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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 36131/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico in quanto si risolve nella mera critica al diniego di riduzione della pena, senza indicare quali decisivi elementi, in ipotesi introdotti, sarebbero stati ingiustificatamente disattesi, con conseguente aspecificità della censura, che non si confronta con la specifica motivazione resa sul punto, che ha evidenziato la natura dei precedenti e la manifestazione di pericolosità in concreto ritenuta (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico in quanto si risolve nella mera critica al diniego di riduzione della pena, senza indicare quali decisivi elementi, in ipotesi introdotti, sarebbero stati ingiustificatamente disattesi, con conseguente aspecificità della censura, che non si confronta con la specifica motivazione resa sul punto, che ha evidenziato la natura dei precedenti e la manifestazione di pericolosità in concreto ritenuta (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36131/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris