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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 19743/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43600/2025 -Udienza del 08 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] Garofalo_ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per alcuni episodi di furto (capi 2, 3, 6 e 7 d'imputazione); un episodio di furto aggravato in privata dimora (capo 1 d'imputazione); infine, per un episodio di lesioni (capo 5 d'imputazione).

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissib P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43600/2025 -Udienza del 08 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] Garofalo_ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per alcuni episodi di furto (capi 2, 3, 6 e 7 d'imputazione); un episodio di furto aggravato in privata dimora (capo 1 d'imputazione); infine, per un episodio di lesioni (capo 5 d'imputazione). Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissib P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19743/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris