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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27431/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ILOUD (CUI 03NASHF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale A. M. FIORE, che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha dichiaratola non esecutività dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dallaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di AmmarMiloud, condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro milleottocento dimulta, con sentenza del Tribunale di Milano del 04/04/2019, passata in giudicatoil 24/04/2019.

In conseguenza, il medesimo giudice ha sospeso l’esecuzionedella succitata pena, ordinando anche la rinnovazione al condannato dellanotificazione del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per lacarcerazione n. siep. 3074/2020 del 23/07/2020 (nuova notificazione daeffettuare presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da elezione didomicilio del 12/07/2025).Nel provvedimento del giudice dell’esecuzione, poi, è chiarito che:- il 23/07/2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano haemesso decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione neiconfronti del Mamoud;- tale decreto non è stato mai notificato al condannato, posto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] volta all’applicazione al condannato delle misure alternativedell’affidamento in prova o della detenzione domiciliare (il Tribunale disorveglianza di Milano, infatti, con provvedimento del 27/03/2024, ha dichiaratoinammissibile tale istanza, in ragione della mancata indicazione del domiciliodell’assistito);- il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano harevocato il decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione dicui sopra, nel contempo ripristinando l’ordine di esecuzione per la carcerazione(provvedimento poi non notificato al condannato, in ragione della accertatairreperibilità di questi).Stando a quanto si legge nell’ordinanza, non si è ritenuto di dovereffettuare ulteriori ricerche del condannato, dal momento che – ancora pendenteil termine utile per procedere alla notifica – il difensore aveva inoltrato la sopramenzionata istanza al Tribunale di sorveglianza.

Il provvedimento impugnato,infine, è motivato sul presupposto che sarebbe stato necessario, invece, portarea termine il procedimento di notificazione del decreto di sospensione dell’ordinedi esecuzione per la carcerazione, eventualmente procedendo – in caso diirreperibilità – all’emissione del relativo decreto e alla notifica al difensore ex art.159 cod. proc. pen.2.

Ricorre per cassazione il Pubblico ministero, deducendo violazione exart. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 656 commi 5, 6, 8 e 8-bis cod. proc. pen.La sospensione dell’ordine di esecuzione va ricondotta alla categoriadegli atti a carattere strumentale, in quanto funzionale alla decisione daassumere ad opera della magistratura di sorveglianza sulla richiesta di misurealternative, così da evitare al condannato un inutile ingresso in carcere.

Iltermine di trenta giorni, che l’art. 656 cod. proc. pen. assegna al difensore e alcondannato, ha natura dilatoria ed è preordinato esclusivamente allapresentazione dell’istanza volta ad ottenere la concessione di misure alternative.L’obbligo di assumere informazioni, di cui agli artt. 656 commi 8 e 8-bis cod.proc. pen., sussiste soltanto nel caso di mancata presentazione dell’istanza,stante la clausola di riserva di cui al succitato ottavo comma.

Il depositodell’istanza di misure alternative alla detenzione da parte di soggetto legittimato- si tratti del difensore o del condannato – segna il passaggio alla fase ulteriore,caratterizzata dalla trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza.Quanto all’addotta erroneità della presentazione dell’istanza da partedel difensore, l’istanza di misure alternative, ex art. 677 comma 2-bis cod. proc.pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della dichiarazione oelezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibileo latitante; ciò vale anche nell’ipotesi prevista dall’art. 656 comma 5 cod. proc.pen., laddove non vi è distinzione alcuna, tra domanda presentata dalcondannato e richiesta proveniente dal difensore.

L’ordinanza impugnata, indefinitiva, ha comportato una indebita regressione del procedimento.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.La notifica dell’ordine di esecuzione e del decreto di sospensione vannoeffettuate necessariamente anche nei confronti del condannato, perché possanodecorrere i termini utili per la formulazione della richiesta di misure alternativealla detenzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Riprendendo la sintesi contenuta in parte narrativa, può dirsi comevenga in rilievo un incidente di esecuzione, a mezzo del quale era statadomandata la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso - a carico di AmmarMiloud - in data 10/04/2024, al fine di consentire la presentazione dell’istanzaavente ad oggetto la concessione di misure alternative.

Il decreto ex art. 656cod. proc. pen. risulta notificato sia al difensore d’ufficio, sia al condannato; nonvi è stata l’emissione di decreto di irreperibilità.Il difensore d’ufficio aveva presentato richiesta di misure alternative el’istanza era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di sorveglianza; ilPubblico Ministero, dunque, aveva revocato il decreto di sospensione, poi restatoprivo di esecuzione in ragione della irreperibilità del soggetto.

Non risultanoeffettuate le ricerche del condannato, ai fini della notifica del decreto diesecuzione sospeso, avendo il difensore già presentato istanza di concessionedelle misure alternative; in conseguenza della mancata notifica, infine, il giudicedell’esecuzione ha dichiarato non esecutivo l’ordine di esecuzione per lacarcerazione a carico del condannato, contestualmente sospendendo l’esecuzionedella relativa pena e ordinando la nuova notificazione, ad [OSCURATO:PERSONA], deldecreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione a suo carico,emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.2.1.

Giova anzitutto precisare come il termine di trenta giorni - previsto aifini della presentazione dell' istanza di misura alternativa - decorradall’effettuazione della valida notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto disospensione, al condannato e al difensore.Secondo la tesi prospettata dal Pubblico Ministero ricorrente, però, nellaconcreta fattispecie non sarebbe stato necessario procedere alla notificazionedella sospensione dell’ordine di carcerazione anche al condannato, per esserstata già notificata tale sospensione al difensore d’ufficio, il quale – ancorapendente il sopra detto termine di trenta giorni - aveva presentato istanza voltaalla concessione di misure alternative al Tribunale di sorveglianza.2.2. [OSCURATO:PERSONA], dunque, intende dare continuità alle regoleermeneutiche dettate da Sez. 1, n. 3381 del 22/03/2024, Bennato, non mass.nella cui parte motiva può leggersi quanto segue: “Secondo la giurisprudenza diquesta Corte, l'omessa notifica dell'ordine di carcerazione è sfornita di sanzionee, pertanto, per il principio di tassatività, non comporta nullità dell'ordine stessoemesso dal Pubblico ministero (Sez. 2, n. 26678 del 28/04/2003, Palamuso, Rv.225163 01; Sez. 6, n. 2073 del 29/05/1996, Pelissa, Rv. 205878 - 01).

Edinvero, tale adempimento è strettamente funzionale a consentire all'interessatodi presentare, nel termine perentorio di trenta giorni, l'istanza finalizzata adottenere la concessione di una misura alternativa.

Di conseguenza, se,nonostante l'omessa notifica ad uno degli aventi diritto (condannato e difensore),l'istanza, da parte dell'unico soggetto eventualmente destinatario della notifica,sia stata tempestivamente presentata, la notifica ha, comunque, raggiunto il suoscopo, con gli (eventuali, se si ritenesse una nullità) effetti di sanatoria previstidall'art. 183, lett. b), cod. proc. pen., essendosi l'interessato avvalso dellafacoltà al cui esercizio l'atto (affetto da ipotetica nullità) era preordinato (v., conriguardo a un caso di nullità dell'estratto contumaciale, Sez. 5, n. 3349 del01/02/2000, Palmegiani ed altri, Rv. 215586 - 01). … [OSCURATO:PERSONA] è quantoesattamente accaduto nel caso di specie, in cui l'ordine di esecuzione emesso dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia in data 9 ottobre2023 risulterebbe essere stato notificato al solo difensore del Bennato, ma non alcondannato.

Il difensore ha, comunque, ritualmente presentato, nell'interessedel suo assistito, domanda di misura alternativa al competente Tribunale disorveglianza, che ha provveduto con l'ordinanza oggi impugnata.

Non è quindiipotizzabile, nel caso in esame, alcuna violazione del diritto di difesa, comeprospettato dal ricorrente, che, tra l'altro, non ha neppure dedotto censure sullamotivazione addotta a sostegno del diniego, nel merito, della sua istanza.” (sivedano anche – per quanto di interesse - i principi di diritto fissati daSez. 1, n. 12507 del 14/12/2018, dep. 2019 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276307 – 01, amente della quale: ‹‹In tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma8-bis, cod. proc. pen.- secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appareprobabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine diesecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedentecomma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporre la rinnovazione dellanotificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evasocosicché è valida la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso eseguitapresso l'ultimo difensore nel giudizio di merito successivamente alla dichiarazionedi irreperibilità››).2.3.

Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento,l’impugnazione merita accoglimento.

Il ricorrente coglie nel segno, infatti,laddove evidenzia come la presentazione dell’istanza - da parte del difensored’ufficio – abbia rappresentato l’inizio dell’iter procedurale completatosi con ladeclaratoria di inammissibilità del Tribunale di sorveglianza.

La nullità dellanotifica al condannato resta dunque ininfluente, avendo il difensore ricevutoregolare notifica e proposto l’istanza; è da escludere, allora, tanto che ilcondannato possa nuovamente presentare un’istanza, quanto che il Tribunale disorveglianza possa nuovamente decidere in merito.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamentosenza rinvio del provvedimento impugnato; la decisione dovrà essere comunicataal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Si comunichi al Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Milano.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ILOUD (CUI 03NASHF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale A. M. FIORE, che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha dichiaratola non esecutività dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dallaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di AmmarMiloud, condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro milleottocento dimulta, con sentenza del Tribunale di Milano del 04/04/2019, passata in giudicatoil 24/04/2019. In conseguenza, il medesimo giudice ha sospeso l’esecuzionedella succitata pena, ordinando anche la rinnovazione al condannato dellanotificazione del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per lacarcerazione n. siep. 3074/2020 del 23/07/2020 (nuova notificazione daeffettuare presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da elezione didomicilio del 12/07/2025).Nel provvedimento del giudice dell’esecuzione, poi, è chiarito che:- il 23/07/2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano haemesso decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione neiconfronti del Mamoud;- tale decreto non è stato mai notificato al condannato, posto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] volta all’applicazione al condannato delle misure alternativedell’affidamento in prova o della detenzione domiciliare (il Tribunale disorveglianza di Milano, infatti, con provvedimento del 27/03/2024, ha dichiaratoinammissibile tale istanza, in ragione della mancata indicazione del domiciliodell’assistito);- il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano harevocato il decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione dicui sopra, nel contempo ripristinando l’ordine di esecuzione per la carcerazione(provvedimento poi non notificato al condannato, in ragione della accertatairreperibilità di questi).Stando a quanto si legge nell’ordinanza, non si è ritenuto di dovereffettuare ulteriori ricerche del condannato, dal momento che – ancora pendenteil termine utile per procedere alla notifica – il difensore aveva inoltrato la sopramenzionata istanza al Tribunale di sorveglianza. Il provvedimento impugnato,infine, è motivato sul presupposto che sarebbe stato necessario, invece, portarea termine il procedimento di notificazione del decreto di sospensione dell’ordinedi esecuzione per la carcerazione, eventualmente procedendo – in caso diirreperibilità – all’emissione del relativo decreto e alla notifica al difensore ex art.159 cod. proc. pen.2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero, deducendo violazione exart. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 656 commi 5, 6, 8 e 8-bis cod. proc. pen.La sospensione dell’ordine di esecuzione va ricondotta alla categoriadegli atti a carattere strumentale, in quanto funzionale alla decisione daassumere ad opera della magistratura di sorveglianza sulla richiesta di misurealternative, così da evitare al condannato un inutile ingresso in carcere. Iltermine di trenta giorni, che l’art. 656 cod. proc. pen. assegna al difensore e alcondannato, ha natura dilatoria ed è preordinato esclusivamente allapresentazione dell’istanza volta ad ottenere la concessione di misure alternative.L’obbligo di assumere informazioni, di cui agli artt. 656 commi 8 e 8-bis cod.proc. pen., sussiste soltanto nel caso di mancata presentazione dell’istanza,stante la clausola di riserva di cui al succitato ottavo comma. Il depositodell’istanza di misure alternative alla detenzione da parte di soggetto legittimato- si tratti del difensore o del condannato – segna il passaggio alla fase ulteriore,caratterizzata dalla trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza.Quanto all’addotta erroneità della presentazione dell’istanza da partedel difensore, l’istanza di misure alternative, ex art. 677 comma 2-bis cod. proc.pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della dichiarazione oelezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibileo latitante; ciò vale anche nell’ipotesi prevista dall’art. 656 comma 5 cod. proc.pen., laddove non vi è distinzione alcuna, tra domanda presentata dalcondannato e richiesta proveniente dal difensore. L’ordinanza impugnata, indefinitiva, ha comportato una indebita regressione del procedimento.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.La notifica dell’ordine di esecuzione e del decreto di sospensione vannoeffettuate necessariamente anche nei confronti del condannato, perché possanodecorrere i termini utili per la formulazione della richiesta di misure alternativealla detenzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Riprendendo la sintesi contenuta in parte narrativa, può dirsi comevenga in rilievo un incidente di esecuzione, a mezzo del quale era statadomandata la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso - a carico di AmmarMiloud - in data 10/04/2024, al fine di consentire la presentazione dell’istanzaavente ad oggetto la concessione di misure alternative. Il decreto ex art. 656cod. proc. pen. risulta notificato sia al difensore d’ufficio, sia al condannato; nonvi è stata l’emissione di decreto di irreperibilità.Il difensore d’ufficio aveva presentato richiesta di misure alternative el’istanza era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di sorveglianza; ilPubblico Ministero, dunque, aveva revocato il decreto di sospensione, poi restatoprivo di esecuzione in ragione della irreperibilità del soggetto. Non risultanoeffettuate le ricerche del condannato, ai fini della notifica del decreto diesecuzione sospeso, avendo il difensore già presentato istanza di concessionedelle misure alternative; in conseguenza della mancata notifica, infine, il giudicedell’esecuzione ha dichiarato non esecutivo l’ordine di esecuzione per lacarcerazione a carico del condannato, contestualmente sospendendo l’esecuzionedella relativa pena e ordinando la nuova notificazione, ad [OSCURATO:PERSONA], deldecreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione a suo carico,emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.2.1. Giova anzitutto precisare come il termine di trenta giorni - previsto aifini della presentazione dell' istanza di misura alternativa - decorradall’effettuazione della valida notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto disospensione, al condannato e al difensore.Secondo la tesi prospettata dal Pubblico Ministero ricorrente, però, nellaconcreta fattispecie non sarebbe stato necessario procedere alla notificazionedella sospensione dell’ordine di carcerazione anche al condannato, per esserstata già notificata tale sospensione al difensore d’ufficio, il quale – ancorapendente il sopra detto termine di trenta giorni - aveva presentato istanza voltaalla concessione di misure alternative al Tribunale di sorveglianza.2.2. [OSCURATO:PERSONA], dunque, intende dare continuità alle regoleermeneutiche dettate da Sez. 1, n. 3381 del 22/03/2024, Bennato, non mass.nella cui parte motiva può leggersi quanto segue: “Secondo la giurisprudenza diquesta Corte, l'omessa notifica dell'ordine di carcerazione è sfornita di sanzionee, pertanto, per il principio di tassatività, non comporta nullità dell'ordine stessoemesso dal Pubblico ministero (Sez. 2, n. 26678 del 28/04/2003, Palamuso, Rv.225163 01; Sez. 6, n. 2073 del 29/05/1996, Pelissa, Rv. 205878 - 01). Edinvero, tale adempimento è strettamente funzionale a consentire all'interessatodi presentare, nel termine perentorio di trenta giorni, l'istanza finalizzata adottenere la concessione di una misura alternativa. Di conseguenza, se,nonostante l'omessa notifica ad uno degli aventi diritto (condannato e difensore),l'istanza, da parte dell'unico soggetto eventualmente destinatario della notifica,sia stata tempestivamente presentata, la notifica ha, comunque, raggiunto il suoscopo, con gli (eventuali, se si ritenesse una nullità) effetti di sanatoria previstidall'art. 183, lett. b), cod. proc. pen., essendosi l'interessato avvalso dellafacoltà al cui esercizio l'atto (affetto da ipotetica nullità) era preordinato (v., conriguardo a un caso di nullità dell'estratto contumaciale, Sez. 5, n. 3349 del01/02/2000, Palmegiani ed altri, Rv. 215586 - 01). … [OSCURATO:PERSONA] è quantoesattamente accaduto nel caso di specie, in cui l'ordine di esecuzione emesso dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia in data 9 ottobre2023 risulterebbe essere stato notificato al solo difensore del Bennato, ma non alcondannato. Il difensore ha, comunque, ritualmente presentato, nell'interessedel suo assistito, domanda di misura alternativa al competente Tribunale disorveglianza, che ha provveduto con l'ordinanza oggi impugnata. Non è quindiipotizzabile, nel caso in esame, alcuna violazione del diritto di difesa, comeprospettato dal ricorrente, che, tra l'altro, non ha neppure dedotto censure sullamotivazione addotta a sostegno del diniego, nel merito, della sua istanza.” (sivedano anche – per quanto di interesse - i principi di diritto fissati daSez. 1, n. 12507 del 14/12/2018, dep. 2019 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276307 – 01, amente della quale: ‹‹In tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma8-bis, cod. proc. pen.- secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appareprobabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine diesecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedentecomma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporre la rinnovazione dellanotificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evasocosicché è valida la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso eseguitapresso l'ultimo difensore nel giudizio di merito successivamente alla dichiarazionedi irreperibilità››).2.3. Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento,l’impugnazione merita accoglimento. Il ricorrente coglie nel segno, infatti,laddove evidenzia come la presentazione dell’istanza - da parte del difensored’ufficio – abbia rappresentato l’inizio dell’iter procedurale completatosi con ladeclaratoria di inammissibilità del Tribunale di sorveglianza. La nullità dellanotifica al condannato resta dunque ininfluente, avendo il difensore ricevutoregolare notifica e proposto l’istanza; è da escludere, allora, tanto che ilcondannato possa nuovamente presentare un’istanza, quanto che il Tribunale disorveglianza possa nuovamente decidere in merito.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamentosenza rinvio del provvedimento impugnato; la decisione dovrà essere comunicataal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Milano.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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