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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 10983/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 27655/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della non menzione della condanna; Ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, generici in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, perché sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa, non consentita, diversa ricostruzione dei fatti (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 27655/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della non menzione della condanna; Ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, generici in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, perché sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa, non consentita, diversa ricostruzione dei fatti (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 10983/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris