CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 11315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 luglio 2021, il Tribunale di Avellino ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 14 maggio 2021, con il quale era stato disposto, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed in subordine nei confronti del rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], un sequestro preventivo per l'importo di euro 106.581,36, quale profitto conseguito per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000.2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., un'impugnazione qualificata come appello cautelare, con la quale, premessa la non univocità del contenuto della comunicazione di notizia di reato dell'Agenzia delle entrate, deduce: 1) la violazione dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché vi sarebbe stata impugnazione, davanti alla giurisdizione tributaria, dell'atto di recupero" dal quale era nata la comunicazione di notizia di reato e sussisterebbe nell'ordinamento una pregiudizialità del giudizio tributario nei confronti del giudizio penale; 2) l'abnormità del provvedimento di sequestro, per motivazione apparente, perché la comunicazione di notizia di reato deriverebbe dal controllo della posizione fiscale della società accollante Tranceria 3T s.r.I., mentre il controllo avrebbe dovuto avere per oggetto la posizione della società accollata [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dovendosi altrimenti ritenere violati lo Statuto del contribuente e l'art. 111 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione - che deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., essendo stata proposta contro l'ordinanza del Tribunale con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro - è inammissibile, per mancanza di procura speciale. Essa è stata infatti presentata da [OSCURATO:PERSONA] non in proprio ma come legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., soggetto terzo interessato. E va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità o rigetto della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (ex plurimis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, Rv. 271722). Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, deve comunque rilevarsi che trattasi di un'impugnazione manifestamente infondata, perché riferita ad un inesistente principio di pregiudizialità del giudizio tributario rispetto al giudizio penale per reati tributari - certamente non previsto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dalla difesa - nonché alla pretesa efficacia liberatoria, in realtà insussitente, di un non meglio precisato accollo del debito da parte della società Tranceria 3T s.r.I., oggetto di indagine tributaria, che 2 A) escluderebbe la configurabilità di un valido accertamento del reato nei confronti dell'indagato. 2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]