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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 15037/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/02/2021 emessa dalla Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso, con il quale si contesta l'esatta qualificazione dei fatti, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.

A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto raccoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 -dep. 04/02/2020-, Furino, Rv. 278114 - 01) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] eré elatore [OSCURATO:PERSONA] idente Maria ab!ni Vigna Gion5ip Fidelbo DEPOSI.T2,,T+9 r .77,d ogg. 19 A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/02/2021 emessa dalla Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso, con il quale si contesta l'esatta qualificazione dei fatti, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto raccoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 -dep. 04/02/2020-, Furino, Rv. 278114 - 01) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] eré elatore [OSCURATO:PERSONA] idente Maria ab!ni Vigna Gion5ip Fidelbo DEPOSI.T2,,T+9 r .77,d ogg. 19 A
Sentenza Cassazione n. 15037/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris