CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10353/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 12516 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo 'e ( CLCZA-A--U-21):0 1' CC' AvLa.A.A.— t::±t (, (t) CA' L/Q-- ud it2-elifeligb re [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 10 maggio 2024, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della medesima città per omessa allegazione all'atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. ed evidenzia che unitamente all'atto di appello erano state depositate sia la procura speciale sia l'elezione di domicilio. 3. Il ricorso è fondato 4115 Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione con la sentenza di cui si è detto, di cui non è stata ancora depositata la motivazione, hanno affermato, come risulta dall'informazione provvisoria n. 15 del 2024, i seguenti principi di diritto: «La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024»; «la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, sì da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione». Da tale informazione provvisoria, dunque, è possibile ricavare sia che la novella di cui all'art. 2, lett. o, I. 9 agosto 2024, n. 114, non si applica alle impugnazioni, come quella di che trattasi, presentate prima della sua entrata in vigore, sia che, ai fini dell'ammissibilità di un'impugnazione, rientrante nel regime previgente, non è sufficiente che in atti vi sia una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, ma è necessario che l'atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Dalla lettura dell'informazione provvisoria può anche ricavarsi che in mancanza di una nuovadezione di domicilio rilasciata all'atto di presentazione dell'impugnazione sottoscritta dall'imputato, può essere sufficiente anche il richiamo espresso a una precedente dichiarazione elezione di domicilio all'interno dell'impugnativa, ma sempre che lo stesso impugnante precisi anche la sua collocazione nel fascicolo processuale. 5. Orbene, dall'esame degli atti processuali consentito a questa Corte di legittimità attesa la natura processuale del vizio della motivazione lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, che il ricorrente ha diligentemente allegato all'atto di appello sia la procura speciale ai fini della proposizione dell'appello e per il concordato in appello, sia l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore. 6. La censura è dunque fondata e la sentenza deve essere annullata senza rinvio. Si dispone la trasmissione degli atti Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Roma, 20 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Oente nna Mauro osa,Pezzullo CORTE DI CASSAZIONE V SEZION