CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03717/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, sezione cistaccata di Ischia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] -atore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli, sezione dis .:acuita di Ischia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza p -oposla nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] finalizzAta a conseguire la revoca della ingiunzione di demolizione n. 107/2007 ernesa dal Pubblico Ministero sulla base della sentenza ex art. 444 cod. proc. peri. pronunciata il 28 ottobre 2005 dal Tribunale di Napoli, sezione iístaccta di Ischia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni ricorre-11 , per reati edilizi. 2. Avverso l'indicato provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] e. di [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia nonché procuratore spec a e, ...on il medesimo atto propongono ricorsi per cassazione, affidati a tre nnotiA 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, conria ".1, lett. R) e b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 5 I. n. 2248 del 1865, n quanto il Tribunale, nel ritenere illegittimo il permesso di costruire in sanatoria ri ascia:o dal Comune di Barano d'Ischia, ha esercito un potere riservato, in Via esc'usiva, all'autorità amministrativa; osserva il difensore che la legittimià de potrebbe essere sindacata incidentalmente solo nell'ambito di un procedi -lente penale a carico del responsabile amministrativo che ha rilaiscié- to il provvedimento, ma non in sede di esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, cornma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 20C l con riguardo all'art. 43 I. n. 47 del 1985. Argomentano i ricorrenti che, corne dalla relazione tecnica del geometra Mazzella, il fabbricato era stato sana. to, in quanto trattasi di un locale preesistente alla data del 31 dicembre 1993, come attestato dall'atto pubblico del [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio 1985, e cr e era ultimato al rustico, dato che le finiture non costituiscono una struttura pc -tame dell'edificio e, comunque, non comportando aumenti volumetrici, non (stano all'ammissibilità della domanda di condono edilizio. 2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606, conrna , lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001. Evidenz anc i ricorrenti che, al più, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della sanatoria degli infissi, delle pavimentazioni e delle tramezzature del 'saio tagn D, con esclusione, quindi, delle strutture portanti del fabbricato.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei notivi, esaminabili congiuntamente essendo connessi. 2. Come ritenuto dal Tribunale, la sentenza di condanna -iguarda la realizzazione, accertata il 13 febbraio 2002, di un'opera abusiva, consistente in fabbricato in muratura portante e solaio di copertura in cemento arrr at) di 64 mq., altro 3,4 m., che era stato ultimato attraverso l'apposizionf di inl'issi, della pavimentazione e del rivestimento del vano bagno, con conseguente vichzione dei sigilli apposti il 2 agosp 2001.Il Tribunale ha datotthe la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato istanza di co'iclorio edilizio ex I. n. 724 del 1994, afferente alla maggiore consistenza di E0 mc., istanza accolta con il rilascio del permesso di costruire n. 12/2C19 e dell'autorizzazione paesaggistica n. 67/2018. 3. Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il condono edilizio, sul -ilievo che il manufatto non fosse ultimato alla data del 31 dicembre 1993, condith sine qua non per l'applicazione del condono, in quanto l'ultimazione dell'ope -é. , non destinata alla residenza, richiede il suo completamento funzionale non ravvisabile nella specie, mancando gli infissi, la pavimentazione e il riveslinen:o del vano bagno, eseguiti nel 2002. 4. Orbene, venendo al primo motivo, va osservato che il ricorrente ollitera l'orientamento, costantemente predicato da questa Corte di legittinni:à, se:ondo cui il giudice dell'esecuzione, a cui sia richiesto di revocare l'ordhe di demolizione di manufatto abusivo in ragione di sopravvenuto provvedimento di condono, ha il potere di sindacare detto atto concessorio, disapplicaruido :)ve lo stesso sia stato emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali cli legge previste per la sua esistenza (Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2C09, dei 18/06/2009, Consolo, Rv. 243905; Sez. 3, n. 1104 del 25/11/2004, dep. 19/01/2005, P.g. in c. Calabrese, Rv. 230815). In particolare, ai fin della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edil zio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del soprav ndenul:c concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per I sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa a Dp icabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la ternpe:tivi:à della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la san:ibili .:à dell'opera e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo 3 h esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di ce;tindzione assentibili. (Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, deo. 10/09/2019, P.m. in c. Impagliazzo, Rv. 277668). 5. Nel caso in esame, quindi, non vi è stato alcun esercizio, da pare del giudice penale, di una potestà riservata a un organo amministrativo, posto che il giudice dell'esecuzione deve valutare l'attoencessione e, dove, ala luce di elementi certi e puntuali, come quelli ravvisati nel caso in esame (o 1—:encia illegittimo in quanto emesso in assenza delle condizioni formali e sosti:nziali previsti della legge per la sua esistenza, è tenuto a disapplicarlo, come correttamente avvenuto nel caso di specie. 6. Invero, in replica al secondo e al terzo motivo, si osserva che, in re hzione alla sanatoria delle opere abusive, ai sensi dell'art. 31, comma 3, . n. 7 del 1985, con riguardo alle opere "non destinate alla residenza", i lavori si :nte.'idono ultimati "quando esse siano state completate funzionalmente". Orbene, con motivazione immune da profili di illogicità manife: :a, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che il manufatto fosse esiteme nel 1985, dal momento che nel relativo atto pubblico emerge solo la prese -iza di un piccolo comodo rurale, senza alcuna precisazione né della sua volurnetna, né della sua superficie, e non- essendovi elementi - la sussistenza dE i quali è a carico di chi li invoca (Sez. 3, n. 12918 del 20/02/2008 - dep. 27/03/200.3, Cedroni, Rv. 239351) - per sostenere che detto manufatto foss2 già sta:o ultimato a rustico alla data del 31 dicembre 1993, presupposto r: er la concessione del condono edilizio ex legge 724/1994, considerando che, i Aliena data, mancavano gli infissi, la pavimentazione e il rivestimento del 'sano t agnp, eseguiti solo nel 2002, sicché l'opera, destinata a deposito a servizio del I come risulta dal permesso in sanatoria, non poteva dirsi, appunto, ultimati, non essendo stata completata funzionalmente. 7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. per., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della ca usa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue qt_ella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indic,:ta in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Amm