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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 05493/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 6 quater L. 401/1989 - deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, non sia consentito dalle legge poiché trattasi di mera doglianza in punto di fatto, volta a prospettare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata nella parte in cui vengono esplicate le ragioni per le quali si ritiene provata la responsabilità dell'imputato, in considerazione del contenuto minatorio delle frasi pronunciate e della inequivoca direzione di queste ultime nei confronti dell'addetto oppostosi alle sue richieste): motivazione che non viene in alcun modo vulnerata dalle generiche censure svolte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 6 quater L. 401/1989 - deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, non sia consentito dalle legge poiché trattasi di mera doglianza in punto di fatto, volta a prospettare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata nella parte in cui vengono esplicate le ragioni per le quali si ritiene provata la responsabilità dell'imputato, in considerazione del contenuto minatorio delle frasi pronunciate e della inequivoca direzione di queste ultime nei confronti dell'addetto oppostosi alle sue richieste): motivazione che non viene in alcun modo vulnerata dalle generiche censure svolte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consigl
Sentenza Cassazione n. 05493/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris