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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 novembre 1978

Cassazione n. 28638/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.11.1978; avverso il decreto del 13 gennaio 2022 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della persona sottoposta ad indagini, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso il decreto di ispezione della copia forense del dispositivo di telefonia mobile Galaxy A21s alla medesima sequestrato, emesso ai sensi dell'art. 244 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola, e ne chiede l'annullamento, deducendone l'abnormità.

Espone la ricorrente che: - in data 21 dicembre 2021, veniva notificato alla Barone, sottoposta ad indagine per il delitto di cui agli artt. 110, 353 cod. pen., il decreto di perquisizione personale e di contestuale sequestro probatorio del proprio telefono cellulare, che la difesa aveva impugnato, proponendo richiesta di riesame; - in data 27 dicembre 2021 la polizia giudiziaria aveva proceduto ad accertamento tecnico non ripetibile sul telefono cellulare in uso alla Barone, acquisendo copia forense dell'hard disk del telefono, che in data 30 dicembre 2021 veniva restituito alla ricorrente; - in data 13 gennaio 2022 i Carabinieri del gruppo Castello di Cisterna avevao notificato alla ricorrente un decreto di ispezione informatica disposta in pari data dal Pubblico Ministero sulla copia forense del cellulare della Barone.

Deduce la ricorrente che il decreto di ispezione impugnato sarebbe abnorme, in quanto l'ispezione sarebbe stata realizzata sull'intero contenuto dell'hard disk del dispositivo di telefonia mobile ancora in sequestro probatorio e, inoltre, sulla base di un decreto di sequestro sottoposto al vaglio del Tribunale del riesame e, dunque, passibile di annullamento.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Il Procuratore generale, nella requisitoria e conclusioni scritte dell'Il marzo 2022, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, in quanto il mezzo di ricerca della prova sarebbe contemplato dal sistema processuale e costituirebbe legittimo esercizio di poteri investigativi propri del pubblico ministero.

Con memoria depositata in data 12 aprile 2022 la ricorrente ha rilevato che il decreto di ispezione telematica sarebbe stato emesso dal Pubblico Ministero dopo l'annullamento del decreto di sequestro probatorio disposto dal Tribunale del riesame nei confronti del concorrente [OSCURATO:PERSONA] e che le motivazioni con le quali il Tribunale del Riesame ha annullato il decreto di sequestro del 20 dicembre 2021, attenendo a vizi propri del decreto e non relativi esclusivamente alla posizione del Donnarumma, dovrebbero essere estesi anche alla Barone.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo proposto nello stesso è manifestamente infondato.

2. Con unico motivo il ricorso deduce l'abnormità del decreto di ispezione impugnato, in quanto l'atto istruttorio sarebbe stato realizzato sull'intero contenuto dell'hard disk del dispositivo di telefonia mobile ancora in sequestro probatorio e, comunque, sulla base di un decreto di sequestro sottoposto al vaglio del Tribunale del riesame e passibile di annullamento.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Per quanto risulta dal ricorso e dalla memoria presentata dalla ricorrente, altri indagati nel medesimo procedimento hanno impugnato come abnorme il decreto di ispezione telematica adottato dal Pubblico Ministero procedente, in seguito all'ordinanza di annullamento del sequestro probatorio disposta dal Tribunale del riesame e di restituzione della copia forense della memoria del telefono cellulare in sequestro.

Agli aventi diritto, infatti, sarebbe stato restituita solo la "copia della PG" e non la copia forense della memoria del telefono cellulare, trattenuta dagli inquirenti sulla base di un decreto di ispezione telematica medio tempore adottato dal Pubblico Ministero.

Ad avviso della ricorrente, in questo caso, infatti, il decreto di ispezione telematica sarebbe abnorme, in quanto costituirebbe un espediente adottato per eludere l'ordine di restituzione della copia forense disposto dal Tribunale del riesame nel decreto di annullamento del sequestro probatorio e di restituzione del cellulare in sequestro.

4. Nel caso di specie, tuttavia, per quanto risulta dal ricorso, il pubblico ministero ha adottato il decreto di ispezione della copia forense del dispositivo di telefonia sequestrato alla ricorrente in assenza di un previo annullamento del decreto di sequestro probatorio del telefono cellulare da parte del Tribunale del riesame.

All'atto della proposizione del presente ricorso, il sequestro probatorio del telefono cellulare era, infatti, stato impugnato con la proposizione della richiesta di riesame ma, a differenza di quanto accaduto con riferimento ad altri indagati nel medesimo procedimento penale, il decreto di sequestro probatorio non risulta essere stato annullato. 3 4 e La ricorrente, peraltro, non ha comprovato specifiche ragioni che consentano di estendere, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., in suo favore le ragioni dell'annullamento del distinto sequestro probatorio disposto in favore del coindagato [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo (Sez.

U, n. 19046 del 29/03/2012, Peroni, Rv. 252529 - 01; conf., ex plurimis: Sez. 2, n. 8056 del 05/02/2014; Mandalà, Rv. 258544 - 01; Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020, Vizzini, Rv. 279887 - 01).

Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, pertanto, l'estensione agli altri coindagati degli effetti favorevoli della decisione emessa presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo ed opera soltanto se questi non abbiano proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268633 - 01).

Nel caso in esame, a tacere d'altro, i procedimenti incidentali volti a contestare i sequestri probatori che hanno attinto la Barone e il Donnarumma sono stati introdotti autonomamente.

Per quanto prospettato dallo stesso ricorrente, dunque, il decreto di ispezione telematica impugnato dalla Barone non costituisce una forma di inottemperanza all'ordine di restituzione del telefono cellulare in sequestro disposto dal Tribunale del riesame, quanto una mera duplicazione di un atto di indagine pienamente consentito al Pubblico Ministero procedente, in quanto eseguito su un supporto telematico ritualmente appreso e legittimamente detenuto all'atto dell'emissione del decreto di ispezione telematica.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non sussiste l'abnormità denunciata.

La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, la ricorrente, invece, non deve essere condannata al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in quanto la stessa non «versa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»; il decreto di ispezione telematica impugnato, infatti, ancorché non abnorme, si inserisce in una sequenza procedimentale connotata da tratti di anomalia, come è stato rilevato anche dal Tribunale del riesame nell'ordinanza emessa in data 4 marzo 2022 nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Dichiara inammiss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.11.1978; avverso il decreto del 13 gennaio 2022 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della persona sottoposta ad indagini, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso il decreto di ispezione della copia forense del dispositivo di telefonia mobile Galaxy A21s alla medesima sequestrato, emesso ai sensi dell'art. 244 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola, e ne chiede l'annullamento, deducendone l'abnormità. Espone la ricorrente che: - in data 21 dicembre 2021, veniva notificato alla Barone, sottoposta ad indagine per il delitto di cui agli artt. 110, 353 cod. pen., il decreto di perquisizione personale e di contestuale sequestro probatorio del proprio telefono cellulare, che la difesa aveva impugnato, proponendo richiesta di riesame; - in data 27 dicembre 2021 la polizia giudiziaria aveva proceduto ad accertamento tecnico non ripetibile sul telefono cellulare in uso alla Barone, acquisendo copia forense dell'hard disk del telefono, che in data 30 dicembre 2021 veniva restituito alla ricorrente; - in data 13 gennaio 2022 i Carabinieri del gruppo Castello di Cisterna avevao notificato alla ricorrente un decreto di ispezione informatica disposta in pari data dal Pubblico Ministero sulla copia forense del cellulare della Barone. Deduce la ricorrente che il decreto di ispezione impugnato sarebbe abnorme, in quanto l'ispezione sarebbe stata realizzata sull'intero contenuto dell'hard disk del dispositivo di telefonia mobile ancora in sequestro probatorio e, inoltre, sulla base di un decreto di sequestro sottoposto al vaglio del Tribunale del riesame e, dunque, passibile di annullamento. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Il Procuratore generale, nella requisitoria e conclusioni scritte dell'Il marzo 2022, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, in quanto il mezzo di ricerca della prova sarebbe contemplato dal sistema processuale e costituirebbe legittimo esercizio di poteri investigativi propri del pubblico ministero. Con memoria depositata in data 12 aprile 2022 la ricorrente ha rilevato che il decreto di ispezione telematica sarebbe stato emesso dal Pubblico Ministero dopo l'annullamento del decreto di sequestro probatorio disposto dal Tribunale del riesame nei confronti del concorrente [OSCURATO:PERSONA] e che le motivazioni con le quali il Tribunale del Riesame ha annullato il decreto di sequestro del 20 dicembre 2021, attenendo a vizi propri del decreto e non relativi esclusivamente alla posizione del Donnarumma, dovrebbero essere estesi anche alla Barone.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo proposto nello stesso è manifestamente infondato. 2. Con unico motivo il ricorso deduce l'abnormità del decreto di ispezione impugnato, in quanto l'atto istruttorio sarebbe stato realizzato sull'intero contenuto dell'hard disk del dispositivo di telefonia mobile ancora in sequestro probatorio e, comunque, sulla base di un decreto di sequestro sottoposto al vaglio del Tribunale del riesame e passibile di annullamento. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Per quanto risulta dal ricorso e dalla memoria presentata dalla ricorrente, altri indagati nel medesimo procedimento hanno impugnato come abnorme il decreto di ispezione telematica adottato dal Pubblico Ministero procedente, in seguito all'ordinanza di annullamento del sequestro probatorio disposta dal Tribunale del riesame e di restituzione della copia forense della memoria del telefono cellulare in sequestro. Agli aventi diritto, infatti, sarebbe stato restituita solo la "copia della PG" e non la copia forense della memoria del telefono cellulare, trattenuta dagli inquirenti sulla base di un decreto di ispezione telematica medio tempore adottato dal Pubblico Ministero. Ad avviso della ricorrente, in questo caso, infatti, il decreto di ispezione telematica sarebbe abnorme, in quanto costituirebbe un espediente adottato per eludere l'ordine di restituzione della copia forense disposto dal Tribunale del riesame nel decreto di annullamento del sequestro probatorio e di restituzione del cellulare in sequestro. 4. Nel caso di specie, tuttavia, per quanto risulta dal ricorso, il pubblico ministero ha adottato il decreto di ispezione della copia forense del dispositivo di telefonia sequestrato alla ricorrente in assenza di un previo annullamento del decreto di sequestro probatorio del telefono cellulare da parte del Tribunale del riesame. All'atto della proposizione del presente ricorso, il sequestro probatorio del telefono cellulare era, infatti, stato impugnato con la proposizione della richiesta di riesame ma, a differenza di quanto accaduto con riferimento ad altri indagati nel medesimo procedimento penale, il decreto di sequestro probatorio non risulta essere stato annullato. 3 4 e La ricorrente, peraltro, non ha comprovato specifiche ragioni che consentano di estendere, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., in suo favore le ragioni dell'annullamento del distinto sequestro probatorio disposto in favore del coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo (Sez. U, n. 19046 del 29/03/2012, Peroni, Rv. 252529 - 01; conf., ex plurimis: Sez. 2, n. 8056 del 05/02/2014; Mandalà, Rv. 258544 - 01; Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020, Vizzini, Rv. 279887 - 01). Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, pertanto, l'estensione agli altri coindagati degli effetti favorevoli della decisione emessa presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo ed opera soltanto se questi non abbiano proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268633 - 01). Nel caso in esame, a tacere d'altro, i procedimenti incidentali volti a contestare i sequestri probatori che hanno attinto la Barone e il Donnarumma sono stati introdotti autonomamente. Per quanto prospettato dallo stesso ricorrente, dunque, il decreto di ispezione telematica impugnato dalla Barone non costituisce una forma di inottemperanza all'ordine di restituzione del telefono cellulare in sequestro disposto dal Tribunale del riesame, quanto una mera duplicazione di un atto di indagine pienamente consentito al Pubblico Ministero procedente, in quanto eseguito su un supporto telematico ritualmente appreso e legittimamente detenuto all'atto dell'emissione del decreto di ispezione telematica. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non sussiste l'abnormità denunciata. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, la ricorrente, invece, non deve essere condannata al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in quanto la stessa non «versa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»; il decreto di ispezione telematica impugnato, infatti, ancorché non abnorme, si inserisce in una sequenza procedimentale connotata da tratti di anomalia, come è stato rilevato anche dal Tribunale del riesame nell'ordinanza emessa in data 4 marzo 2022 nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara inammiss
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