Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 43392/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il giudizio.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Bergamo, giudice dell'appello proposto avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace cittadino aveva condannato MARCHESI Carlo per il reato di lesioni colpose ai danni di [OSCURATO:PERSONA] FANTONI, per avere omesso di provvedere, n.q. di responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale del Comune di Casnigo, alla manutenzione del manto stradale di una via comunale e alla segnalazione della presenza di insidie (buca) lungo la stessa (fatti avvenuti in Casnigo il 3/6/2020), ha dichiarato l'appello inammissibile siccome intempestivo, essendo stato proposto il 15/3/2024, oltre il termine di giorni trenta decorrenti dalla scadenza di quello di quindici giorni stabilito dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. per il deposito della sentenza.

2. La difesa del MARCHESI ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 585, comma 1-bis e 591, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale tenuto conto del disposto della prima norma, secondo cui, in caso di imputato giudicato in assenza, come nella specie, i termini previsti dal comma 1 dello stesso articolo sono aumentati di quindici giorni.

3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Cinzia PARASPORO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il giudizio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto.

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primo grado (sez. 5, n. 16131 del 9/1/2024, Marotta, Rv. 286265-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la ratio della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un'udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza).

Quanto all'applicabilità della norma [introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150] ai procedimenti in corso, l'art. 89, comma 3, dello stesso d.

Igs. n. 150/2022 ha stabilito che la disposizione si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto [vale a dire dopo il 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99 bis del medesimo decreto, come modificato dall'art. 6 del d.

I. 31 ottobre 2022, n.162, conv. con mod. nella legge n. 30 dicembre 2022, n. 199.

Nella specie, la sentenza appellata è del 19 gennaio 2024 e il primo giudice non ha indicato alcun termine ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., cosicché il termine per il deposito dei motivi, correttamente individuato dal Tribunale in giorni trenta [art. 585 comma 1, lett. b), cod. proc. pen.] decorreva dal quindicesimo giorno rispetto alla data della decisione non contestuale del 19 gennaio 2024 (art. 544, comma 2, cod. proc. pen.) e, quindi, dal 3 febbraio successivo.

Pertanto, il dies ad quem andava individuato nel 19 marzo 2024 (tenuto conto 'dell'aumento di giorni quindici rispetto al termine ordinario di trenta), con conseguente tempestività dell'impugnazione proposta il 15 marzo 2024.

2. L'ordinanza deve, dunque, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, giudice dell'appello, per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il giudizio.

Deciso il 29 ottobre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] rao e-g2 A m CANCELLE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il giudizio. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bergamo, giudice dell'appello proposto avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace cittadino aveva condannato MARCHESI Carlo per il reato di lesioni colpose ai danni di [OSCURATO:PERSONA] FANTONI, per avere omesso di provvedere, n.q. di responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale del Comune di Casnigo, alla manutenzione del manto stradale di una via comunale e alla segnalazione della presenza di insidie (buca) lungo la stessa (fatti avvenuti in Casnigo il 3/6/2020), ha dichiarato l'appello inammissibile siccome intempestivo, essendo stato proposto il 15/3/2024, oltre il termine di giorni trenta decorrenti dalla scadenza di quello di quindici giorni stabilito dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. per il deposito della sentenza. 2. La difesa del MARCHESI ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 585, comma 1-bis e 591, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale tenuto conto del disposto della prima norma, secondo cui, in caso di imputato giudicato in assenza, come nella specie, i termini previsti dal comma 1 dello stesso articolo sono aumentati di quindici giorni. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Cinzia PARASPORO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto. In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primo grado (sez. 5, n. 16131 del 9/1/2024, Marotta, Rv. 286265-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la ratio della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un'udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza). Quanto all'applicabilità della norma [introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150] ai procedimenti in corso, l'art. 89, comma 3, dello stesso d. Igs. n. 150/2022 ha stabilito che la disposizione si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto [vale a dire dopo il 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99 bis del medesimo decreto, come modificato dall'art. 6 del d. I. 31 ottobre 2022, n.162, conv. con mod. nella legge n. 30 dicembre 2022, n. 199. Nella specie, la sentenza appellata è del 19 gennaio 2024 e il primo giudice non ha indicato alcun termine ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., cosicché il termine per il deposito dei motivi, correttamente individuato dal Tribunale in giorni trenta [art. 585 comma 1, lett. b), cod. proc. pen.] decorreva dal quindicesimo giorno rispetto alla data della decisione non contestuale del 19 gennaio 2024 (art. 544, comma 2, cod. proc. pen.) e, quindi, dal 3 febbraio successivo. Pertanto, il dies ad quem andava individuato nel 19 marzo 2024 (tenuto conto 'dell'aumento di giorni quindici rispetto al termine ordinario di trenta), con conseguente tempestività dell'impugnazione proposta il 15 marzo 2024. 2. L'ordinanza deve, dunque, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, giudice dell'appello, per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il giudizio. Deciso il 29 ottobre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] rao e-g2 A m CANCELLE
Sentenza Cassazione n. 43392/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris