presentata dalla ricorrente, mentre tale dimensione presenterebbe un carattere essenziale agli occhi del legislatore statutario, il SEAE avrebbe violato l’articolo 1 quinquies, paragrafi 2 e 3, dello [OSCURATO:PERSONA] ( 8 ). A tal riguardo, il Tribunale rilevava che il SEAE aveva sottolineato, sia nelle osservazioni scritte sia nell’udienza dinanzi allo stesso Tribunale, che non vi fosse alcuna connessione tra la politica di pari opportunità e la politica di mobilità e che le domande di proroga erano trattate indipendentemente dalla questione se il richiedente fosse un uomo o una donna ( 9 ). 19. Dato che il dispositivo della decisione impugnata avrebbe potuto essere diverso se la parità di genere non fosse stata subito esclusa, per principio, dalla valutazione operata dal SEAE, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata ( 10 ). IV. Procedimento dinanzi alla Corte 20. Con la sua impugnazione del 6 febbraio 2019, pervenuta alla Corte l’8 febbraio 2019, il SEAE chiede – di annullare la sentenza del Tribunale del 27 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/SEAE ( T‑315/17 , EU:T:2018:842 ); – di respingere il ricorso dinanzi al Tribunale, e – di condannare la resistente alle spese. 21. La resistente non si è costituita nel procedimento d’impugnazione. V. Valutazione giuridica 22. Il fatto che la resistente sia contumace non ha implicazioni negative. Infatti, oggetto del procedimento d’impugnazione è soltanto la questione volta a stabilire se gli errori di diritto contestati giustifichino l’annullamento della sentenza impugnata. A tale questione occorre fornire una risposta obiettiva, indipendentemente dalle richieste della controparte. 23. Con il suo unico motivo, il SEAE lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel fondare la sua sentenza su una violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. 24. Secondo il SEAE, il Tribunale, ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, parte «chiaramente» dal presupposto che l’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] contempla un principio di promozione delle donne direttamente applicabile, il quale obbligherebbe tale organismo ad adottare una decisione a favore della richiedente. Ciò integrerebbe un errore di diritto, in quanto l’autorità che ha il potere di nomina sarebbe tenuta ad adottare determinate misure «di discriminazione positiva» solo nel caso in cui avesse adottato corrispondenti disposizioni su tali misure ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA]. 25. La stessa formulazione del motivo di impugnazione conferma il suo fondamento su una determinata interpretazione della sentenza da parte del SEAE. Per tale motivo, è necessario considerare i passaggi decisivi della sentenza impugnata conformemente al loro preciso tenore letterale. 26. Ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «nell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], il legislatore non si [è] limita[to], ad annunciare l’adozione di provvedimenti da parte delle istituzioni. Esso dichiara altresì, senza che tale dichiarazione sia accompagnata da un qualunque termine o da una qualunque condizione, e senza che essa sia subordinata all’adozione di qualche provvedimento, che la parità di genere costituisce una dimensione “essenziale” di cui tener conto in “tutti” gli aspetti che attuano lo [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, escludendo la parità di genere dalle considerazioni che hanno accompagnato l’adozione della decisione vertente sulla domanda di proroga presentata dalla ricorrente, mentre tale dimensione presenta un carattere essenziale agli occhi del legislatore statutario, il SEAE ha violato le disposizioni statutarie citate dalla ricorrente». 27. Sulla base di tale errore di diritto, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata, in quanto il suo dispositivo «avrebbe potuto essere diverso se la parità di genere non fosse stata subito esclusa, per principio, dalla valutazione operata dal SEAE, mentre le decisioni vertenti sull’organizzazione dei suoi servizi devono essere inserite nel contesto normativo stabilito dallo [OSCURATO:PERSONA]» ( 11 ). 28. L’impugnazione del SEAE si basa quindi ictu oculi su un’interpretazione erronea della sentenza impugnata. Infatti, dai passaggi impugnati risulta unicamente che il Tribunale ha ritenuto che sussistesse una violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] in quanto il SEAE aveva escluso a priori dalla sua decisione le considerazioni relative al genere. Secondo il Tribunale, ciò giustifica di per sé l’annullamento della decisione impugnata. 29. Contrariamente a quanto ritenuto dal SEAE, il Tribunale non ha affermato che quest’ultimo sarebbe stato tenuto ad adottare una decisione necessariamente favorevole alla resistente. 30. È nondimeno necessario esaminare in primo luogo se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel decidere che dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] risulta che l’autorità che ha il potere di nomina deve in ogni caso tener conto delle considerazioni relative al genere al momento di decidere sulla proroga dell’assegnazione di servizio richiesta da una funzionaria (al riguardo v. sub A.) 31. In secondo luogo, occorre poi esaminare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che la decisione del SEAE avrebbe potuto essere diversa laddove si fosse tenuto conto di tali questioni, e dovesse quindi essere annullata. Pertanto, esaminerò anche la questione se il Tribunale abbia implicitamente ritenuto, a tal riguardo, che il SEAE sarebbe stato tenuto a pronunciarsi a favore di una proroga dell’assegnazione della resistente a titolo di misura «di discriminazione positiva» (al riguardo v. sub B.). A. Sull’obbligo generale di tener conto delle considerazioni relative al genere nelle decisioni relative al personale delle istituzioni dell’Unione 32. Secondo il SEAE, la prima frase del paragrafo 2, dell’articolo 1 quinquies dello [OSCURATO:PERSONA], che prevede che la «completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa (…) costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell’attuazione di tutti gli aspetti dello statuto», non implica l’obbligo generale per le autorità che hanno il potere di nomina di tenere conto proprio di detti fattori in tutte le decisioni da adottare. La prima parte di frase di detta disposizione dovrebbe piuttosto essere letta congiuntamente alla seconda, la quale consente alle autorità che hanno il potere di nomina di adottare vantaggi specifici per il sesso svantaggiato. In altre parole, la prima parte di tale disposizione non ha un significato autonomo, ma si riferisce esclusivamente al potere di adottare misure «di discriminazione positiva». 33. Il Tribunale ritiene che l’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] contenga due disposizioni da considerarsi distinte. A tal proposito, al punto 84 della sentenza impugnata, esso ha affermato che da tale disposizione risulta che, da un lato, la parità tra i sessi è un elemento essenziale per l’attuazione dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari di cui tener conto nell’attuazione di «tutti» gli aspetti. D’altro canto, tale disposizione consentirebbe alle istituzioni di adottare misure dirette a compensare la scarsa rappresentanza delle donne in talune funzioni. 34. Alla luce della genesi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare tali misure esiste già dalla modifica dello [OSCURATO:PERSONA] con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 781/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998 ( 12 ), mentre l’aggiunta secondo la quale la parità tra uomini e donne nella vita lavorativa «costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell’attuazione di tutti gli aspetti dello [OSCURATO:PERSONA]» è stata introdotta solo dal regolamento n. 723/2004. Se ne può desumere che tale aggiunta abbia effettivamente un significato autonomo. 35. In tale contesto, dal considerando 7 del regolamento da ultimo menzionato si evince che l’obiettivo della modifica era di assicurare il rispetto del principio della non discriminazione sancito dal diritto primario e, in particolare, di garantire pari opportunità per tutti, indipendentemente dal sesso. 36. L’uguaglianza e la parità di genere sono obiettivi centrali dell’Unione, che in linea di principio hanno ripercussioni in tutti i settori della politica e del lavoro. Ciò è dimostrato dal fatto che essi sono sanciti da disposizioni a carattere trasversale come l’articolo 2 TUE, l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, TUE e l’articolo 8 [OSCURATO:PERSONA]. 37. Il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso è pertanto solo un aspetto della politica dell’Unione in materia di parità. Per quanto riguarda il settore del lavoro e dell’occupazione, già il [OSCURATO:PERSONA] CEE contemplava all’articolo 119 un siffatto principio di non discriminazione in materia di retribuzione, ora sancito dall’articolo 157 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Amsterdam ha aggiunto un quarto paragrafo all’attuale articolo 157 [OSCURATO:PERSONA], il quale consente agli Stati membri anche di adottare misure «di discriminazione positiva». 38. Tuttavia, oltre al mero principio di non discriminazione, da un lato, e alla concessione di determinati vantaggi, dall’altro, una piena garanzia delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini richiede anche l’integrazione delle considerazioni relative al genere nel complesso delle politiche e azioni dell’Unione ( 13 ). Un siffatto obbligo tiene conto della natura della parità di genere quale compito trasversale dell’Unione. 39. Il fatto che una piena garanzia dell’uguaglianza di genere includa anche l’aspetto da ultimo menzionato è corroborato anche dalle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), la quale, ai sensi del suo articolo 51, paragrafo 1, si applica a tutte le istituzioni, organi e organismi dell’Unione. 40. Oltre al principio di non discriminazione fondata sul sesso, sancito dall’articolo 21 della Carta, il successivo articolo 23, paragrafo 2, consente l’adozione di misure «di discriminazione positiva». Inoltre, l’articolo 23, paragrafo 1, della Carta stabilisce che la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, ma in particolare in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione ( 14 ). Le spiegazioni relative alla Carta precisano che tale disposizione fa riferimento all’articolo 8 del [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale nelle sue azioni l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra i sessi. 41. Certo, ci possono essere decisioni dell’Unione che non richiedono di tener conto di tali obiettivi. Ciò è dovuto al fatto che le istituzioni dell’Unione non sono obbligate a prendere in considerazione nelle loro decisioni aspetti che appaiano manifestamente fuori luogo, privi di significato o chiaramente secondari ai fini della decisione ( 15 ). Non si può tuttavia ritenere che le considerazioni relative al genere siano prive di significato in relazione alle decisioni della gestione del personale, poiché la parità di genere svolge un ruolo centrale proprio in materia di lavoro e occupazione. 42. Di conseguenza, l’articolo 1 quinquies dello [OSCURATO:PERSONA] si limita a codificare quanto risulta specificamente dagli articoli 21 e 23 della Carta con riguardo alla prassi decisionale delle autorità che hanno il potere di nomina: l’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] contempla, in primo luogo, il principio di non discriminazione fondata sul sesso. Quindi la prima parte del paragrafo 2 stabilisce l’obbligo di tener conto della parità nell’attuazione di tutti gli aspetti dello [OSCURATO:PERSONA] e, infine, la seconda parte del paragrafo 2 consente la concessione di vantaggi specifici per il sesso sottorappresentato. 43. Inoltre, come correttamente affermato dal Tribunale al punto 93 della sentenza impugnata, l’obbligo di tener conto della parità di genere di cui all’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] non è soggetto ad alcun termine o condizione. Inoltre, in considerazione della formulazione onnicomprensiva di tale disposizione, non può ritenersi che talune decisioni della gestione del personale, come quelle relative alla proroga dell’assegnazione, ne debbano essere escluse. 44. Ciò è conforme alla natura di diritto soggettivo dell’articolo 23, paragrafo 1, della Carta. Infatti, l’«assicurare» la parità tra donne e uomini in tutti i campi non richiede ulteriori misure di attuazione, a differenza della previsione dei vantaggi specifici di cui al successivo paragrafo 2. Pertanto, esso non può essere considerato un mero principio ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 5, della Carta, che necessiterebbe di previa attuazione. In tale contesto, va notato che la Corte ha riconosciuto già da tempo il carattere di diritto fondamentale (azionabile) alla parità di trattamento tra donne e uomini ( 16 ). 45. La tesi del SEAE, secondo la quale l’autorità che ha il potere di nomina non è obbligata a tener conto delle questioni di genere nelle decisioni individuali come quella impugnata nel presente caso ( 17 ), non appare pertanto sostenibile alla luce di quanto precede e della chiara formulazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. B. Sulle conseguenze giuridiche della mancata presa in considerazione delle questioni di genere nel caso di specie 46. Il motivo d’impugnazione dedotto dal SEAE si spinge tuttavia oltre. A suo avviso, il Tribunale non si è limitato, in realtà, ad affermare che l’autorità che ha il potere di nomina debba tener conto delle questioni di genere nella decisione sulla proroga dell’assegnazione di un funzionario. Esso avrebbe piuttosto implicitamente stabilito che il SEAE era obbligato, sulla base dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], a prorogare l’assegnazione della resistente nel suo posto come misura «di discriminazione positiva». In ogni caso, però, il mancato rispetto dell’obbligo di tener conto delle questioni di genere non potrebbe giustificare l’annullamento della decisione impugnata, in quanto l’interesse del servizio alla rotazione sarebbe prevalente. Inoltre, il Tribunale non avrebbe contestato la valutazione dell’interesse del servizio operata dal SEAE. 47. A tal proposito, occorre anzitutto ribadire che nei punti 93 e 94 della sentenza impugnata ( 18 ) il Tribunale afferma che la violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] discende esclusivamente dalla totale mancanza di considerazioni relative al genere nel processo decisionale. Il Tribunale non ha dichiarato in alcun passo della sentenza che la mancata adozione da parte del SEAE di misure specifiche a favore della resistente costituiva una violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. 48. Tuttavia, il SEAE sembra trarre ulteriori elementi dal punto 97 della sentenza impugnata. Ivi il tribunale ha stabilito che la decisione avrebbe potuto essere diversa se la parità di genere non fosse stata subito esclusa, per principio, dalla valutazione operata dal SEAE ( 19 ). Il SEAE interpreta tale punto nel senso che il Tribunale abbia ritenuto che la decisione avrebbe dovuto essere diversa laddove si fosse tenuto conto di tali questioni. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe di fatto imposto al ricorrente di adottare una misura specifica, vale a dire la proroga dell’assegnazione della resistente, senza che tale obbligo derivasse dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. 49. A tal riguardo, il SEAE adduce inoltre, nel procedimento d’impugnazione, una spiegazione dettagliata del motivo per cui la decisione nel caso di specie non sarebbe stata in effetti diversa, anche se si fosse tenuto conto delle questioni di genere. Secondo il SEAE, ciò dimostrerebbe che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, al punto 97 della sentenza impugnata, che la decisione avrebbe potuto essere diversa e, sulla base di tale errore di diritto, ha erroneamente annullato la decisione impugnata. 50. Tuttavia, tale argomentazione trascura la natura e il funzionamento del controllo di legittimità delle decisioni discrezionali amministrative da parte dei giudici dell’Unione. 51. È riconosciuto un potere discrezionale all’amministrazione, in particolare in casi come quello in esame, nei quali la decisione richiede una valutazione e un bilanciamento di vari interessi ( 20 ). Laddove l’amministrazione dispone di un siffatto potere nelle proprie decisioni, i giudici dell’Unione si limitano a verificare – come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 28 della sentenza impugnata – se l’esercizio di tale potere non sia viziato da errore manifesto, oppure se l’amministrazione non abbia palesemente travalicato i limiti del suo potere discrezionale ( 21 ). In particolare, i giudici dell’Unione valutano se l’amministrazione abbia esaminato, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie ( 22 ). 52. Le ragioni della limitata possibilità di riesame di una siffatta decisione sono la separazione dei poteri e il principio dell’equilibrio istituzionale, che vieta al giudice di adottare la decisione al posto dell’autorità ( 23 ). 53. Tuttavia, laddove il Tribunale, a seguito di riesame, giunga alla conclusione che l’amministrazione ha commesso un errore, tale errore può, in linea di principio, determinare l’annullamento della decisione amministrativa solo laddove – come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 96 della sentenza impugnata – esso potesse influenzare il contenuto della decisione ( 24 ). 54. Stabilire se un errore possa aver influenzato il contenuto di una decisione è una questione di diritto. Nell’esaminare tale questione, sono rilevanti la natura dell’errore e il carattere vincolato o discrezionale della decisione. 55. Nel caso di determinati errori di forma e procedurali, ad esempio, è logicamente escluso che essi incidano sul contenuto della decisione, ad esempio quando la decisione, con o senza l’errore, venga adottata esattamente sullo stesso fondamento ( 25 ). 56. Analogamente, nel caso di una decisione vincolata, è in linea di principio escluso che ulteriori considerazioni conducano a un risultato differente, in quanto l’autorità è tenuta comunque ad adottare la decisione prescritta qualora ricorrano le condizioni della fattispecie ( 26 ). 57. Al contrario, nel caso di una decisione discrezionale, in cui l’autorità deve valutare e ponderare interessi diversi, di norma non si può mai escludere che la decisione sarebbe stata differente se si fosse tenuto conto di un aspetto rilevante della decisione che l’autorità ha escluso a priori ( 27 ). In caso contrario, infatti, il giudice si pronuncerebbe, in ultima analisi, sul merito della questione al posto dell’autorità, il che è però escluso dalla giurisprudenza ( 28 ). 58. Contrariamente a quanto congetturato dal SEAE, ciò non significa che la decisione dell’autorità a seguito di riesame debba necessariamente essere differente ( 29 ). La decisione sul merito spetta infatti esclusivamente all’amministrazione. Nel caso di specie, il SEAE avrebbe solo dovuto includere nella sua decisione discrezionale, oltre all’interesse del servizio ‑ il quale, del resto, secondo il Tribunale, è stato valutato senza alcun errore manifesto ‑ anche le pertinenti considerazioni relative al genere ( 30 ). 59. Pertanto, è ben possibile che, a seguito del riesame della sua domanda, la resistente ottenga una decisione sostanzialmente identica. Tuttavia, ai fini dell’annullamento della decisione, l’unico elemento rilevante è che non possa escludersi, dato il carattere della decisione o la natura dell’errore, che l’errore abbia inciso sul contenuto della decisione ( 31 ). 60. Del resto, una decisione identica può essere adottata anche in caso di annullamento della decisione impugnata per violazione di una forma sostanziale. Ciò non fa che confermare che i destinatari delle decisioni amministrative hanno diritto, entro certi limiti, a un’azione amministrativa in sé legittima – e, in particolare, a una decisione immune da errori di valutazione. 61. Da quanto precede risulta che, in una situazione come quella in esame, nella quale l’autorità che ha il potere di nomina del SEAE avrebbe dovuto valutare e ponderare vari interessi, il Tribunale poteva solo constatare che la decisione avrebbe potuto essere differente qualora fossero stati presi in considerazione tutti gli aspetti pertinenti. In base alle summenzionate osservazioni, essi includono anche le considerazioni relative al genere ( 32 ). 62. Ove invece il Tribunale avesse dichiarato che la decisione non avrebbe potuto essere differente, si sarebbe innegabilmente sostituito all’autorità che ha il potere di nomina del SEAE. Infatti, per addivenire a tale conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto esso stesso valutare le questioni di genere e compararle con l’interesse del servizio. Tuttavia, al Tribunale è inibita una siffatta valutazione al posto dell’autorità ( 33 ). 63. Da tali considerazioni si evince che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel concludere, sulla base del fatto che il SEAE non abbia tenuto conto di un aspetto rilevante nella sua decisione discrezionale, che la decisione avrebbe potuto essere differente laddove si fosse tenuto conto di tale aspetto. Di conseguenza, esso ha correttamente annullato la decisione impugnata. VI. Conclusione 64. In conclusione, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue: 1) L’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/SEAE ( T‑315/17 , EU:T:2018:842 ), è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna è condannato alle spese dell’impugnazione. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Sulla nozione v. comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996 sulla integrazione della parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie, COM(96) 67 def., pag. 2. ( 3 ) GU 1968, L 56, pag. 1 . ( 4 ) GU 2004, L 124, pag. 1 . ( 5 ) GU 2013, L 287, pag. 15 . ( 6 ) Punti da 28 a 36 della sentenza impugnata. ( 7 ) Punti da 42 a 44 della sentenza impugnata. ( 8 ) Punto 9[4] della sentenza impugnata. ( 9 ) Punti da 86 a 88 della sentenza impugnata. ( 10 ) Punto 97 della sentenza impugnata. ( 11 ) Punto 97 della sentenza impugnata. ( 12 ) GU 1998, L 113, pag. 4 . ( 13 ) V. al riguardo la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996, Integrare la parità di opportunità fra le donne e gli uomini nell’insieme delle politiche e delle azioni comunitarie, COM(96) 67 def., pag. 2. ( 14 ) La Corte ha già sottolineato espressamente la differenza tra il principio di non discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta e l’obbligo, imposto dal suo articolo 23, paragrafo 1, di assicurare la parità tra i sessi, v. sentenza del 1o marzo 2011, Association belge des [OSCURATO:PERSONA]Achats e a. ( C‑236/09 , EU:C:2011:100 , punto 17 ). ( 15 ) Sentenze del 10 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala ( C‑413/06 P , EU:C:2008:392 , punto 167 ) e del 6 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑551/10 P , EU:C:2012:681 , punto 48 ). ( 16 ) V. in tal senso sentenze del 15 giugno 1978, Defrenne ( 149/77 , EU:C:1978:130 , punti 2 6/29), del 30 aprile 1996, P./S. ( C‑13/94 , EU:C:1996:170 , punto 19 ) e del 27 aprile 2006, Richards ( C‑423/04 , EU:C:2006:256 , punto 23 ). ( 17 ) V. i punti da 85 a 88 della sentenza impugnata. ( 18 ) Riportato al paragrafo 26 delle presenti conclusioni. ( 19 ) Riportato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni. ( 20 ) Sentenze del 29 aprile 2004, Italia/Commissione ( C‑372/97 , EU:C:2004:234 , punto 83 ), del 26 maggio 2005, Tralli/BCE ( C‑301/02 P , EU:C:2005:306 , punto 58 ) e del 14 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑40/03 P , EU:C:2005:455 , punto 55 ). V. al riguardo anche Prek, Miro/Lefèvre , Silvère , «’Administrative discretion’, ’Power of appraisal’ and ’Margin of appraisal’ in judicial review proceedings before the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 56 (2019), pag. 339 (350-351). ( 21 ) Sentenza del 14 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑40/03 P , EU:C:2005:455 , punto 54 ). ( 22 ) Sentenza del 18 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/Commissione ( C‑326/05 P , EU:C:2007:443 , punto 77 ). ( 23 ) V. in tal senso sentenze dell’8 febbraio 2000, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑17/98 , EU:C:2000:70 , punto 53 ) e del 14 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑40/03 P , EU:C:2005:455 , punto 55 ). In tal senso anche Prek, Miro/Lefèvre, Silvère, «‘Administrative discretion’, ‘Power of appraisal’ and ‘Margin of appraisal’ in judicial review proceedings before the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] 56 (2019), pag. 339 (362). V., al riguardo, le mie precedenti conclusioni nella causa Frucona Košice/Commissione ( C‑73/11 P , EU:C:2012:535 , paragrafo 92 ). ( 24 ) V. sentenze del 10 luglio 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( 30/78 , EU:C:1980:186 , punto 27 ), del 16 giugno 2016, SKW Stahl-[OSCURATO:PERSONA] e SKW Stahl-[OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑154/14 P , EU:C:2016:445 , punto 69 ) e del 4 aprile 2019, OZ/EIB ( C‑558/17 P , EU:C:2019:289 , punto 76 ). ( 25 ) V. in tal senso sentenze del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione ( C‑142/87 , EU:C:1990:125 , punto 48 ) e del 16 giugno 2016, SKW Stahl-[OSCURATO:PERSONA] e SKW Stahl-[OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑154/14 P , EU:C:2016:445 , punto 70 ). ( 26 ) V. sentenza del 6 luglio 1983, Geist/Commissione ( 117/81 , EU:C:1983:191 , punto 7 ), nonché in tal senso sentenze del 15 settembre 2005, BioID/UAMI ( C‑37/03 P , EU:C:2005:547 , punto 47 ) e del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI ( C‑412/05 P , EU:C:2007:252 , punto 65 ). ( 27 ) Diversa è la situazione in presenza di circostanze particolari, le quali azzerano il potere discrezionale. Sul punto non sono stati dedotti argomenti, né in primo grado, né nel presente procedimento d’impugnazione. ( 28 ) V. in tal senso sentenze dell’8 luglio 1965, Fonzi/Commissione ( 27/64 e 30/64 , EU:C:1965:73 ) del 27 gennaio 2000, DIR [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione ( C‑164/98 P , EU:C:2000:48 , punto 38 ), del 1o giugno 2006, P & O [OSCURATO:PERSONA] (Vizcaya) e [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/Commissione ( C‑442/03 P e C‑471/03 P , EU:C:2006:356 , punto 60 ), del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑487/06 P , EU:C:2008:757 , punto 141 ), e del 26 marzo 2019, Commissione /Italia ( C‑621/16 P , EU:C:2019:251 , punti 88 e 103 ). ( 29 ) Per costante giurisprudenza, il Tribunale non avrebbe il potere di imporre un siffatto obbligo, v. sentenze del 27 aprile 1989, Turner/Commissione ( 192/88 , EU:C:1989:181 , punti 14 e 15 ), del 23 aprile 2002, Campogrande/Commissione ( C‑62/01 P , EU:C:2002:248 , punto 43 ) e del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione ( C‑127/13 P , EU:C:2014:2250 , punto 146 ). ( 30 ) V. punti da 28 a 36 della sentenza impugnata. ( 31 ) Non sussiste invece alcun interesse ad agire, secondo la giurisprudenza del Tribunale, per un ricorso di annullamento di una decisione amministrativa, dal cui accoglimento deriverebbe l’obbligo di adottare necessariamente una decisione con lo stesso contenuto, v. sentenza del 31 gennaio 2008, Federación de [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA]/OCVV - [OSCURATO:PERSONA] (Nadorcott) ( T‑95/06 , EU:T:2008:25 , punto 126 e giurisprudenza citata). V. altresì sentenza del 6 luglio 1983, Geist/Commissione ( 117/81 , EU:C:1983:191 , punto 7 ). ( 32 ) V. paragrafi da 34 a 45 delle presenti conclusioni. ( 33 ) V. paragrafi 52 e 57 delle presenti conclusioni.
Sentenza Corte di giustizia UE/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris